Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16635 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9882/2020 proposto da:

D.H., elettivamente domiciliato in Milano, via Edmondo De

Amicis n. 61, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Picerno, che

lo rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Novara, Questura

Novara;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 41/2020 del GIUDICE DI PACE di NOVARA,

depositato il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

D.H., cittadino albanese, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Novara del 10.2.20, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il predetto GdP rileva che il ricorrente non aveva fatto la dichiarazione di presenza entro otto giorni dal suo ingresso e in difetto poteva essere espulso. In secondo luogo, risultavano a suo carico sia un decreto penale di condanna emesso dalla Procura della Repubblica di Riccione che una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Novara (entrambi i provvedimenti muniti del nulla osta all’espulsione), ma non risultavano precedenti penali definitivi. Il GdP rilevava, infine, che il vice Prefetto che aveva sottoscritto l’atto era stato a ciò autorizzato.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione D.H. sulla base di tre motivi, mentre, la Prefettura di Milano non risulta costituita.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto che al momento dell’arresto il ricorrente era munito di passaporto e regolare visto d’ingresso e deduce anche il vizio di violazione dell’obbligo di motivazione, quanto alla mancata indicazione del luogo di domicilio. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, per incompetenza dell’autorità che ha sottoscritto il decreto di espulsione.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 111 Cost., sull’obbligo di motivazione che inficerebbe la legittimità complessiva del provvedimento impugnato.

Il primo motivo è infondato, in quanto a mente della L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 3 “In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi del citato Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso”.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Lo straniero che entri in Italia da un paese dell’area Schengen è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore della provincia entro otto giorni dall’ingresso e, in difetto, può essere espulso, non perchè entrato clandestinamente del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, ma solo perchè “irregolare”, non avendo presentato tempestiva dichiarazione di presenza, che per i soggiorni di breve durata (90 giorni) esonera dalla richiesta del permesso di soggiorno, spettando comunque allo straniero l’onere di provare la data di ingresso nel territorio nazionale (Cass. n. 700/18).

Nel caso di specie, lo straniero non ha dimostrato alcuna causa di forza maggiore da cui il ritardo, nel dichiarare la propria presenza sul territorio italiano, sarebbe dipeso.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè il GdP ha accertato che sussisteva l’autorizzazione alla sottoscrizione a favore del vice Prefetto, mentre il ricorrente, da parte sua, non riporta in ricorso il testo del provvedimento espulsivo con la relativa sottoscrizione per consentire a questa Corte di verificare e valutare la fondatezza della censura.

Il terzo motivo è generico e, quindi, inammissibile, perchè l’affermazione del GdP che il provvedimento prefettizio è legittimo sotto tutti i profili, vuole solo ribadire riassuntivamente i motivi di validità del provvedimento precedentemente esposti.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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