Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16637 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29401/2018 proposto da:

Z.M.C.A., elettivamente domiciliato in Catania,

via Umberto n. 196, presso lo studio dell’avv. M. Galati, che lo

rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Catania, Questura Di Catania;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino nicaraguense destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Catania del 6.4.18, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il predetto GdP rileva che il ricorrente è stato trovato a seguito di un controllo amministrativo – sprovvisto del permesso di soggiorno, in quanto)dopo l’ingresso in Italia dalla frontiera aerea di Catania, si era trattenuto sul territorio italiano oltre il termine di tre mesi previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 3, lett. a) e, pertanto, era stato emesso il relativo decreto di espulsione. Ad avviso del Giudice di Pace, la violazione della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3, comporta l’automaticità per il Prefetto nell’emettere il decreto di espulsione con esclusione di qualunque potere discrezionale dell’autorità amministrativa nell’adottare una decisione diversa, atteso il carattere vincolante della prescrizione che impone l’espulsione in caso di mancato rispetto del termine di permanenza sul suolo italiano.

In secondo luogo, in riferimento ai vizi formali dell’atto, riferiti al difetto di attestazione di conformità e alla mancanza di valida sottoscrizione, il GdP ha rilevato che allo straniero era stato notificato l’originale dell’atto (che non necessitava di nessuna attestazione di conformità), mentre il vice prefetto aggiunto che aveva sottoscritto l’atto era munito di delega.

In terzo luogo, il GdP ha respinto pure la censura sul difetto di istruttoria atteso il carattere obbligatorio e vincolante del decreto di espulsione al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

In quarto luogo, neppure vi è obbligo, ad avviso del GdP, di comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento attese le ragioni di urgenza che rendono tale comunicazione incompatibile con le esigenze di rapidità nel provvedere, mentre è in sede di convalida, anche attraverso l’audizione, che l’interessato potrà esporre tutte le proprie ragioni.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione Z.M.C.A. sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Catania non risulta costituita.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 24 Cost., perchè non sussiste nessun automatismo nell’espulsione dello straniero e il GdP non aveva neppure preso in considerazione i legami affettivi e familiari esposti dal ricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, art. 13 comma 2 e art. 19, comma 1, per avere il giudice di pace, anche in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi sull’esistenza delle ragioni umanitarie dedotte dall’opponente a sostegno del divieto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.

Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile in quanto il ricorrente non espone dove e come si sia riferito alle questioni familiari nel giudizio di merito, ed inoltre, il medesimo motivo è infondato in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto di espulsione ha carattere di automaticità con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del prefetto ed è sindacabile unicamente ove gli accertamenti su cui è fondato siano errori o mancanti (Cass. nn. 25414/18, 18540/16, 8984/16).

Nel caso di specie, il GdP ha accertato i presupposti di fatto del decreto espulsivo, consistenti nell’essere stato rinvenuto, lo straniero, privo del permesso di soggiorno, e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non riporta dove abbia sollevato analoga censura davanti al GdP, sicchè il motivo appare nuovo, formulato – in maniera non consentita – per la prima colta in sede di legittimità.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA