Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16637 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE GUELMI LORENZO,
giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CAMPITELLO FASSA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio
dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BALLARDINI BRUNO, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 104/20 07 della Commissione Tributaria di 2^
GRADO di TRENTO, depositata il 03/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Ardizzi, delega Avvocato
Panariti, che si riporta agli scritti;
udito per il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, che
si riporta alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
” M.L. impugna la sentenza della Commissione Provinciale di secondo grado di Trento – depositata il 3.12.2007 – deducendo due motivi: di “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3”, e di “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 2 e 2 bis e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2 per omessa o insufficiente motivazione”. Il Comune di Campitello di Fossa resiste con controricorso, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 in quanto manifestamente inammissibile. “Ratione temporis” è infatti applicabile la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 e vigente fino al 4 luglio 2009).
Mentre i motivi di violazione di legge non si concludono con la formulazione del principio di diritto invocato, e quello proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 non contiene chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa e delle ragioni per le quali la motivazione si assume insufficiente”.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono La soccombenza.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari e 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011