Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16638 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6016-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATUA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che la

rappresenta e difende, giusta procura per atto Notaio Pubblico in

Rijeka Darko Paravic del 7/4/2014, in allegato al presente

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6965/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/7/2013, depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del ricorrente si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Chiara Muraschi per delega verbale dell’Avvocato

Rosa Maffei si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione dell’lnps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale capitolino, che l’aveva condannato al pagamento, in favore dell’attuale intimata, della quota reversibile della pensione di vecchiaia già goduta dal coniuge (deceduto il (OMISSIS) e titolare di pensione diretta dal mese di dicembre del 1983).

3. Per la Corre territoriale, derivando la prestazione di reversibilità in questione dalla pensione in regime internazionale di pro rata estero VOS di cui era titolare il de cuius da epoca antecedente all’adesione della Croazia all’unione Europea, una volta ottenuta la liquidazione della prestazione diretta ai sensi della normativa allora in vigore e sulla base del requisito contributivo richiesto dalla medesima, tale prestazione costituiva l’unico dato fermo, sulla cui base liquidare la pensione di reversibilità, e non poteva essere messo in discussione per le modifiche normative sopravvenute, quali quelle scaturenti dai regolamenti comunitari in tema di requisiti contributivi minimi per la totalizzazione, in conseguenza dell’adesione all’Unione.

4. Con unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 18 della Convenzione Italo – croata in materia di sicurezza sociale del 27.6.97, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1999, n. 167 ed entrata in vigore il 1.11.2003. Lamenta l’istituto che il diritto sia stato riconosciuto all’attuale intimata pur essendo ella vedova d’un pensionato che a sua volta aveva conseguito il trattamento diretto nel vigore della Convenzione fra Italia e Jugoslavia (che poneva come requisito minimo essenziale per poter procedere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia l’avvenuto versamento anche d’un solo contributo settimanale) senza essere titolare di almeno 52 settimane di contribuzione e che collocandosi il decesso del dante causa della controricorrente in epoca posteriore all’entrata in vigore della summenzionata Convenzione Italo – croata in materia di sicurezza sociale, ne consegue che alla stregua della menzionata convenzione ratificata in Italia non possono essere presi in considerazione, ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche, periodi di assicurazione inferiori ad un anno.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, come già deciso da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 24645 del 2015, la cui motivazione si riporta integralmente.

6. “Si muova dal rilievo che, se è vero che dottrina e giurisprudenza (cfr., per tutte, Cass. n. 3300/12 e Cass. n. 21545/08) sono sempre

state concordi nel ritenere che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite (il che vanificherebbe le caratteristiche stesse e le finalità della prestazione, per ottenere la quale basta il mero rapporto di coniugio o di parentela) c/o all’assetto normativo in vigore al momento del decesso del pensionato anzichè a quello in cui è stato collocato in quiescenza.

7. Anzi, dal R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, comma 1 e successive modifiche e integrazioni (“Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lett. a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l’età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.”) si evince che la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a “perfezionamento traslato”.

8. La stessa determinazione del quantum del trattamento riservato ai superstiti dipende dall’ammontare della prestazione previdenziale dovuta al de cuius (v. sempre cit. art. 13, comma 1).

9. Ulteriore conferma si desume dalla ratio dell’istituto, mirante a soddisfare esigenze proprie del superstite beneficiario (cfr. Corte cost. n. 495/93 e n. 195/90, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il de ellius)” (così Cass. 24645/2015 cit.).

10. E allora, poichè il rapporto assicurativo è disciplinato dalla legge vigente nel tempo in cui è sorto ed essendo stato il coniuge dell’odierna controricorrente titolare di pensione fin dall’epoca indicata nel paragrafo 1 che precede (dato pacifico), trova applicazione la normativa all’epoca vigente, ossia la Convenzione Italia – Jugoslavia stipulata il 14.11.57 ed entrata in vigore il 1.1.61, in virtù della quale per la totalizzazione dei contributi versati in Italia e nella ex Jugoslavia basta l’avvenuto versamento anche d’un solo contributo settimanale.

11. Viceversa, rilevano le condizioni amministrative, contributive e anagrafiche regolate dalla normativa in vigore al momento del decesso del de cuitts soltanto ove non ancora titolare di pensione (ma non è questo il caso in esame, come si è visto).

12. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei per dichiarato anticipo fattone.

14. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

15. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del quindici per cento, con distrazione in favore dell’avvocato Rosa Maffei dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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