Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16635 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
OFFICINA MECCANICA DI TARANTO SPA, in persona del Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALVARIO MATTEO,
giusta delega a margine;
– ricorrenti –
e contro
COMUNE DI TARANTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 177/2006 della Commissione Tributaria
regionale Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
preso atto il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex
art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:
“La ricorrente s.p.a. Officina Meccanica di Taranto ha ottenuto sentenza definitiva di annullamento della rendita attribuita dall’UTE al proprio stabilimento industriale. Ha conseguentemente richiesto al Comune di Taranto il rimborso della maggiore imposta ICI pagata fra il 1993 ed il 1996, in quanto liquidata in base alla rendita annullata anzichè in base al valore di libro applicabile sull’immobile di categoria D non accatastato. Di fronte al rifiuto di rimborso, ha adito la CTR delle Puglie, quale giudice che aveva pronunciato la sentenza di annullamento della rendita catastale, perchè ingiungesse al Comune di Taranto la restituzione di quanto indebitamente percetto, D.Lgs. n. 546 del 1992, edx art. 70. Ricorre avverso la sentenza che ha rigettato la domanda. Il Comune di Taranto non si è difeso.
Il ricorso è per più versi inammissibile. Non indica le norme di diritto sui cui si fonda (art. 366 c.p.c., n. 4), nè rispetta la prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis).
Insiste nelle tesi in diritto sostenute davanti al giudice impugnato senza criticare specificamente i motivi addotti a fondamento della decisione, del resto impugnabile col ricorso per cassazione soltanto “per inosservanza delle norme sul procedimento (e non anche per il merito)”.
Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè parte intimata non si è difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011