Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16638 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2008/2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Dandolo 19/a, presso

lo studio dell’avvocato Dinelli Federico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Russo Fulvio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Di Napoli;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ordinanza emessa il 6.6.18, il giudice di pace di Napoli rigettò l’opposizione avverso il decreto d’espulsione emesso dal Prefetto di Napoli del 16.4.18, proposta da A.S., cittadino del Bangladesh, osservando che al ricorrente era stato notificato il decreto impugnato in lingua italiana e inglese, mentre nel foglio-notizie allegato in atti lo stesso straniero aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana e di preferire l’inglese per le notifiche e di non voler richiedere il termine per la partenza volontaria; inoltre, non era possibile esaminare le motivazioni poste a base del diniego di riconoscimento della protezione internazionale, confermato sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Catanzaro; infine, secondo il GdP, al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è, invece, consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, senza alcuna pregiudizialità o necessità di sospensione tra il predetto giudizio sul diniego di concessione del permesso di soggiorno da parte del questore e quello sull’impugnazione del provvedimento prefettizio di espulsione.

Ricorre in cassazione il Salam con tre motivi, mentre l’amministrazione statale non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si denunzia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e segg. e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata valutazione della nuova e reiterata domanda di protezione internazionale presentata presso la Questura di Crotone il 23.1.18, in presenza della quale non avrebbe potuto essere emanato il decreto d’espulsione, mentre il giudice di pace aveva fatto riferimento alla diversa fattispecie dell’impugnativa del diniego di permesso di soggiorno.

Con il secondo motivo, in subordine al primo, è dedotto l’error in procedendo per non aver il giudice di pace correttamente accertato che lo straniero non parlasse la lingua italiana, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24,97 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, poichè il decreto impugnato non era stato tradotto nella lingua conosciuta dal ricorrente – senza alcuna giustificazione – il quale non parlava l’italiano, mentre il foglio-notizia richiamato nel provvedimento impugnato non era rilevante, trattandosi di un documento precompilato in assenza d’interprete e firmato senza comprensione del contenuto.

Con il terzo motivo, in subordine ai primi due, si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), commi 2 bis, 3 e segg. e art. 14, dell’art. 7, commi 4 e segg., art. 15, comma 9, della direttiva rimpatri 2008/115/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omessa pronuncia, poichè il giudice di pace aveva omesso di motivare sul mancato riconoscimento del diritto di avvalersi della facoltà di partire volontariamente, omettendo l’esame dei documenti allegati dai quali si desumeva l’insussistenza del pericolo di fuga (in riferimento all’esistenza di un rapporto di lavoro, alla disponibilità di un alloggio idoneo e alla circostanza di essersi recato spontaneamente in questura per curare gli adempimenti relativi alla reiterata domanda di protezione internazionale).

Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha dedotto di aver provato al GdP la pendenza di una seconda domanda di protezione internazionale (cd. domanda reiterata).

Il secondo motivo è infondato, in quanto il GdP ha accertato che dal foglio notizie risultava che lo straniero parlava e comprendeva la lingua italiana ed inoltre, il decreto di espulsione era stato tradotto anche nella lingua inglese quale lingua “veicolare”.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sulla valutazione dell’opportunità di non consentire la partenza volontaria,che non si esaurisce nel ritenere il pericolo di fuga ma è determinata da una valutazione complessiva e discrezionale della vicenda, incensurabile nel presente giudizio di legittimità.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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