Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE NOGARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio

dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RUSSO PASQUALE, UGOLINI SAVERIO, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

e contro

G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 120/2007 della Commissione Tributaria

Regionale, Sezione distaccata di VERONA, depositata il 25/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 308 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:

” G.F. è comproprietario al 50% di un terreno edificarle coltivato da altro condomino, imprenditore agricolo a titolo principale. Il Comune le ha richiesto, per gli anni 2001 2002, il pagamento dell’ici liquidata sul valore venale del bene. La CTR di Verona ha accolto la tesi della contribuente, circa la spettanza del beneficio di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b, seconda parte. Il Comune ricorre avverso la decisione con quattro motivi di violazione dì legge, coi quali sostiene che la fictio iuris in argomento (che impone di considerare “non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale”) si applica soltanto ai possessori coltivatori diretti, e non anche ai contitolari di diritti reali sui medesimi terreni che non coltivino direttamente il terreno e siano personalmente privi dei requisiti soggettivi di cui all’art. 9.

La contribuente non si è difesa.

La decisione può essere adottata in camera dì consiglio, ex art. 380 bis c.p.c. e ex art. 375 c.p.c., n. 5 perchè la questione è già stata risolta da questa corte in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente.

Si è affermato che “in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività agricola” (Cass. 15566/2010, 26878/2009).

Il ricorso non sviluppa alcun argomento che induca a rivedere tale indirizzo interpretativo. Va dunque respinto”.

Va dunque respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese, perchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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