Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16636 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20615/2020 proposto da:

E.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Varrone 9, presso

lo studio dell’avvocato Vannicelli Francesco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Robol Claudio, Robol Marcella;

– ricorrente –

contro

Questura Trento;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TRENTO, depositato il

29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E.K., cittadina marocchina destinataria di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Trento notificato il 18.10.17, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Trento.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il predetto GdP rilevava che la ricorrente si era trattenuta sul territorio dello Stato senza regolarizzare la sua posizione e in violazione delle norme sull’accesso. In secondo luogo, in riferimento alla sussistenza di vincoli familiari, il GdP evidenziava come non fosse stato documentato il favorevole esito del procedimento di ricongiungimento, anche in riferimento alla custodia dei tre figli del fratello, sottoposto a misura cautelare insieme alla di lui moglie. In terzo luogo, sempre secondo il GdP, la straniera non aveva precisato quale fosse la motivazione mancante nell’ordine di consegna del passaporto che non prevede un’autonoma udienza di convalida; infine, l’ordine di espulsione non prevedeva nessuna convalida ma solo il ricorso in opposizione.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione E.K. sulla base di cinque motivi, mentre, la Prefettura di Trento non risulta costituita.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice a quo non aveva riconosciuto il diritto al soggiorno fino alla conclusione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Con un secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il GdP aveva inammissibilmente integrato il provvedimento amministrativo di espulsione, riferendosi all’elusione delle norme sull’accesso al territorio nazionale da parte della straniera, questione non affrontata nel decreto e, peraltro, infondata, visto che la ricorrente era entrata in Italia con un regolare visto d’ingresso.

Con un terzo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge riferito l’insussistenza della violazione delle norme in materia di accesso sul territorio nazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito al visto d’ingresso in Italia che era stato prodotto in allegato al ricorso.

Con un quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, sui legami familiari dello straniero.

Con un quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il GdP ha ritenuto non necessaria la convalida dell’ordine di consegna del passaporto.

In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile perchè notificato a un soggetto privo di legittimazione passiva (nel caso di specie, il Questore oltre che al Ministro dell’interno) che spetta in via autonoma all’autorità che ha emesso l’atto (Prefetto di Trento) che nella presente vicenda non è stata evocata in giudizio. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il Questore” (Cass. n. 28869/05).

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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