Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1664 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Centro Fisiocinesiterapia Serapide s.p.a.;

– intimata –

avverso la decisione n. 126/17/06 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 20 gennaio 2006, depositata il 16

giugno 2006, R.G. 4929/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che: qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente del silenzio-rigetto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso dell’IVA indebitamente versata, negli anni dal 1999 al 2001, sugli acquisti di beni destinati alla propria attività esente. Sosteneva la società ricorrente di aver diritto al rimborso in base alla previsione dell’art. 13 della sesta direttiva sull’IVA, norma non trasposta dal legislatore italiano ma direttamente applicabile nell’ordinamento interno. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate ed eccepiva il difetto di legittimazione della società, in quanto cessionaria dei beni, la tardività dell’istanza con conseguente decadenza dal diritto, la non applicabilità della disposizione comunitaria invocata, sia perchè non trasposta sia perchè non conferente alla fattispecie controversa;

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 2, 10, 18, e segg., e degli artt. 81, 99, 101 c.p.c., in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 3, 4, 18 e 19 e omessa, insufficiente e illogica motivazione sui punti decisivi della controversia (dica la Corte se il cessionario sia legittimato a chiedere il rimborso dell’IVA che assioma indebitamente versata, allorchè sostenga che l’obbligo dell’emissione della fattura, previsto dal diritto interno, si ponga in contrasto con la normativa comunitaria), b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 (dica la Corte se sia ammissibile la domanda di rimborso dell’IVA che si assume indebitamente versata oltre due anni prima della data di presentazione dell’istanza), c) violazione e falsa applicazione dell’art. 13B lett. c della direttiva 77/338/CEE ed omessa motivazione su fatti decisivi e controversi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 (dica la Corte se in base all’art. 13 parte B lettera E della sesta direttiva CEE devono ritenersi esenti da IVA gli acquisti di servizi destinati all’esercizio di attività esenti da imposta a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 o se la predetta norma comunitaria deve essere interpretata nel senso che sono soggette ad imposta le sole cessioni di beni effettuate da soggetto che, al momento dell’acquisto, non abbia potuto effettuare la detrazione dell’IVA pagata su di esso;

Ritiene che:

1. il ricorso sia fondato per le ragioni già esposte dalla CGCE, nella sentenza del 15 marzo 2007 (emessa nel procedimento C-35/05) che escludono una distinta e autonoma legittimazione del cessionario a chiedere il rimborso dell’imposta in considerazione della responsabilità gravante sugli Stati per l’omesso adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, responsabilità che legittima il cessionario ad agire in via risarcitoria ma non anche a sostituirsi al cedente nel rapporto tributario per far valere, nella forma del rimborso di imposta, il diritto leso dalla mancata trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di merito e di cassazione in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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