Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16640 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 04/08/2020), n.16640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 14136-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA CIARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANLIO INGROSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Con avviso di accertamento ai fini ires, irap e ritenute per l’anno 2003 l’Agenzia delle Entrate contestava alla società (OMISSIS) srl la mancata effettuazione di ritenute su somme prelevate dal conto corrente della società da parte di amministratori, soci e dipendenti, ritenendo che, in mancanza di delibera, tali prelievi dovessero inquadrarsi in redditi assimilati a lavoro dipendente, e quindi da assoggettare a ritenuta.

La società ricorreva alla CTP di Napoli deducendo che tali prelievi erano in realtà dei prestiti concessi dalla società ad amministratori e soci, per la cui restituzione erano già state previste le modalità mediante trattenuta sull’indennità di fine rapporto.

La CTP rigettava il ricorso.

La società appellava la sentenza e la CTR della Campania accoglieva l’appello, ritenendo che tali prelievi fossero stati effettuati a titolo di mutuo dalla società.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di un motivo. Si costituisce la società con controricorso.

In vista dell’udienza odierna, la società ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’ufficio deduce insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La motivazione della CTR si contraddice laddove dapprima ritiene che la contribuente abbia provato che gli anticipi ricevuti erano crediti dalla società verso i soci, restituiti solo nel 2008, a verifica conclusa, e poi non esclude che si tratti, invece, di acconti sull’indennità di fine rapporto. Inoltre ritiene non rilevante la mancanza di delibera da parte dell’assemblea, senza spiegare il motivo.

La società contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazione specifica dei motivi di impugnazione e perchè tendente ad un riesame dei fatti di causa.

Il ricorso è infondato.

Questo, in particolare, in virtù degli sviluppi delle altre controversie che attengono alla società controricorrente – evidenziati nella memoria del contribuente – in una delle quali deve ritenersi essersi formato giudicato esterno opponibile ai fatti oggetto della presente causa.

Non è contestato in atti che la società GE.R.AS. (OMISSIS) srl, fosse composta – nell’anno in contestazione – dai soci S.A. e Z.G..

La società era poi fallita, ed era stato nominato curatore un professionista esterno, che la rappresenta nel presente giudizio.

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società e dei soci avvisi di accertamento relativi a più annualità, e cioè non solo al 2003 (oggetto della presente controversia), ma anche al 2004.

Tali avvisi di accertamento riguardavano la stessa tematica: l’erogazione ai soci ed amministratori di somme ritenute compensi da lavoro dipendente. Pertanto, nei confronti della società gli avvisi avevano ad oggetto la mancata applicazione della ritenuta d’acconto sugli importi versati; nei confronti delle persone fisiche, la mancata tassazione di tali somme come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Si trattava, però, evidentemente, di due aspetti dello stesso fatto storico.

Ebbene, in memoria la società ha evidenziato che una di queste controversie è stata decisa da questa Corte con sentenza della sezione VI, n. 4395 del 2014.

Dalla produzione emerge che tale causa aveva ad oggetto un accertamento a carico dell’amministratore S.A. per il mancato assoggettamento a tassazione di somme ricevute dalla società nell’anno 2003.

Si tratta, quindi, della causa speculare alla presente, in cui, per le stesse somme, si contesta alla società il mancato assoggettamento a ritenuta.

Orbene, in tale causa la CTR aveva annullato la ripresa a tassazione, ritenendo che le somme erogate non fossero compensi, ma prestiti.

L’ufficio era ricorso a questa Corte deducendo vizio di motivazione sul punto, e questa Corte, con la sentenza suddetta, ha rigettato il ricorso.

Di conseguenza, per l’anno 2003, si è formato un giudicato secondo il quale la ripresa doveva essere annullata perchè le somme rappresentavano dei prestiti, da non assoggettare a ritenuta, e non dei compensi.

Tale giudicato esterno non può, quindi, non riflettersi sulla causa speculare a quella in cui esso si è formato, e cioè quella che riguarda l’accertamento a carico della società per non avere assoggettato a ritenuta tali somme.

Tale causa è, appunto, la presente.

Deve, pertanto, ritenersi che, in virtù del formarsi di un giudicato esterno sul fatto storico all’origine della presente causa (giudicato rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, ed oltretutto formatosi dopo la presentazione del ricorso), il presente ricorso – in cui, tra l’altro, si contesta solo la motivazione della sentenza impugnata non possa che essere rigettato.

Poichè, come detto, il giudicato esterno determinante per la decisione si è formato dopo la presentazione del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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