Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16641 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 21201-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
E BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
2013

ope legis;
– ricorrente –

4278

contro

GAETA MAURIZIO,

GAETA DANIELA,

GAETA TIZIANA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO 26,
presso la SOCIETA’ E.P. SPA, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 03/07/2013

dagli avvocati GAETA UGO, GAETA CARLO (dello Studio
Legale, Tributario & Societario avvocato Gaeta società
tra professionisti), giusta procura a margine del
controricorso;
– con trori correnti –

Tributaria Regionale di NAPOLI dell’1.4.2010,
depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’8/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

avverso la sentenza n. 209/48/2010 della Commissione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il
ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità immobiliare
di pertinenza dei contribuenti.
I contribuenti si sono costituiti in giudizio.
L’Agenzia ha rinunciato al ricorso.
Dato il recente mutamento della giurisprudenza appare opportuno compensare le spese.
Pqm
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti le spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 8 maggio 2013
Il presidn4e e relatore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 21201/2011
RICORRENTE: Agenzia del Territorio
INTIMATO: Tiziana, Maurizio e Daniela Gaeta

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