Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16636 del 08/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16636
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1201-2013 proposto da:
G.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
MUSOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MAZZETTI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2170/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 30/12/2011 R.G.N. 194/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
Con sentenza 30 dicembre 2011, la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da G.D. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato al pagamento, in favore di D.T. per lavoro irregolarmente prestato alle sue dipendenze da gennaio 1998 ad aprile 2001 ed a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 39.368,80 oltre accessori e spese.
In esito a critica ed argomentata disamina delle risultanze istruttorie direttamente assunte dal primo giudice e dal pregresso giudizio tra Inps e G. privo di efficacia giudicato tra le parti per esserne rimasto D. estraneo, la Corte ribadiva l’esistenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato nei termini già ravvisati dal Tribunale.
Con atto notificato il 28 dicembre 2012, G.D. ricorre per cassazione con unico motivo; D.T. è rimasto intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non adeguata considerazione della rilevanza dell’eccezione di giudicato in sede probatoria della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1204/2007 e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie emerse.
Il motivo è inammissibile.
In via di premessa, occorre ribadire l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e neppure è vincolante rispetto ai terzi, essendo tuttavia idonea, quale affermazione obiettiva di verità, a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale: qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2137) e sempre che il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato intervenga, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691).
Ma tanto premesso, si deve pure evidenziare come l’invocato giudicato esterno, oggetto di eccezione, nè sia stato debitamente trascritto, quanto meno per la parte d’interesse, nè specificamente indicato nella sua sede di produzione, con palese inibizione a questa Corte della possibilità di esame della questione devoluta: sicchè, il mezzo viola il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).
Il motivo è poi inammissibile sotto un diverso e concorrente profilo.
Esso consiste, infatti, nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, invece critica ed esauriente (per le ragioni esposte a pg. 3 della sentenza): così risolvendosi in una richiesta sostanziale di riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694) e violando nuovamente il principio di autosufficienza del ricorso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 per la mancata trascrizione integrale delle deposizioni testimoniali genericamente richiamate (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese del giudizio, per la mancata costituzione in esso della parte vittoriosa.
PQM
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016