Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 04/08/2020), n.16641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24992-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRESCIACAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MESSINA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TULLIO CASTELLI;

– controricorrente –

avverso sentenza n. 169/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 29/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della

decisione impugnata.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

La società Bresciacar srl impugnava un avviso di accertamento, relativo all’anno 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ai fini ires, irap ed iva costi dedotti, ritenendoli relativi a fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di una frode carosello iva.

La CTP di Cremona, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che le operazioni con l’emittente le fatture, la società Erregiemme srl, non fossero relative ad operazioni inesistenti.

L’ufficio appellava la sentenza e la CTR rigettava l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di due motivi.

Resiste la società con controricorso.

La Procura Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

La società contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (la ricorrenza di operazioni soggettivamente inesistenti – il carattere di “cartiera” della Erregiemme srl), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (la conoscenza da parte della Bresciacar srl del ruolo di “cartiera” posto in essere dalla Erregiemme srl), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va innanzi tutto preso atto del fatto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dal contribuente in controricorso, è stata in sostanza ritirata dallo stesso controricorrente che in memoria ha chiarito come la stessa sia stata frutto di un mero errore sul calcolo della decorrenza del termine, poichè il ricorso è stato tempestivamente notificato.

Nel merito, il ricorso, i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 29.8.2012, per cui la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile è, sebbene per una differenza di pochi giorni, quella anteriore alla riforma del 2012.

Nella specie si discute di costi dedotti a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da una società ritenuta “cartiera”.

La CTR afferma, al riguardo, che l’ufficio non ha fornito prova di ciò, non avendo prodotto in atti il processo verbale, e che comunque dalla documentazione prodotta dalla parte emerge la effettività delle operazioni.

Il motivo di ricorso, però, lamenta che la CTR non si poteva basare solo sulla documentazione prodotta dalla parte e che la regolare contabilizzazione non esclude che la vendita sia fittizia.

Inoltre l’ufficio sottolinea alcuni aspetti che avrebbero dovuto indurre la CTR a valutare la natura della società emittente, quali il fatto che la stessa non aveva versato l’iva.

Ora, se è vero che l’onere della prova della fittizietà delle fatture incombe sull’ufficio, è vero, però, che il giudice, nella motivazione della sentenza, deve dare conto compiutamente di tutti gli elementi addotti per dimostrare tale fittizietà, e che se ciò non avviene, può incorrere nel vizio di insufficiente motivazione.

In tal senso, ritiene il collegio che, trattandosi di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, la motivazione che si limiti ad affermare che la società emittente esisteva ed era operante, così come che i beni oggetto delle fatture esistevano, non risponda del tutto ai canoni di sufficienza e completezza, in particolare considerando che, come evidenziato sopra, nella specie è applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione ante 2012.

Al riguardo, va evidenziato che questa Corte, proprio in una fattispecie in tema di fatture soggettivamente inesistenti, ha affermato che:

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi

addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Sez. VI-5, n. 3370 del 2012).

Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla CTR per escludere la fittizietà delle fatture, o comunque della consapevolezza da parte dell’utilizzatore della fittizietà delle stesse, sono state il fatto che le vetture fossero entrate materialmente nella disponibilità del compratore il fatto che le operazioni fossero state regolarmente contabilizzate dal compratore;

il fatto che le fatture fossero state pagate;

il fatto che le vetture fossero state rivendute a prezzo di mercato;

il fatto che il venditore disponesse di una struttura operativa.

Tutto questo, però, non esclude necessariamente la fittizietà soggettiva di una fattura, atteso che tutte le suddette caratteristiche in capo a venditore e compratore non sono affatto incompatibili con fatture soggettivamente inesistenti.

In queste ultime, infatti, non è in discussione l’effettività materiale dell’operazione, quanto il fatto che la stessa sia riconducibile ai due soggetti che nella fattura appaiono come venditore e compratore.

La società emittente, infatti, non è definibile strettamente come “cartiera”, quanto piuttosto come “società filtro”, laddove la funzione di quest’ultima non equivale a quella di mera cartiera nel senso di società operativamente inesistente che emette fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Non è sufficiente, quindi, escludere che nella specie ricorrano i requisiti di una “società cartiera”, dovendosi escludere che si sia in presenza di una “società filtro” fittiziamente interposta ai fini della evasione Iva. Nella specie, il difetto di motivazione consiste nel non avere esaminato compiutamente i profili indicati dall’Ufficio nell’atto di appello che riprende il processo verbale di constatazione (si veda pag. 2-3 del ricorso) circa la sussistenza di elementi che, utilizzando un criterio di media diligenza, dovevano indurre un operatore mediamente avveduto ad accorgersi che l’operazione si svolgeva con intenti di evasione Iva.

Occorre inoltre considerare che, in materia di fatture soggettivamente false, questa Corte ha stabilito che la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, al pari della vendita dei beni a prezzi in linea con il mercato, sono elementi privi di rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza della “buona fede” del contribuente, poichè l’uno è connaturato alla fattispecie di evasione dell’Iva mediante fatture false in senso soggettivo, implicante ordinariamente la predisposizione di regolari modalità di pagamento delle fatture; l’altro è elemento esterno alla fattispecie tipica, di valenza neutra rispetto all’apprezzamento della consapevolezza, in capo all’utilizzatore delle fatture soggettivamente false, circa l’esistenza di una frode Iva (Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018 Sez. 5; Sentenza n. 428 del 14/01/2015; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11873 del 15/05/2018).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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