Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1664 del 23/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/01/2017), n. 1664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 17897/12) proposto da:
Condominio di (OMISSIS), (c.f.: (OMISSIS)) In persona del suo
amministratore pro tempore; rappresentato e difeso dall’avv.
Domenico Grisolia e dall’avv. Giovanni Pintimalli, giusta procura in
calce al ricorso; con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Gianluca Greco sito in Roma, via Dei Frentani n. 2/c;
– ricorrente –
contro
C.R., (c.f.: (OMISSIS));
F.D. (c.f.: (OMISSIS));
M.M. (c.f.: (OMISSIS));
ME.Fr. (c.f.: (OMISSIS));
ME.Vi. (c.f.: (OMISSIS));
P.G. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avv.
Mariagemma Talerico in forza di procura a margine del controricorso;
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Amedeo Moretti
in Roma, via Bressanone n. 5;
– Controricorrenti –
Nonchè nei confronti di:
ME.An.;
– Parte intimata –
avverso la sentenza n. 526/2011 della Corte di Appello di Catanzaro,
deliberata il 2 maggio 2011; depositata il 9 maggio 2011; non
notificata;
Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 21 ottobre 2016
dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
udito l’avv. Mariagemma Talerico per i controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Condominio dello stabile sito alla (OMISSIS), pose una ringhiera a protezione del ciglio di detta strada per prevenire il pericolo per i pedoni di scivolare nella sottostante scarpata; alcuni condomini dello stabile sito al n. (OMISSIS) – C.R.; M.M.; Me.Fr. e Me.Vi.; P.G. -proposero, innanzi al tribunale di Catanzaro, ricorso per spoglio, assumendo che, con tale opera, l’ente di gestione avrebbe impedito l’esercizio di fatto di una servitù di passaggio per accedere al sottostante terreno – di cui assumevano essere comproprietari, in ragione della natura pertinenziale rispetto al proprio fabbricato-, praticata al fine precipuo di recuperare gli oggetti che fossero caduti dai rispettivi appartamenti. Il ricorso venne accolto; il Condominio propose allora impugnazione che venne respinta dalla Corte di Appello di Catanzaro. Il giudice del gravame, dopo aver dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta contro una parte non citata ( M.A.) riscontrò l’esistenza di un traffico pedonale, sia pure sporadico, da qualificarsi come esercizio di fatto di una servitù di passaggio, praticato su un viottolo sterrato che si dipartiva dalla (OMISSIS); evidenziò altresì la irrilevanza della presenza di altri accessi alla scarpata, stante la natura possessoria della tutela richiesta; ribadì infine la presenza di un animus spoliandi dato dalla coscienza e dalla volontà della interclusione al transito, a nulla rilevando lo scopo per il quale era stata installata la ringhiera di protezione.
3 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Condominio; le altre parti hanno risposto con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1 – Parte ricorrente fa valere come motivi del ricorso: il mancato utilizzo dei poteri istruttori a disposizione del Giudice; la violazione degli artt. 1172 e 1140 c.c. per aver qualificato come possesso un’attività non corrispondente all’esercizio di fatto di alcun diritto reale; la violazione dell’art. 843 stesso codice per aver qualificato come servitù di passaggio l’accesso ed il transito sul fondo; la contraddittorietà della motivazione per aver dichiarato inammissibile l’appello contro Me.An. rimarcando che tale inammissibilità non avrebbe peraltro sortito effetto sull’impugnazione nei confronti degli altri appellati, in ragione della autonomia delle singole attività di possesso, senza peraltro accertare, in capo ai singoli attori in spoglio, il corpus possessionis; la insufficiente od omessa motivazione per non aver dato atto dell’effettivo stato dei luoghi; l’erronea individuazione dell’ animus-spoliandi.
p. 2 – I motivi del ricorso sono inammissibili in quanto si concretano in una mera riaffermazione delle tesi espose nei precedenti gradi del giudizio, contrapponendo le semplicemente alle argomentate motivazioni contrarie esposte nella gravata decisione, e, altresì contestando siccome erronea la percezione della realtà fattuale da parte della Corte distrettuale.
p. 3 La ripartizione dell’onere delle spese segue le regole della soccombenza e va posta a carico del Condominio ricorrente, secondo la quantificazione esposta in dispositivo.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi.
Si dà atto della collaborazione dell’Assistente di Studio dr. Ca.Da. alla motivazione della decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017