Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21080/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. ARL, in qualità di

cessionaria della DUOMO ONIONE ASSICURAZIONI SPA, in persona del

Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

M.G., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 161/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nell’anno 2009 C.L. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Lecce M.G., M.E. e la società Duomo Assicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale;

– con sentenza 19 marzo 2012 il giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo non provato l’avverarsi del sinistro;

– la sentenza di primo grado venne appellata dalla parte soccombente;

– il Tribunale di Lecce, con sentenza 15 gennaio 2015 n. 161, rigettò il gravame;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.L., con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la società Cattolica di Assicurazione, successore per effetto di fusione della società Duomo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 319 e 320 c.p.c.; deduce che erroneamente ambedue i giudici di merito abbiano esaminato la questione della storicità del sinistro e della compatibilità dei danni riportati dai due veicoli asseritamente coinvolti, sebbene la società convenuta, unica costituita, non avesse mai seriamente contestato tali circostanze, nè dedotto fatti costitutivi della relativa eccezione;

– il motivo è manifestamente infondato, giacchè in materia di fatti illeciti è potere-dovere del giudice di merito accertare d’ufficio i fatti costitutivi della pretesa, salva l’ipotesi della non contestazione da parte del convenuto; ma nel presente giudizio la società assicuratrice, costituendosi in primo grado, non si astenne dal contestare la verità dei fatti dedotti dall’attore;

– col secondo motivo il ricorrente lamenta l’error in procedendo; deduce la nullità della consulenza tecnica di ufficio per avere il c.t.u. acquisito dalla società convenuta fotografie dei veicoli tardivamente prodotte;

– il motivo è infondato;

– l’acquisizione delle fotografie fu infatti autorizzata dal giudice, e quindi andava qualificata come ordine di esibizione ex art. 118 c.p.c.; rispetto al quale l’attore aveva, se avesse voluto, diritto di chiedere prova contraria;

– col terzo motivo il ricorrente lamenta un error in iudicando, deducendo che la sua domanda è stata erroneamente rigettata, nonostante l’assicurato-danneggiante avesse confessato la propria responsabilità;

– il motivo è infondato, in quanto la confessione dell’assicurato non vincola l’assicuratore e non gli è opponibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.L. alla rifusione in favore di società Cattolica di Assicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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