Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1664 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36701-2018 proposto da:
W.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE
EUGENIO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
Contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TREVISO;
– intimata –
avverso il decreto n. 5927/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato
il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 31.10.2018, il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da W.S. cittadino del Senegal, il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese perchè, nel difendere un suo amico dall’aggressione di alcuni pastori, ne aveva ferito uno ed era stato minacciato di morte dagli altri. Il Tribunale ha ritenuto non credibile, perchè generico ed inverosimile, il racconto dello straniero, che non aveva richiesto protezione alle autorità; ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e la ricorrenza dei requisiti per la concessione del permesso umanitario. W.S. ha proposto ricorso, con un motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si deduce la violazione di svariate disposizioni normative (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; Convenzione di Ginevra, art. 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14-15, 3 e 7) è inammissibile. Esso si risolve in una scarna enunciazione dei principi cui devono attenersi le decisioni in materia di protezione internazionale, ma non specifica in che modo il Tribunale se ne sia discostato, tanto più che questa Corte ha più volte affermato che: a) il giudizio espresso dal giudice del merito, che, come nella specie, si sia fondato sugli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e b), non è sindacabile in sede di legittimità, costituendo un giudizio di fatto; b) le dichiarazioni che siano considerate intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018).
2. Il giudizio di credibilità soggettiva costituisce il presupposto per beneficiare, anche, della protezione umanitaria, nè il ricorrente evidenzia, sotto altro profilo, alcun tipo di vulnerabilità soggettiva, dovendo al riguardo aggiungersi che l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto nei procedimenti in materia di protezione internazionale, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata (il che nella specie non è stato) ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019).
3. Non si fa luogo a statuizioni sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020