Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16638 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE CASA PESCATORI E MARITTIMI EDILMARE IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del suo commissario

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato

SPADA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato POTITO

ENRICO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 322/2007 della Commissione Tributaria

regionale di NAPOLI, depositata il 24/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato Spada, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente, l’Avvocato Potito, che si riporta agli

scritti;

udito per il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:

“L’Istituto per la casa ai pescatori marittimi, in liquidazione coatta amministrativa, impugna con unico atto dieci sentenze della CTR della Campania. Il Comune di Pozzuoli aveva rilevato dai dati catastali che l’ente risultava (essere o essere stato) proprietario di una serie di immobili mai dichiarati ai fini ICI dalla procedura concorsuale. Aveva pertanto notificato avvisi di liquidazione dell’imposta per gli anni dal 1993 al 2002, impugnati dal commissario liquidatore. Pur non riunendo i giudizi, la CTR ha trattato gli appelli nella medesima udienza e li ha decisi con sentenze analogamente motivate, pubblicate cinque in data 24 settembre e cinque in data 15 ottobre 2007. Con esse ha dichiarato legittimi gli accertamenti “per i soli immobili di cui la Liquidazione Coatta Amministrativa ha avuto il possesso per il periodo intercorrente fra il primo gennaio 1993 e la stipula dell’atto di cessione”; ha dichiarato “che gli interessi, tenuto conto dell’art. 10, comma 6, del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, vanno calcolati, sulla imposta dovuta, a decorrere dalla fine del terzo mese dalla data in cui è stato incassato il prezzo della vendita; ha dichiarato “l’Edilmare s.r.l. obbligata al pagamento delle sanzioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni.

Il ricorso per cassazione sviluppa otto motivi. Il Comune di Pozzuoli resiste con controricorso.

La decisione può essere adottata in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c. e ex art. 375 c.p.c., n. 5. I motivi sono manifestamente infondati, ed in ogni caso inammissibili perchè non corredati da quesiti idonei, ex art. 366 bis c.p.c..

Il primo lamenta “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 546 del 1992, art. 31 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”. Si conclude col quesito: “L’omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza comporta lesione dei diritti di difesa garantiti dalla Costituzione, anche in ragione del previsto giusto processo?”.

Principio indiscutibile, ma inutilmente invocato senza riferimento agli atti processuali e specificazione dei procedimenti in cui sarebbe stato violato. (In cinque delle dieci sentenze impugnate, emesse nella stessa udienza del 2 luglio 2007, è precisato che la data della discussione era stata “regolarmente e tempestivamente comunicata alle parti costituite”.) Il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 6 e dell’art. 6 e formulano i quesiti “Se l’ICI sui beni immobili compresi nel fallimento (LCA) debba essere calcolata anche in assenza di cessione di questi a terzi”, e “Se l’ICI sui beni immobili compresi nel fallimento (LCA) debba essere calcolata con il meccanismo forfettario indicato nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, o non piuttosto sulla base del corrispondente valore reale del bene rappresentato dal prezzo ricavato dalla vendita del cespite?”.

Il primo quesito è palesemente privo di interesse; il secondo prospetta una tesi in chiaro contrasto col tenore letterale della normativa in riferimento, che soltanto per soltanto per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili assume a base della tassazione un valore diverso da quello risultante in catasto.

Il quarto motivo ripropone il medesimo quesito e la medesima tesi di diritto, prospettando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, il quale disciplina la materia della dichiarazione e dei versamenti, e non quella della base imponibile, contemplata dall’art. 5.

Il quinto motivo, anch’esso di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10”, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, manca affatto sia di un quesito di diritto che della “indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria”.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 10 e dell’art. 23 Cost.. Sviluppa la tesi (incoerente con la violazione di legge denunciata) secondo la quale la normativa in riferimento presenterebbe obiettive difficoltà di interpretazione, che avrebbero reso illegittima la applicazione delle sanzioni L. n. 212 del 2000, art. 10 e si conclude col quesito di diritto (affatto estraneo al contenuto della doglianza “Se il diritto per il Comune a riscuotere l’ICI sui beni immobili compresi nel fallimento (LCA) sorge in assenza di cessione a terzi degli stessi?”.

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, 10 e L. n. 241 del 1990, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Si conclude col quesito “Se in materia di ICi sui beni immobili compresi nel fallimento (LCA) il Comune non debba motivare gli atti di accertamento e condurre, a prescindere dalle indagini catastali, una attenta indagine in ordine alla intervenuta cessione degli stessi dalla procedura a terzi?”.

La censura è in ammissibilmente rivolta avverso l’atto amministrativo e non avverso la sentenza della CTR, che costituisce l’unico oggetto del giudizio di cassazione.

L’ottavo motivo lamenta che la CTR abbia compensato le spese del giudizio d’appello con riferimento alla “particolarità della questione” agitata in causa: motivazione che si assume eccessivamente generica.

La ricorrente era sostanzialmente soccombente, sicchè difetta di interesse alla censura proposta.

Il ricorso va quindi respinto”.

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 per onorari e 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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