Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16639 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 04/08/2020), n.16639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9564-2015 R.G. proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi M. A.

Avarello elettivamente domiciliato in Roma piazza Antonio Mancini n.

4 presso lo studio dell’avv. Guido Cecinelli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata dall’Avvocatura Generale dello

Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 7007/14/14 depositata il 20/11/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2019 dal

Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

P.V., di professione avvocato, ha proposto ricorso per la cassazione della CTR del Lazio n. 7007/14/14 depositata il 20/11/2014.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 3.2.2010 dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava un maggior reddito per l’anno 2005, per maggiori compensi professionali, ai fini IRPEF, IVA, IRAP, oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente si opponeva all’atto impositivo con esito sfavorevole sia innanzi alla CTP che innanzi al giudice regionale.

Il ricorso con cui ha impugnato la decisione di secondo grado in questa sede è basato su due motivi.

Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Dallo stesso ricorso emerge che il contribuente aveva dedotto, come motivo d’appello avverso la sentenza della CTP di Roma, “la nullità dell’accertamento per errata determinazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75, invece che in base agli artt. 53 e 54 deducendo che l’accertamento non poteva sostanziarsi esclusivamente sulla base di semplici appunti rinvenuti….”.

Il primo motivo del ricorso in esame è articolato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 546, art. 36; degli artt. 132 e 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonchè art. 111 Cost., comma 6.

In particolare, il contribuente lamentava che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perchè non preceduto da contraddittorio, ma posto in essere in esito “alla semplice richiesta di deposito di consegna di documenti senza che al contribuente fosse consentito chiarire la propria posizione sostanziale in ordine alle contestazioni notificategli”. Condotta quella seguita dall’Ufficio – si sostiene – non equiparabile ad un reale contraddittorio, la cui indefettibile immanenza, anche nel procedimento tributario, discenderebbe dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004.

Come risulta evidente, il motivo di ricorso non è coerente con i profili oggetto del giudizio d’appello impugnato ed introduce in sede di legittimità un aspetto nuovo non dedotto nei precedenti gradi di merito. La censura, pertanto, è da ritenere inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ora, alla stregua della riformulazione del motivo di ricorso di cui al richiamato articolo, il sindacato di legittimità può riferirsi all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico-naturalistico da individuarsi in modo specifico (ex multis Cass. n. 22397 del 2109). E non tradursi, come nella specie, nella contestazione complessiva delle risultanze dell’accertamento fiscale e delle valutazioni di merito che di esso ha operato il giudice regionale. Senza individuare il “fatto” il cui esame sarebbe stato omesso e la cui incidenza sulla decisione sarebbe stata tale da determinarne una opposta a quella adottata.

Nel caso in esame, la CTR ha, peraltro, ritenuto, accogliendo le ragioni dell’Ufficio, che il rinvenimento di documenti extra contabili che indicano l’esistenza di contabilità non ufficiale costituisse indizio grave, legittimante l’accertamento induttivo di un maggior reddito, così esplicitando le ragioni del proprio convincimento, in continuità con le conformi motivazioni del primo giudice.

Il motivo in esame, pertanto, non è conforme alla schema novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come si rileva anche dal lessico usato per valutare le carenze della motivazione, qualificata a volte come non “plausibile” (pag. 12) o, in altra parte dei ricorso, “scarna” e “insufficiente” (pag. 19). Aggettivazione che rimanda alla formulazione precedente della omologa previsione del codice di rito ed è perciò da ritenere inammissibile.

Non sono da definire spese di giudizio attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

Ricorrono le condizioni per il versamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1, della ricorrenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello versato per il ricorso introduttivo ai sensi dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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