Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4859/2019 proposto da:

B.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Cosseria 5, presso

lo studio dell’avvocato Pinò Salvatore, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Marchese Grazia;

– ricorrente –

contro

Prefettura Agrigento, Questura Agrigento;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO, depositato il

27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino maliano, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Agrigento del 19.12.17, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il predetto GdP ha rilevato come l’espulsione era stata decretata perchè lo straniero si era trattenuto nel territorio dello Stato senza un regolare permesso di soggiorno e in violazione del provvedimento del Questore di Agrigento che ne disponeva l’allontanamento dal territorio dello Stato; pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione doveva considerarsi insussistente.

In secondo luogo, era stata negata da parte della Corte d’appello di Torino la richiesta di protezione internazionale, pertanto, non vi era titolo che legittimasse il soggiorno del ricorrente sul territorio nazionale.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione B.O. sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre, la Prefettura di Agrigento non risulta costituita.

Il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e il vizio di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 1, art. 32, comma 4 e art. 35, comma 2, D.L. n. 150 del 2011, art. 19 comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, perchè il decreto di espulsione era intervenuto in pendenza del gravame avverso il riconoscimento della protezione internazionale, pertanto, il decreto espulsivo era illegittimo, perchè non era ancora esaurita la procedura di richiesta di protezione internazionale con il suo generale effetto sospensivo e il GdP avrebbe dovuto annullare il decreto di espulsione impugnato sia per l’inespellibilità del cittadino straniero che per il radicale difetto di motivazione.

Il motivo è fondato, in quanto, finchè non sia decisa la domanda di protezione internazionale, la presenza sul territorio nazionale del richiedente deve essere ritenuta regolare (Cass. nn. 12206/20, 18737/17, 24415/15).

Nel caso di specie, proprio perchè il GdP aveva sospeso il giudizio sul decreto di espulsione in attesa del giudizio d’appello, rende evidente come il medesimo decreto fosse stato emesso in pendenza della relativa domanda e, quindi, doveva essere annullato, in quanto lo straniero era inespellibile, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, comma 4 (nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2007, convertito in L. n. 46 del 2017, il cui art. 35 bis, limita, invece, l’effetto sospensivo al giudizio di primo grado) ed il decreto di espulsione non poteva essere emesso.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., annullato il decreto di espulsione.

Le spese di lite dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Agrigento del 9.12.2017.

Condanna l’amministrazione statale a pagare al ricorrente le spese dell’intero giudizio che liquida quanto al giudizio di merito, in Euro 800,00 per onorari, oltre Euro 100,00 per esborsi e quanto al giudizio di legittimità in Euro 2.500,00 per onorari, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge per entrambi i giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA