Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 7226-2015 proposto da:

S.D., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MENGOZZI SPA, in proprio e quale impresa mandataria del RTI MENGOZZI

SPA DI NIZIO SRL, DI NIZIO SRL, in proprio e quale impresa mandante

del RTI MENGOZZI SPA – DI NIZIO SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO DI

PARDO, (presso Regus Business Centres), che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO PINZA giusta procura in calce alla

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

MAIO GUGLIELMO SRL;

– intimata –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RITA

SANLORENZO che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio di accogliere il ricorso e di dichiarare la sussistenza

della competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano,

con le determinazioni di legge;

avverso l’ordinanza n. 551/2014 R.G. del TRIBUNALE di LANCIANO,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., S.B. ed altri lavoratori, premesso di avere prestato attività di lavoro dipendente in favore della Maio Guglielmo s.r.l., di essere stati licenziati dalla società datrice in conseguenza della cessazione dell’appalto dei servizi per raccolta trasporto e smaltimento rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, che la Mengozzi s.p.a., costituita in R.T.I. con la D.N.E. s.r.l., subentrata nell’appalto, non aveva assolto all’obbligo di assunzione dei lavoratori della impresa cessata impiegati nell’esecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dal contratto collettivo, hanno adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano chiedendo, in via principale, l’accertamento del diritto a “transitare” alle dipendenze della impresa subentrata e la condanna di questa alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, ai sensi dell’art. 6 c.c.n.l.; in subordine hanno chiesto dichiararsi la illegittimità/nullità/inefficacia dei licenziamenti intimati dalla Maio Guglielmo s.r.l., per violazione delle regole procedimentali di cui alla L. n. 604 del 1996, art. 7 con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 ed, in ulteriore subordine, per assenza del giustificato motivo oggettivo ed inosservanza dell’obbligo di repechage.

Con ordinanza in data 24 febbraio 2015 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, ritenuto che la domanda in via subordinata dovesse essere trattata obbligatoriamente secondo la procedura introdotta dalla L. n. 92 del 2012, posto che il dettato normativo escludeva la possibilità di trattazione unitaria con quella spiegata con rito ordinario nei confronti del resistente R.T.I., ha disposto, in relazione alla domanda subordinata, procedersi alla trasformazione del rito da quello ordinario a quello speciale ex lege n. 92 del 2012. In accoglimento della eccezione di incompetenza formulata da Mengozzi s.p.a., quale mandataria del R.T.I. Mengozzi s.p.a. e D.N. s.r.l., ha dichiarato la incompetenza per territorio del Tribunale di Lanciano in favore del Tribunale di Forlì – nel cui circondario era la sede legale della Mengozzi s.p.a. – ritenendo inapplicabili, il criterio del luogo di insorgenza del rapporto e quello della dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., in quanto entrambi presupponenti un rapporto di lavoro già costituito.

Avverso tale ordinanza gli originari ricorrenti hanno proposto istanza per regolamento di competenza deducendo che: a) anche in relazione a controversie relative a rapporti di lavoro non ancora costituiti, dovevano trovare applicazione, in via alternativa, tutti e tre i fori speciali previsti dall’art. art. 413 c.p.c., in coerenza con quanto statuito da Cass. ss.uu. n. 11043 del 2001 in relazione alla domanda proposta da lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente e diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione; b) la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano doveva, comunque, ritenersi, sussistente ai sensi dell’art. 33 c.p.c. per cumulo soggettivo delle domande proposte, fondate sul medesimo fatto costitutivo rappresentato dal licenziamento determinato dalla cessazione dell’appalto.

La Mengozzi s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. Mengozzi s.p.a. e D.N. s.r.l. nonchè D.N. s.r.l. in proprio e quale impresa mandante del A.T.I. Mengozzi s.p.a. e D.N. s.r.l. hanno resistito con memoria depositata ai sensi dell’art. 47 c.p.c..

Nella requisitoria scritta il P.G. ha concluso per la affermazione della competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano per ragioni di connessione.

Ritiene il Collegio che sussista la competenza per territorio del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano non per effetto di connessione ma in ragione della diretta applicabilità dell’art. 413 c.p.c., comma 2.

Occorre premettere che per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall’art. 413 c.p.c., dovendosi stabilire un’equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l’oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento (atto che, pur non determinando “de jure” il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell’obbligo del datore di lavoro) e, dall’altro, che è consentita l’utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. (Cass Sez. U, 11043 del 2001; conf. Cass. n. 16536/ del 2002).

Come già affermato da questa Corte, tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all’ari. 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest’ultima disposizione, è stato ritenuto espressione di un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr, in tali termini Cass. n. 21883 del 2010, Cass. n. 11762 del 2016).

In applicazione di tale principio, in particolare, in fattispecie analoga a quella in esame, in cui la pretesa azionata aveva ad oggetto l’obbligo di assunzione previsto dalla norma collettiva a carico di impresa subentrata ad altra impresa nell’appalto al quale erano addette le lavoratrici ricorrenti, dipendenti di quest’ultima, è stata affermata l’applicabilità del criterio di collegamento, di cui all’art. 413 c.p.c., del luogo in cui è sorto il rapporto, facendosi riferimento al luogo in cui è sorto (cioè sarebbe sorto in relazione alla fattispecie costitutiva fatta valere dall’attore) l’obbligo di assunzione (cfr. Cass. sez. un. n, 11043/2001).

A tanto consegue, in continuità con i richiamati precedenti, che, in applicazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c., comma 2, deve essere affermata la competenza per territorio del Tribunale di Lanciano, nella cui circoscrizione, per come pacifico, ha avuto esecuzione l’appalto al quale erano addetti gli odierni ricorrenti ed in relazione al quale deve ritenersi integrata la fattispecie costitutiva dell’ipotetico obbligo di assunzione a carico del subentrante RTI.

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte in accoglimento della istanza di regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro. Assegna per la riassunzione del giudizio il termine di quaranta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Condanna Mengozzi s.p.a., in proprio e quale impresa mandataria del A.T.I. Mengozzi s.p.a. e D.N. s.r.l. e D.N. s.r.l. in proprio e quale impresa mandante del R.T.I. Mengozzi s.p.a. e D.N. s.r.l. alla rifusione, in solido, delle spese che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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