Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16638 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 16638 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
ZANCOLLA Maria Giovanna, rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Berardino Massa, elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via della Balduina, n. 224, residence Balduina, appartamento n. 43;
– ricorrente contro
ZAMPA Rodolfo e ZAMPA Valentino, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Carlo Verlezza, elettivamente domiciliati nel

SUO

studio in Roma, piazza San Giovanni in Laterano, n. 60;
– controri correnti e contro

Data pubblicazione: 03/07/2013

IMMOBILIARE MONTI SABINI EDILIZIA COSTRUZIONI s.r.1., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
– intimata e sul ricorso proposto da:

forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Carlo Verlezza, elettivamente domiciliati nel suo
studio in Roma, piazza San Giovanni in Laterano, n. 60;
– ricorrenti in via incidentale contro
ZANCOLLA Maria Giovanna;
– intimata e nei confronti di
IMMOBILIARE MONTI SABINI EDILIZIA COSTRUZIONI s.r.1., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1874 in
data 20 aprile 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso,
in tesi, per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, in su-

2

ZAMPA Rodolfo e ZAMPA Valentino, rappresentati e difesi, in

bordine per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

Ritenuto

che Maria Giovanna Zancolla convenne in giudizio

dinanzi al Tribunale di Roma la società Edilizia Costruzioni

dendone la condanna in solido al risarcimento del danno per
averle venduto un immobile (la porzione di un villino bifamiliare in un complesso residenziale in Monterotondo, via San
Martino, n. 5213) affetto da gravi vizi costruttivi;
che, nella resistenza delle convenute, il Tribunale adito,
con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il
21 settembre 2000, ha rigettato la domanda;
che questa pronuncia è stata confermata dalla Corte di Roma, con sentenza in data 20 aprile 2006, in esito al giudizio
di appello svoltosi nel contraddittorio con Rodolfo Zampa e
Valentino Zampa, eredi della defunta Anna Zampa;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Zancolla ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 giugno 2007, sulla base di due motivi;
che hanno resistito i soli Rodolfo e Valentino Zampa, i
quali hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un mezzo.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

3

Monti Sabini e l’amministratrice di questa Anna Zampa, chie-

che il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono
essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa pronuncia;
che il ricorso principale si compone di due motivi;

motivazione e decisione su punto decisivo della causa, nonché
violazione degli artt. 1493 e 2934 e ss. cod. civ. e, alternativamente, omessa decisione in violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ.;
che il secondo mezzo del medesimo ricorso denuncia violazione di legge (per integralmente omessa disamina argomentazione e determinazione statuitiva su punto essenziale e decisivo della causa, concernente la mancata ottemperanza della
resistente alla consegna di licenza di abitabilità di immobile
alienato), con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., alle
specifiche previsioni della legislazione urbanistica e al
d.P.R. 23 aprile 1994, n. 425;
che l’unico motivo del ricorso incidentale è relativo al
capo della sentenza con cui la Corte d’appello ha ritenuto
fondata la censura circa l’intervenuta prescrizione
dell’azione ex art. 1669 cod. civ.;
che va premesso che nella specie risulta ratione temporis
applicabile il disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., essendo stata la sentenza impugnata pubblicata mediante deposito
in cancelleria in data 20 aprile 2006;

4

che il primo mezzo denuncia violazione, errata ed omessa

che nessuno dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale – con cui vengono prospettati vizi di violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione – è
corredato dalla conclusiva formulazione del quesito di diritto

cod. proc. civ.;
che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
che l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara,

entrambi, inam-

missibili, compensando tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 maggio
2013.

o del quesito di sintesi, prescritto dal citato art. 366-bis

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA