Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16636 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BORGARO TORINESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

V.M.C., V.G.G., VA.

M.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA GIANFRANCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSSI MARCELLO, giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 70/2006 della Commissione Tributaria regionale

di TORINO, depositata il 16/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:

” V.G.G., Va.Ma.Ca., V. M.C. e V.C.G. sono comproprietari pro quota in regime di comunione indivisa di due terreni in Comune di (OMISSIS), ad essi pervenuti per successione al loro congiunto Va.Ce.Gi.. I terreni sono stati dichiarati edificabili, ma su di essi viene svolta attività agricola da parte del comproprietario coltivatore diretto V.C. G.. Il Comune ha accertato il valore venale delle aree, e su tale scorta ha richiesto il pagamento dell’ICI alle tre comproprietarie non coltivatrici. Queste hanno impugnato gli avvisi, invocando l’agevolazione prevista dalla seconda parte del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b. Il ricorso è stato accolto in sede di appello. Il Comune ricorre con due motivi avverso la sentenza della CTR. Le contribuenti resistono con controricorso.

I motivi denunciano violazione del D.Lgs. n. 5094 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b seconda parte. Col primo si chiede che questa corte, ex art. 366 bis c.p.c., dichiari che il valore di un terreno individuato dal PRGC come edificabile va individuato – ai fini ICI – in quello venale di mercato “a prescindere dall’utilizzo di fatto a fini edificatori”; col secondo che questa corte affermi che – in caso di conduzione agricola di un terreno edificabile da parte di uno dei comproprietari coltivatore diretto – la agevolazione del calcolo dell’ICI sul valore catastale anzichè sul valore venale spetta soltanto a quest’ultimo, e non anche ai comproprietari che non coltivano direttamente il fondo.

Il ricorso infondato.

Il primo motivo invoca il principio generale posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 inapplicabile alla fattispecie in quanto derogato dalla previsione della seconda parte dell’art. 2, comma 1, lett. b del testo normativo.

Il secondo pone un quesito che questa corte ha già risolto in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente, avendo affermato che “in tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b) nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati dell’art. 9, art. 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l’utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere aggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l’attività agricola” (Cass. 15566/2010).

Il ricorso non sviluppa alcun argomento che induca a rivedere tale indirizzo interpretativo”.

Va quindi respinto il ricorso, compensandosi fra le parti le spese del giudizio, giacchè i principi applicati si sono consolidati, nella giurisprudenza di questa corte, dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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