Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1664 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1664 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA
sul ricorso 4999-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3655

POSARELLI ROMINA c.f. PSRRMN74H68I046M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

la

Data pubblicazione: 27/01/2014

o

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 25/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 12/03/2012 r.g.n. 201/2010;

udienza

del

12/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

decidendo in sede di rinvio dalla cassazione, in accoglimento del
gravame incidentale condizionato svolto da Posarelli Romina,
dichiarò la nullità del termine apposto al contratto a tempo
determinato stipulato tra la Posarelli e la Poste Italiane spa con
decorrenza dal 16.6 al 15.9.1998; per l’effetto dichiarò l’avvenuta
instaurazione tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con condanna della parte datoriale alla
riammissione della lavoratrice nel posto di lavoro; in applicazione
dell’art. 32 legge n. 183/10, condannò la parte datoriale alla
corresponsione di un’indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Poste
Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due
motivi e illustrato con memoria.
L’intimata Posarelli Romina ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contratto in relazione al quale è stata dichiarata la nullità del
termine venne concluso, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 dei
lavoratori postali, “per necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”.

La Corte territoriale ha ritenuto che:
3

Con sentenza del 26.1-12.3.2012 la Corte d’Appello di Bologna,

-

era onere della Poste Italiane spa, a fronte dell’eccezione

e provare la corrispondenza al vero di quanto previsto dalla causale;

tale onere non era stato adempiuto, atteso che la parte datoriale

nulla aveva dedotto ed offerto di provare al riguardo, avendo
incentrato le sue difese in ordine alla non necessità di provare i fatti
afferenti ad una causale diversa da quella del contratto in esame.
1.1 Con il primo mezzo la ricorrente si duole che la Corte territoriale
non abbia ammesso i capitoli di prova articolati con la memoria di
primo grado, in forza dei quali sarebbe stato possibile spiegare quali
fossero le esigenze organizzative e sostitutive che avevano reso
necessaria l’utilizzazione della lavoratrice; lamenta inoltre che la
Corte territoriale non abbia fatto ricorso ai poteri istruttori officiosi ai
sensi degli artt. 421 e 437 cpc.
1.211 primo profilo di doglianza è inammissibile per violazione del
principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto in
ricorso il contenuto dei capitoli di prova della cui mancata
ammissione si duole.
Il secondo profilo è infondato, posto che il potere dovere del giudice
di cui agli artt. 421 e 437 cpc presuppone l’esistenza di piste
probatorie non sufficienti a fornire compiuta dimostrazione
dell’assunto che si vorrebbe provare, ossia, in altri termini, è diretto a
vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente
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specificamente sollevata sul punto da parte della lavoratrice, allegare

acquisite agli atti del giudizio (cfr, ex plurimis e fra le più recenti,

tutto omesso di formulare pertinenti istanze istruttorie, cosicché la
circostanza rilevante ai fini del decidere sia risultata del tutto sfornita
di prova.
1.3 Nei distinti profili in cui si articola il mezzo all’esame non può
pertanto essere accolto.
2. Nella quantificazione dell’indennità la Corte territoriale, richiamati
i criteri indicati nell’art. 8 legge n. 604/66, ha rilevato che, seppure il
contratto di cui era stata ritenuta la nullità del termine aveva avuto
breve durata, occorreva tenere conto:

delle “non modeste dimensioni aziendali della parte convenuta”;

del fatto che la Posarelli, in forza di più contratti a tempo

determinato, aveva sostanzialmente prestato la propria attività
lavorativa “per un arco di tempo non breve, a fare tempo dal 16
giugno 1998 fino al 31 gennaio 2001”;

della circostanza che la lavoratrice, venuto meno l’ultimo

contratto di lavoro a tempo determinato, aveva immediatamente
contestato la legittimità di tutti i contratti conclusi,

“attivando la

procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione già nel mese di
febbraio 2001, per poi immediatamente dopo dare avvio al presente
contenzioso”.

Cass., n. 18924/2012), e non già quando la parte onerata abbia del

2.1 La suddetta statuizione è stata censurata dalla ricorrente con il

secondo mezzo, denunciando vizio di motivazione e violazione
dell’art. 8 legge n. 604/96; in particolare la ricorrente assume che la
Corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia effettiva e concreta
valutazione dei criteri di cui alla norma anzidetta, facendone
un’applicazione solo apparente ed omettendo ogni riferimento alla
concreta anzianità di servizio del prestatore di lavoro e al
comportamento delle parti.
2.211 motivo è manifestamente infondato, posto che, come
diffusamente esposto, la Corte territoriale non si è limitata a fare
riferimento astratto ai criteri di legge, ma ha concretamente
individuato gli aspetti salienti della vicenda contrattuale ed analizzato
l’effettivo comportamento delle parti.
La valutazione resa, del resto, inerisce ad un accertamento di fatto
che compete al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità
ove congruamente motivato, così come, per le ragioni già esposte,
deve ritenersi essere avvenuto nel caso che qui ne occupa.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Il ricorso è stato notificato il 20.2.2013 ed il controricorso il 18.4.2013
(con richiesta di notifica avvenuta il 17.4.2013); perciò il
controricorso è tardivo ed inammissibile (art. 370, comma 1, cpc).
Conseguentemente le spese, che seguono la soccombenza,
vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto soltanto
6

>

/

dell’attività processuale validamente svolta, avendo la parte intimata

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del
ricorso, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater,
dpr n. 115/02.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 1.100,00 (millecento), di cui euro 1.000,00
(mille) per compenso, oltre accessori come per legge; dà atto della
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n.
115/02, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013.

partecipato alla discussione.

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