Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16640 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. LETO 2,
presso lo studio dell’avvocato STRONATI CLAUDIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANZO FRANCESCO, giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
COMUNE OPPEANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO 115 CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MACCAGNANI GIOVANNI, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 84/2007 della Commissione Tributaria regionale
sezione distaccata di VERONA, depositata il 18/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il resistente, l’Avvocato COGLITORE, con delega avvocato
Manzi, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
LETTIERI Nicola, che non si oppone alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
” M.L. è usufruttuario di terreno edificabile utilizzato a fini agricoli dai figli nudi proprietari coltivatori diretti. Ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI notificatile dal Comune di Oppeano invocando le agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9. La CTR di Venezia ha accolto l’appello del Comune, sui rilievi che negli anni in riferimento la ricorrente non coltivava il fondo e non era coltivatrice diretta. Col ricorso per cassazione si deduce violazione di legge chiedendo, ex art. 366 bis c.p.c., che sia affermato il principio che “il soggetto passivo di imposta può beneficiare delle predette agevolazioni fiscali anche allorquando i terreni, su cui deve pagare l’imposta, sono … condotti da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli diversi da sè”.
La decisione può essere adottata in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c. e ex art. 375 c.p.c., n. 5 perchè la questione è già stata risolta da questa corte in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente, affermandosi che la agevolazione invocata spetta quando ricorrano insieme la qualifica di possessore e quella di coltivatore diretto dell’area edificabile. (“In tema di ICI, perchè un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria – ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, secondo periodo – oltre alta sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente” Cass. 10144/2010). Nella specie tali presupposti non concorrono, perchè è pacifico che il ricorrente è soggetto ICI (in quanto possessore) ma non è coltivatore diretto; mentre il fondo è coltivato da coltivatore diretto che non è soggetto ICI (perchè non è possessore). Un caso analogo è stato recentemente deciso con la sentenza 15551/2010, dalla cui ratio non c’è motivo di discostarsi: “In tema di ICI, la riduzione d’imposta prevista per i terreni agricoli dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni; a tali fini, la conduzione diretta dei terreni non sussiste in capo all’usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso, pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente”.
Va dunque respinto il ricorso, compensandosi fra le parti le spese del giudizio, giacchè i principi applicati si sono consolidati, nella giurisprudenza di questa corte, dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011