Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16637 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.05/07/2017),  n. 16637

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15328/2015 proposto da:

L.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR,

5, presso lo studio dell’avvocato ROSALBA MELI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EDILMAGGIO SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BILOTTA MAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– nell’anno 2010 L.G.C. convenne dinanzi al Tribunale di Sassari la società Edilmaggio s.r.l. e la società Mesina Company, esponendo che:

– aveva ricevuto dalla Edilmaggio il compito di montare una gru su un carro-pianale, di proprietà della Mesina Company;

– durante il lavoro di montaggio il carro pianale si ribaltò, a causa della rottura di uno stabilizzatore laterale;

– in conseguenza dell’accaduto aveva patito lesioni personali;

– l’attore concluse pertanto chiedendo la condanna delle società convenute al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti appena descritti;

– il Tribunale di Sassari con sentenza 18 marzo 2014, esclusa la responsabilità della Mesina Company, accolse la domanda nei confronti della Edilmaggio;

– la Corte d’appello di Sassari, con sentenza 20 marzo 2015 n. 131, riformò la sentenza di primo grado e rigettò le domande proposte da L.G.C. nei confronti della Edilmaggio;

– la Corte d’appello ritenne, per quanto in questa sede ancora rileva, che la rottura dello stabilizzatore laterale, causa del ribaltamento del carro pianale sul quale l’infortunato stava lavorando, fu “causa autonoma” rispetto all’attività d’impresa della Edilmaggio, come tale idonea a recidere il nesso eziologico tra la condotta della convenuta ed il danno patito dall’attore;

– sebbene tale motivazione fosse di per sè sufficiente al rigetto della domanda, la Corte d’appello ritenne di soggiungere che in ogni caso anche il lavoratore aveva fornito un contributo causale alla produzione dell’evento dannoso, tenendo una condotta imprudente consistita nell’eseguire le lavorazioni a lui richieste sul camion, e non a terra;

– La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.G.C., con ricorso fondato su due motivi; ha resistito la Edilmaggio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– col primo motivo di ricorso L.G.C. lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c.; sostiene che erroneamente la corte d’appello avrebbe esaminato ed accolto un gravame introdotto con un atto d’appello irrispettoso delle prescrizioni contenute nel novellato art. 342 c.p.c. e che si sarebbe perciò dovuto dichiarare inammissibile;

– il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6);

– il ricorrente, infatti, non trascrive nel proprio ricorso, nè riassume, i passaggi salienti dell’atto d’appello che sostiene essere irrispettosi delle prescrizioni contenute nell’art. 342 c.p.c., nè ha allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’atto d’appello, nè ha indicato dove si trovi allegato;

– col secondo motivo di ricorso L.G.C. lamenta la violazione dell’art. 2050 c.c.; formula, al riguardo, una censura così riassumibile:

(a) la corte d’appello ha accertato in fatto che la Edilmaggio svolgesse un’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.;

(b) la responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c., a carico dell’esercente l’attività pericolosa può essere evitata solo dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno;

(c) la corte d’appello ha nondimeno escluso la responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa senza compiere alcun accertamento in merito all’avvenuta adozione, da parte della Edilmaggio, di qualsiasi misura di prevenzione del rischio;

– il motivo è fondato;

– la responsabilità di cui all’art. 2050 c.c., ha natura oggettiva, e sussiste sulla base del solo nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all’esercente l’attività stessa (cfr., in tal senso, l’ampia ed articolata motivazione di Cass. 17.12.2009 n. 26516);

– nel caso di specie il mezzo ribaltatosi era stato noleggiato dalla Edilmaggio, e da essa messo a disposizione di L.G.C.;

– la Edilmaggio svolge una attività di allestimento di carri-gru, e dunque una attività oggettivamente pericolosa per i mezzi utilizzati e per le modalità di svolgimento, a nulla rilevando – ai fini dell’esclusione di tale qualifica – se tale attività venga svolta su carri di proprietà della Edilmaggio o di terzi;

– chi svolge un’attività pericolosa è tenuto a risarcire il danno derivante dallo svolgimento di essa “se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno” (art. 2050 c.c.);

– nel caso di specie, pacifico ed incontroverso che il danno patito dall’attore si produsse a causa del guasto d’un veicolo messo a disposizione della vittima dalla Edilmaggio, la Corte d’appello avrebbe potuto escludere la responsabilità presunta di quest’ultima soltanto previa dimostrazione dell’avvenuta adozione, da parte della Edilmaggio stessa, delle misure di sicurezza che le leggi dell’arte e la comune prudenza avrebbero imposto nel caso concreto;

– tale accertamento, tuttavia, è del tutto mancato nella sentenza di merito, che sotto questo profilo ha pertanto effettivamente violato l’art. 2050 c.c.;

– la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Sassari, in diversa composizione, la quale nel riesaminare il caso si atterrai seguenti principi di diritto:

(a) l’esercente l’attività pericolosa risponde dei danni derivanti dallo svolgimento di essa, a nulla rilevando nè che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato; nè che i mezzi o le opere fonte di danno, usati nello svolgimento dell’attività pericolosa, siano di proprietà di terzi;

(b) l’esercente l’attività pericolosa, per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell’art. 2050 c.c., non può limitarsi a provare/il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fossero state adottate le misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano, il danno si sarebbe potuto evitare;

– le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

 

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità,

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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