Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16636 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 04/08/2020), n.16636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4756-2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

G.G. rappresentato dall’avv. prof. Roberto Ferri con domicilio

eletto in Roma via Ipponio n. 8;

– controricorrente –

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 459/I/14 depositata il 02/07/2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2019 dal

Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 459/I/14 dep. Il 2/07/2014.

La vicenda trae origine dalla notifica “Associazione sportiva dilettantistica G.G.” due avvisi di accertamento rispettivamente per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con cui l’Ufficio, a seguito di irregolarità riscontrate, contestava che l’Associazione svolgesse, in realtà, attività imprenditoriale in forma di società di fatto, composta da due soci, i signori G.C. e G.A..

L’ufficio riteneva perciò di dover recuperare quanto omesso di versare a titolo di IVA e IRAP sui ricavi (qualificati come quote associative). Ai due soci veniva, conseguentemente, con separati avvisi personali, imputato il mancato pagamento IRPEF sui redditi di partecipazione.

G.C. non ha contestato l’accertamento a lui relativo. Invece, l’Associazione e G.A. quale legale rappresentante della prima e in proprio, contestavano i relativi avvisi di accertamento. CTP di Terni aveva respinto i ricorsi dell’Associazione e di G.A. in proprio, ma aveva ritenuto di dover annullare le sanzioni comminate. In appello la CTR dell’Umbria aveva respinto tanto il ricorso principale dell’Associazione e del G. quanto il ricorso incidentale dell’Agenzia, confermando la decisione di prime cure.

Il ricorso dell’Agenzia è basato su di un unico motivo relativo all’annullamento delle sanzioni applicate con gli avvisi di accertamento contestati.

Resistono L’Associazione e il G. con controricorso.

Giova precisare che anch’essi, nelle more della notifica del ricorso da parte dell’Agenzia, avevano presentato un parallelo ricorso, basato su tre motivi confluito nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

Tanto premesso, dall’esame della documentazione risulta che il presente giudizio è stato avviato e proseguito tanto in primo che in secondo grado, senza che fossero notificati gli atti relativi anche al socio della (ritenuta dall’Ufficio) società di fatto, sig. G.C..

Orbene, tale circostanza rende palese non essersi integrato il litisconsorzio necessario tra i due soci. Questa Corte ha più volte affermato che “Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. (Sez. 5 -, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018).

Tale situazione di coinvolgimento di entrambi i soci, sussiste nel caso in esame, in cui l’Ufficio ha accertato e contestato a carico dell’Associazione un maggior reddito d’impresa per ciascuno degli anni 2008 e 2009, liquidando maggior IRAP e IVA, oltre sanzioni.

Ne discende che il giudizio sinora svoltosi nei due gradi di giudizio risulta nullo per difetto di contraddittorio e va pertanto rinviato al primo giudice.

PQM

Dichiara la nullità dell’intero giudizio per difetto del contraddittorio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni in diversa composizione, anche per la definizione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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