Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1664 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1664 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 23458-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore

peo

tempere, domiciliata in ROMA, VIA DI.1

PORTOGHESI 12, preo l’AVVOCATURA CENURALU DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SIRAR S.P.A. C.F.01942490879, in persona dell’Amministratore e
legale rappresentante p.t., Attivamente domiciliata in ROMA, VIA
cAsyrrA MATTEI n.239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO
TROPEA, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avvocati
GIOVANNA FONDACARO„ANTONINO RECCA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 3424/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. distaccata di
CATANIA), depositata il 03/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della
SIRAR s.p.a. del diniego opposto ad istanza di riconoscimento del
credito di imposta ex art. 8 legge n. 388/2000, la C.T.R. della Sicilia,
con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, confermava la prima decisione favorevole
alla contribuente, ritenendo illegittimo l’opposto diniego in quanto
l’intervenuta decadenza dall’agevolazione fiscale – per non avere la
Società effettuato la dovuta comunicazione nei termini – non poteva
applicarsi alla fattispecie “per le vicende interpretative che avevano
preceduto la presentazione dell’istanza, a seguito dell’interpretazione
autentica che ha esteso l’accesso all’agevolazione della I. n. 338/2000
anche agli immobili strumentali destinati a essere locati a terzi”.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso
su unico motivo.
La Società resiste con controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.

Ragioni della decisione
L’unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, e
fondato alla luce dei principi espressi da questa Corte (sentenza n.
16711 del 12/08/2015; id. n. 14212 del 2015), secondo cui : a) in tema
di contributi concessi sotto forma di credito d’imposta dalla L. 23
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TORRI

dicembre 2000, n. 388, art. 8, per l’effettuazione di nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate del Paese, l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre
2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi
definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002,

che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data
dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, comporta la
decadenza dal beneficio; ciò senza alcuna violazione dei diritti del
contribuente, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione
giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per
adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002,
data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine
legale non è comunque superabile con una diversa previsione
temporale di natura amministrativa (Cass. n. 19627 del 2009; conformi
Cass. nn. 3578 e 16442 del 2009, 19127 del 2010);
b) la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 7, che ha disposto
l’abrogazione del D.L. n. 253 del 2002, artt. 1 e 2, prima della scadenza
dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la
protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette disposizioni fino al
termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna
applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dalla L. 27
luglio 2000, n. 212, art. 3; ne consegue che, in base alla clausola di
salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non
convertito, legittimamente l’Amministrazione finanziaria provvede al
recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente in

Ric. 2016 n. 23458 sez. MT – ud. 16-11-2017
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n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), – entro il quale i soggetti

compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con
il citato D.L. n. 253 del 2002 (Cass. n. 24251 del 2011, n. 199/2014).
Pertanto, l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art.
8 della legge n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di
credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree

presentare (come previsto dall’art. 62, comma 1, lettera e), della legge n.
289 del 2002), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione
telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura
dell’investimento effettuato (cd. “modello ITS”), trattandosi di termine
previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la
sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla
realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della
comunicazione telematica.
Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione
dell’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti
in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384, comma 2,
c.p.c.), con il rigetto ricorso introduttivo della società contribuente.
Vanno compensate le spese dell’intero processo, in ragione della
circostanze che caratterizzano la vicenda.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le
spese dell’intero processo.
Roma, 16/11/2017
Il P

svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di

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