Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16412/2015 proposto da:

F.E., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI GRACCHI, presso lo studio dell’avvocato MARIO FRANCHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO M. PETTINELLI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI TERAMO, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO QUIRINO

VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nel 2000 F.E. e L.A. convennero dinanzi al Tribunale di Teramo la AUSL, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi rispettivamente patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto L.G., deceduto per cancrena gassosa in seguito all’intervento chirurgico di rettostomia;

– secondo la prospettazione degli attori, la responsabilità dell’accaduto andava ascritta ai sanitari dell’Ospedale civile di (OMISSIS), per non aver somministrato al paziente opportuni antibiotici prima dell’intervento;

– il Tribunale con sentenza 31 gennaio 2008 rigettò la domanda, ritenendo che anche nel caso di preventiva somministrazione di antibiotici non si sarebbe potuta evitare l’infezione sottocutanea da Escherichia Coli, che causò la morte del paziente;

– la Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 12 marzo 2015 n. 364, rigettò il gravame degli attori;

– anche la Corte d’appello fondò la propria decisione sull’assunto che “la terapia preventiva antibiotica, anche se fosse stata eseguita correttamente anteriormente al primo intervento, non avrebbe potuto impedire la complicanza poi verificatasi di cancrena gassosa”;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.E. e L.A., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria;

– ha resistito con controricorso la AUSL di Teramo, depositando anch’essa memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3; sostengono che sarebbero stati violati l’art. 1176 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

– nell’illustrazione del motivo, i ricorrenti, dopo aver riassunto il contenuto della relazione depositata nei gradi di merito dal proprio consulente di parte (pagine 17-18); e dopo aver trascritto il contenuto della sentenza impugnata (pagine 19-20), concludono sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe “contraddittoria ed affetta da motivazione perplessa obiettivamente incomprensibile”, perchè da un lato avrebbe affermato che l’obbligo di diligenza imponeva ai sanitari di praticare la terapia antibiotica prima dell’intervento; dall’altro lato però ne avrebbe escluso la responsabilità, pur non avendo essi praticata quella terapia;

– il motivo è manifestamente inammissibile, da un lato perchè sollecita da questa Corte una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei giudizi di fatto espressi dal giudice di merito;

dall’altro perchè comunque la censura è estranea alla ratio decidendi ili della sentenza impugnata: quest’ultima, infatti, ha rigettato la domanda non per mancanza di colpa da parte dei sanitari, ma per mancanza del nesso di causa; con la conseguenza che è ultronea nella presente sede ogni discussione sulla diligenza dei medici e sulla corretta applicazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 1176 c.c., che quella diligenza disciplina;

– col secondo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza d’appello avrebbe una motivazione “apparente, perplessa obiettivamente incomprensibile”; sotto altro profilo deducono il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– deducono che sarebbe rimasta “priva di risposta” la loro deduzione circa l’opportunità, da parte dei sanitari, di trasferire il paziente in un centro di terapia iperbarica, e la loro censure sul ritardo col quale la cancrena era stata fronteggiata; assumono che tutte le “perplessità e domande sollevate” dal loro consulente di parte non avrebbero ricevuto alcuna risposta nè dai consulenti d’ufficio, nè dalla corte d’appello;

– nella parte in cui lamenta la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, il motivo è manifestamente infondato: la sentenza impugnata infatti motiva ampiamente le ragioni della propria decisione, nè come noto una sentenza può dirsi nulla sul perchè il giudice non abbia preso in esame tutti gli argomenti difensivi formulati dalle parti;

– nella parte in cui lamenta l’omesso esame del fatto decisivo il motivo è del pari infondato; il “fatto decisivo” costituito dalla causa che ha provocato la morte del paziente è stato infatti esaminato e deciso dalla Corte d’appello, la quale come già detto ha escluso che tale causa potesse essere ravvisata nelle condotte, pur colpose, dei sanitari;

– col terzo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza sarebbe viziata dalla violazione dell’art. 1176 c.c., dell’art. 2043 c.c., del D.L. n. 158 del 2012, art. 3; deducono che la responsabilità del medico può essere esclusa solo quando questi, nell’esercizio della sua professione, si sia attenuto alle linee guida ed alle leges artis generalmente condivise dalla comunità scientifica; aggiungono che nel caso di specie i sanitari non si erano attenuti a quelle linee-guida, e che di conseguenza erroneamente la Corte d’appello ne aveva escluso la responsabilità;

– anche questo motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi; per quanto già detto, infatti, la responsabilità dei medici è stata esclusa dalla Corte d’appello non tanto per mancanza di colpa, ma essenzialmente per mancanza di nesso di causa, e rispetto a tale ragione del decidere è irrilevante stabilire se i medici abbiano o meno seguito le linee guida;

– col quarto motivo i ricorrenti lamentano il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; lamentano che la corte d’appello, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla loro deduzione secondo cui nè il paziente nè i suoi familiari prima dell’intervento no, erano stati correttamente informati sui rischi di quest’ultimo;

– il motivo (che va più correttamente qualificato come denuncia di un errore in procedendo, consistente nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto pronunciato) è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6); i ricorrenti, infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indicano in quale atto ed in che termini abbiano mai sollevato tale questione nei gradi di merito;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.E. e L.A., in solido, alla rifusione in favore di AUSL di Teramo delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.E. e L.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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