Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16638 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16638

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15874/2015 proposto da:

COMUNE di CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LEANDRA FIACCO,

MATTEO IACOVELLI;

– ricorrente –

contro

M.A., MA.AN., elettivamente

domiciliate in ROMA, V. DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo

studio dell’avvocato GIUSTINO DI CECCO, rappresentate e difese

dall’avvocato ELENA DE OTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nell’anno 2002 M.A. e Ma.An. convennero dinanzi Tribunale di Campobasso il Comune della stessa città, chiedendone la condanna al risarcimento del danno;

– a fondamento della propria domanda le signore M. dedussero di essere proprietarie di un immobile che era stato danneggiato dall’esecuzione di alcuni lavori di scavo su incarico del Comune di Campobasso;

– il Tribunale di Campobasso, con sentenza 28 gennaio 2009, accolse la domanda e condannò l’amministrazione comunale al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 25.882,84;

– la sentenza venne appellata in via principale dal Comune di Campobasso, ed in via incidentale da M.A. ed An.;

– la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 1 marzo 2015 n. 56, rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale, elevando la condanna nei confronti del Comune di Campobasso alla somma di Euro 186.451,87;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Campobasso, con ricorso fondato su sette motivi; hanno resistito con controricorso M.A. ed An..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo di ricorso il Comune di Campobasso deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva da lui sollevata, e fondata sull’assunto che gli scavi causativi del danno lamentato dalle attrici erano stati eseguiti non dal Comune, ma da appaltatori privati;

– il motivo è manifestamente infondato; la Corte d’appello infatti non ha omesso di pronunciarsi su tale eccezione, ma la ha implicitamente rigettata nel momento stesso in cui ha esaminato il merito della domanda proposta nei confronti del Comune;

– il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente; con tali censure il Comune di Campobasso sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorso,nel vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3; deduce in particolare che il giudice d’appello avrebbe violato l’art. 2050 c.c., applicando la presunzione ivi prevista non nei confronti dell’appaltatore, ma nei confronti del committente;

– i motivi sono fondati;

– la Corte d’appello infatti a pagina sette, terzo capoverso della propria sentenza, ha ritenuto sussistere in via presuntiva la colpa dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 2050 c.c., osservando che il Comune “esercente l’attività pericolosa in questione, non ha assolto l’onere posto a proprio carico di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno”;

– tale affermazione è tuttavia erronea in diritto, sotto due profili;

– in primo luogo, perchè in primo grado le danneggiate avevano invocato la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c., non dell’art. 2050 c.c.; e quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 05/08/2013);

– in ogni caso, il motivo è infondato perchè affidare lavori in appalto non è una attività pericolosa; lo è l’esecuzione dei lavori;

– di conseguenza la regola da applicare all’attività del Comune sarebbe potuta essere, semmai, quella di cui all’art. 2043 c.c., con onere dei danneggiati di provare che il Comune avesse fornito un contributo causale all’avverarsi del danno, per avere – ad esempio scelto un appaltatore inaffidabile, ovvero per avere posto l’appaltatore nella posizione di nudus minister, imponendogli l’esecuzione di lavori di per sè pericolosi;

– in senso conforme, questa Corte ha già statuito che la particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c., incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche a colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore” (Sez. 3, Sentenza n. 835 del 28/03/1966);

– la sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, perchè il riesame nel caso alla luce dei principi di diritto formulati al capoverso che precede;

– il quarto motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo;

– col quinto e col sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.;

– deduce di aver eccepito, sin dal primo grado di giudizio, che la condotta delle danneggiate, consistita nel trascurare per lungo tempo di provvedere alla ordinaria manutenzione del proprio immobile, aveva concausato il danno; soggiunge che tale eccezione era stata accolta dal Tribunale, ma che la Corte d’appello ritenne erronea la decisione del giudice di primo grado, sul presupposto che l’eccezione di aggravamento del danno da parte del debitore, di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, non potesse essere rilevata d’ufficio; deduce invece il Comune di Campobasso di avere sollevato con la propria comparsa di risposta in primo grado non già l’eccezione di aggravamento del danno (ex art. 1227 c.c., comma 2);

ma la diversa eccezione di concausazione del danno da parte del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1); la quale può essere rilevata d’ufficio;

– i motivi sono fondati;

– l’art. 1227 c.c., prevede due diverse ipotesi di contributo colposo del creditore alla determinazione del danno: il comma 1 disciplina l’ipotesi in cui la vittima concausa il danno; il secondo comma prevede l’ipotesi in cui il danno sia causato esclusivamente dal terzo responsabile, ma la vittima ne aggravi le conseguenze; la differenza fra le due ipotesi sta in ciò: che nel primo caso la condotta della vittima precede, e nel secondo caso segue quella dell’offensore;

– nel nostro caso, la condotta colposa che il Comune ha ascritto alle due attrici consisteva nell’avere trascurato di provvedere per lungo tempo alla manutenzione del proprio immobile, condotta senza la quale, nella prospettazione del Comune, i lavori di scavo non avrebbero avuto effetti lesivi, ovvero non li avrebbero avuti nella medesima entità;

– l’eccezione sollevata dal Comune, pertanto, andava correttamente qualificata come eccezione di concausa azione, non di aggravamento, di danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 e ben poteva essere rilevata d’ufficio;

– anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di merito andrà cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione;

– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso;

dichiara assorbito il quarto ed il settimo;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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