Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7643/2006 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. GURRERA Lelio in 90143 PALERMO, VIA GENERALE

ARIMONDI 2/Q, giuste delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SYNDIAL S.P.A. (già ENICHEM S.P.A.) (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. C.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso

lo studio dell’avvocato ROTILI Carlo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIAZZA NICOLA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 827/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 08/03/05, depositata il 29/03/2005

R.G.N. 2895/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE URCIVOLI (per delega dell’Avv. CARLO

ALFREDO ROTILI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 19.6.1997 La Combustibili Nucleari s.p.a. richiese decreto ingiuntivo di pagamento di L. 6.420.000, comprensivo di IVA del 2%, oltre agli interessi, nei confronti dell’attuale ricorrente per cassazione sulla base di una fattura del 1988 e delle risultanze del proprio libro giornale. Affermò che la somma costituiva la parte non ancora versata del convenuto prezzo di L. 21.000.000 di un impianto fotovoltaico di 400 wp, fornito al debitore da Italsolar s.p.a., incorporata dalla ricorrente in sede monitoria.

Al decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Milano si oppose l’ingiunto assumendo:

a) che l’accordo prevedeva che egli avrebbe sopportato esclusivamente il costo dell’IVA (peraltro già versata) con cessione alla società fornitrice del contributo a fondo perduto di L. 15.000.000 erogato dalla Regione Sicilia, nonchè del mutuo poliennale a tasso agevolato concesso dall’E.S.A. (Ente Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia);

b) che era stato installato un impianto di potenza notevolmente inferiore a quella promessa (200 wp, in luogo di 400 wp) e che l’operazione posta in essere dalla Italsolar per l’installazione di oltre 1000 impianti in Sicilia s’era rivelata una truffa, tanto che gli amministratori erano stati arrestati e rinviati a giudizio;

c) che la società ricorrente pretendeva in realtà che l’ingiunto versasse l’importo di un contributo che avrebbe dovuto essere erogato dalla CEE tramite la regione siciliana e che non lo era stato per le ragioni di cui al processo penale in corso.

La società opposta resistette.

Con sentenza del 26.5.2001 il tribunale di Milano respinse l’opposizione (e condannò l’opponente alle spese, liquidate in L. 3.800.000, oltre accessori) sul sostanziale rilievo che l’accordo intercorso tra le parti prevedeva che il prezzo di L. 21.000.000 sarebbe stato corrisposto mediante la cessione del contributo a fondo perduto “al colono” di L. 15.000.000 poi effettivamente concesso e di un mutuo a tasso agevolato di L. 6.000.000 che non era stato però versato dal Fondo di rotazione dell’ESA; mentre, successivamente, l’acquirente non aveva prestato la collaborazione richiesta dalla regione per l’incasso di L. 6.000.000 quale contributo comunitario FERS. 2.- Il soccombente propose appello: prospettò, tra l’altro, l’errore di fondo in cui era incorso il primo giudice, laddove aveva ritenuto che il mutuo ESA fosse di 6.000.000 e che non era stato versato, mentre esso ammontava in realtà a L. 21.000.000 ed era stato regolarmente concesso; affermò, ancora, che il contributo comunitario FERS era stato previsto dalla Regione Sicilia diversi anni dopo l’installazione degli impianti.

Resistette Enichem s.p.a. (incorporante della Singea s.p.a. in liquidazione, incorporante della Combustibili Nucleari s.p.a. in liquidazione, già incorporante della Italsolar s.p.a.).

La corte d’appello di Milano ha respinto il gravame con sentenza del 2005, meglio indicata in epigrafe, condannando l’appellante alle spese del grado (liquidate in Euro 1.600,00 oltre accessori).

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il soccombente, affidandosi ad otto motivi.

Resiste con controricorso la Syndial s.p.a. (già Enichem s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo il ricorrente si duole, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1341, 1362, 1366, 1370, 1375, 2702 e 2697 c.c. e artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, che la corte d’appello abbia immotivatamente disatteso le risultanze documentali in atti, dalle quali risultava che le parti avevano convenuto una modalità sostitutiva del pagamento del prezzo, nel senso che il pagamento non sarebbe stato effettuato mediante esborso di denaro da parte del ricorrente, ma mediante delega dello stesso alla Italsolar ad incassare il contributo a fondo perduto (di L. 15.000.000) previsto dalla L. n. 308 del 1982, oltre al ricavato del mutuo agevolato (di L. 21.000.000) erogato dall’ESA. Afferma, in particolare, che nella lettera contratto del 1988 di cui al documento n. 3 del fascicolo di primo grado era testualmente scritto quanto segue “con riferimento al Vs cortese ordine per un elettrogeneratore fotovoltaico di 400 Wp a batteria di accumulo di 300 Ah, il tutto installato e funzionante, ci pregiamo confermarle, per sua tranquillità, le condizioni di pagamento espresse nel suo ordine: è sufficiente la cessione del contributo a fondo perduto erogato dalla Regione e la cessione del mutuo pluriennale a tasso agevolato. Nessun pagamento ci sarà dovuto salvo l’IVA (2%) e quanto Lei vorrà ordinare al momento della consegna dell’impianto”.

Nega che possa avere opposta valenza la clausola – che definisce di stile – che si legge nel documento relativo all’ordine di acquisto del 1987, del seguente tenore: “resta inteso che sarà mia cura favorirvi per quanto mi è possibile nell’ottenere tutta la documentazione necessaria per darVi modo di inoltrare le domande di finanziamento occorrenti delegandovi ad incassare per mio conto quanto Vi è dovuto”.

Ribadisce che il contributo FERS fu previsto diversi anni dopo la vendita dell’impianto e si duole che, contro ogni regola interpretativa, si sia ritenuto che egli si fosse obbligato a cedere eventuali e/o altri tipi di contributi pubblici futuri.

Afferma, ancora, che del contributo comunitario FERS non v’era cenno alcuno in ricorso e che il fatto nuovo non avrebbe potuto essere introdotto nel thema decidendum dall’opposto, in esito all’opposizione del destinatario del decreto ingiuntivo.

Rappresenta che, in altre cause identiche, la corte d’appello di Milano ha adottato decisioni di segno opposto.

2.- Gli ulteriori motivi censurano la sentenza per le ragioni appresso indicate:

– il secondo (illustrato alle pagine da 14 a 20 del ricorso), per avere la corte territoriale ignorato il motivo d’appello col quale s’era prospettata l’inammissibilità della richiesta della opposta di ottenere l’importo domandato in via monitoria quale corrispettivo residuo a diverso titolo risarcitorio; per non aver ritenuto che tanto non potesse fare; per non avere considerato che della pattuizione di cooperazione sull’erogazione del contributo FERS non v’era traccia in contratto; e che, ancora, del contributo FERS istituito dalla Regione nel 1992 non sarebbe stata comunque possibile l’erogazione sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato dell’1.3.1995, perchè tanto presupponeva la dichiarazione dei richiedenti di non aver ricevuto altri contributi pubblici, che avevano invece ottenuto, sicchè sarebbe stata loro richiesta una falsa dichiarazione;

– il terzo ( pagine 20-23 del ricorso), per avere la corte d’appello ritenuto tardiva l’eccezione di inadempimento relativa alla minor potenza dell’impianto fornito ed al minor valore dell’impianto (di 12 anzichè di L. 21 milioni, secondo il capo d’imputazione con il quale anche gli amministratori di Italsolar erano stati tratti a giudizio per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 7, art. 881 cpv. c.p., artt. 110 e 640 bis c.p., nel procedimento nel quale la società Combustibili Nucleari s’era costituita parte civile e conclusosi con l’applicazione della pena concordata);

il quarto (pagine 23-30), per avere omesso di considerare che il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore impedisce la decadenza e gli consente di far valere il diritto alla garanzia, in via di eccezione, anche, oltre il termine di cui all’art. 1495 c.c., comma 3;

– il quinto (pp. 30 e 31), per non essere stati ammessi i mezzi istruttori richiesti sull’avvenuto pagamento dell’IVA e sul valore effettivo dell’impianto;

il sesto (pp. 31-33), per non avere la corte considerato la quietanza di pagamento dell’IVA di L. 420.000 rilasciata dagli architetti delegati dell’Italsolar, che non avevano rimesso alla società gli importi versati dai contadini, secondo quanto dichiarato al gip dall’amministratore della società;

il settimo (pp. 33.34), per essere stati gli interessi riconosciuti dalla data di emissione della fattura e non da quella del decreto ingiuntivo pur in difetto di precedenti atti di costituzione in mora;

l’ottavo (p. 34) per essere stato l’opponente condannato al pagamento delle spese processuali di ogni fase e grado.

3.- Il primo motivo è manifestamente fondato.

All’assunto del ricorrente relativo al contenuto delle convenute modalità sostitutive del pagamento del prezzo, la società controricorrente oppone che esso “è del tutto privo di fondamento per la semplice ed assorbente considerazione che quel mutuo (n.d.e.:

di L. 21.000.000), seppure richiesto dal ricorrente, non è mai stato concesso e stipulato, come peraltro ribadito dalla società ricorrente già nella comparsa di risposta di primo grado (pagina 2, riga 11 e ss.” (così il controricorso, a pagina 4, penultimo capoverso).

Ora, alle righe da 22 e 23 della predetta pagina 2 del citato atto difensivo, è incidentalmente affermato che Italsolar effettivamente percepiva le somme date in prestito dall’ESA ai coloni acquirenti;

somme che, come si evince dalle righe da 14 a 17 della stessa pagina, erano, per ciascun colono, L. 21.000.000.

Il dato è, d’altronde, assolutamente pacifico, per essere riconosciuto dalla stessa sentenza in questa sede impugnata (peraltro non sul punto in questione, che aveva invece connotato il palese errore in cui era incorso il giudice di primo grado, secondo quanto dall’attuale ricorrente rappresentato in appello) ed inequivocamente provato dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, comprensiva di una missiva senza data (ma spedita via fax nel 1995) della Combustibili nucleari in liquidazione, al cui secondo capoverso si legge che il finanziamento a tasso agevolato era stato di L. 21.000.000.

L’Ente di Sviluppo Agricolo per la Regione Sicilia concesse dunque al ricorrente un mutuo di L. 21.000.000 a tasso agevolato, che egli cedette ad Italsolar, unitamente al contributo a fondo perduto di L. 15.000.000 erogato dalla regione.

La questione sulla individuazione di quella delle due parti contraenti sulla quale era destinato a gravare l’onere economico relativo alla restituzione del mutuo per la differenza tra la somma di L. 21.000.000 erogata dall’ESA e quella di 15.000.000 già restituita da Italsolar è inequivocamente risolta dalla menzionata missiva di Italsolar, nella quale – come già detto sopra – è scritto null’altro che quanto segue:

“Con riferimento al Vs cortese ordine per un elettrogeneratore fotovoltaico di 400 Wp a batteria di accumulo di 300 Ah, il tutto installato e funzionante, ci pregiamo confermarle, per sua tranquillità, le condizioni di pagamento espresse nel suo ordine: è sufficiente la cessione del contributo a fondo perduto erogato dalla Regione e la cessione del mutuo pluriennale a tasso agevolato. Nessun pagamento ci sarà dovuto salvo l’IVA (2%) e quanto Lei vorrà ordinare al momento della consegna dell’impianto (lampade, televisore, interruttori vari, ecc.). Distinti saluti”.

La missiva reca anche, in basso a sinistra, la seguente separata scritturazione, a sua volta sottoscritta: PER RICEVUTA I.V.A. 2%”.

Viene dunque “confermato” quanto è scritto: cioè la sufficienza, quale forma di pagamento, della cessione del contributo (che era di 15.000.000) e del mutuo poliennale a tasso agevolato (di L. 21.000.000 ed effettivamente erogato), oltre al già intervenuto pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente.

La conferma concerne evidentemente il contenuto dell’ordine del compratore al quale si fa riferimento. E tale ordine aveva il seguente testuale contenuto:

“Il pagamento avverrà girando a vostro favore sia l’incasso del contributo a fondo perduto previsto dalla L. n. 308 del 1982, art. 6 (n.d.e.: di L. 15.000.000, come precisato) sia il mutuo agevolato per migliorie al fondo agricolo che mi impegno a richiedere (n.d.e.: di L. 21.000.000, effettivamente erogate), fermo restando che a mio carico vi sarà solo ed esclusivamente l’IVA che vi verserò in contanti all’atto della consegna dell’impianto e oltre a ciò nulla vi sarà dovuto, all’infuori di quanto da me ordinato per l’acquisto di utenze”.

3.1.- In tale contesto, la corte d’appello ha ritenuto che la successiva affermazione (“resta inteso che sarà mia cura favorirvi per quanto mi è possibile nell’ottenere tutta la documentazione necessaria per darvi modo di inoltrare le domande di finanziamento occorrenti delegandovi ad incassare per mio conto quanto Vi è dovuto”) potesse riferirsi non solo a quanto al contraente era stato assicurato al momento dell’accettazione da parte sua dell’offerta di acquisto su modulo predisposto dal venditore e successivamente confermato per sua “tranquillità”, ma ad un finanziamento non menzionato in contratto, non attuale, non ancora istituito, essendo pacifico che la facilitazione relativa al contributo comunitario FERS di L. 6.000.000 fu prevista dalla Regione diverso tempo dopo la stipulazione del contratto di acquisto.

La soluzione, del tutto apodittica, è in diretta contraddizione con numerose regole ermeneutiche in materia contrattuale.

Anzitutto con quella posta dall’art. 1362 c.c., comma 2, che impone la valutazione del comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto per determinare la comune intenzione delle parti; e, in tale linea, l’assoluta pretermissione della missiva con la quale Italsolar, dopo la conclusione del contratto, aveva ribadito che, oltre alla cessione del contributo a fondo perduto (di 15 milioni) e del mutuo agevolato (di 21 milioni), nessun pagamento sarebbe stato dovuto dall’acquirente al di fuori dell’IVA, è in insanabile contrasto con l’affermazione di cui a pagina 9 della sentenza impugnata, laddove si assume che Italsolar, una volta versate le rate in scadenza del mutuo (di 21 milioni), era rimasta a sua volta creditrice verso gli acquirenti del saldo. Così evidentemente non era, volta che la venditrice aveva rassicurato l’acquirente dell’esatto contrario: che cioè, ceduto dal compratore il contributo a fondo perduto ed il muto, null’altro che l’IVA quegli avrebbe dovuto versare.

Tale conclusione è, inoltre in linea, con le norme interpretative di cui all’art. 1363 c.c. (giacchè dal complesso dell’atto è palese che la collaborazione dell’acquirente era richiesta su quanto previsto e non su quanto ignoto e neppure esistente), art. 1366 c.c. (poichè l’interpretazione del contratto secondo buona fede non consente conclusioni alternative, considerato anche che quanto in contratto era scritto sulle modalità del saldo e sulle obbligazioni dell’acquirente lo era stato dal venditore).

Sulla scorta dei fatti accertati in sede di merito è, insomma, di patente evidenza la totale infondatezza della pretesa di Italsolar al pagamento da parte dell’acquirente di una somma ulteriore, pari ad un contributo non esistente al momento del contratto e che avrebbe evitato alla venditrice anche l’onere della differenza (6 milioni) tra mutuo agevolato da restituire (21 milioni) ed erogato contributo regionale a fondo perduto (15 milioni).

L’addotta, omessa collaborazione dell’acquirente a farle ottenere l’erogazione comunitaria FERS non è dunque qualificabile come impedimento per la venditrice, provocato dal compratore, di veder “soddisfatte le proprie ragioni di credito” (così la sentenza impugnata, a pagina 12, quarto capoverso); e ciò in quanto quella ragione di credito non sussisteva.

E che di tanto fosse consapevole la stessa venditrice è reso palese dal suo stesso comportamento successivo alla conclusione del contratto (anche in tale parte rilevante ex art. 1342 c.c., comma 2) volta che, fino a quando la possibilità di conseguire quel contributo comunitario non sì fu profilata, nessun residuo debito dell’acquirente fu mai neppure prospettato; che, quando lo fu, tanto avvenne per l’ipotesi di sua omessa “collaborazione” nel richiedere il contributo comunitario e che il debito dell’acquirente venne originariamente ipotizzato nei confronti della mutuante ESA (con una lettera che si chiudeva con la frase “confidando nella Sua comprensione”); e che solo in esito alla risposta interlocutoria dell’acquirente, con la quale furono richiesti chiarimenti sui procedimenti penali in corso per truffa e rassicurazioni sulla sua posizione, fu presentata da Combustibili Nucleari s.p.a. (succeduta ad Italsolar) richiesta di decreto ingiuntivo, peraltro non preceduta da atto di costituzione in mora.

4.- Manifestamente fondato è anche il sesto motivo, in relazione alla ricevuta di intervenuta percezione dell’IVA, apposta sulla missiva della Italsolar, di cui sopra s’è detto.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

5.- Conclusivamente, accolti il primo ed il sesto motivo ed assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza va cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda di Combustibili Nucleari s.p.a.

e la condanna della controricorrente Syndial s.p.a. (già Enichem s.p.a.) alle spese dell’intero processo, che per il primo ed il secondo grado possono liquidarsi nella stessa misura posta a carico del ricorrente in quelle sedi soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo ed il sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di Combustibili Nucleari s.p.a.;

condanna Syndial s.p.a. alle spese dell’intero processo, che per il primo grado liquida in Euro 1.963,00 oltre ad Euro 150,00 per spese vive, per il secondo grado in Euro 1.600,00 oltre ad Euro 100,00 per spese vive, per il giudizio di cassazione in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge su ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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