Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16634 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENTE PROVINCIA RELIGIOSA DI GORIZIA SUORE CARITA’ SAN VINCENZO DE

PAOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CASTELLANI GLAUCO, SCIANNI SALVATORE, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREVISO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio dell’avvocato

PIROCCHI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PIROCCHI FRANCESCO, CONIGLIONE ANTONELLO, TAGLIASACCHI

ALESSANDRA, DE PIAZZI GIAMPAOLO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7/2007 della Commissione Tributaria regionale

di VENEZIA, depositata il 26/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente, l’Avvocato Scianni, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente, l’Avvocato Pirocchi, che ha chiesto il

rigetto e deposita nota spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola, che non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che il collegio condivide:

“La Provincia Religiosa di Gorizia delle Suore di Carità di San Vincenzo De Paoli ricorre avverso la sentenza della CTR di Venezia che le ha negato – con riferimento agli anni 2000-2004 – la spettanza della esenzione dall’ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per il fabbricato sito in (OMISSIS), adibito a casa di riposo per anziani. Deduce due motivi di ricorso: col primo lamenta che non sia stata riconosciuta la efficacia interpretativa, e quindi retroattiva, delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7 bis (convertito dalla L. n. 248 del 2005) e dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39 (convertito dalla L. n. 248 del 2006) che hanno esteso l’esenzione in parola agli immobili degli enti non commerciali nei quali si esercitino attività di natura non esclusivamente commerciale; col secondo si deduce vizio di motivazione, perchè la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare decisivi elementi di fatto che avrebbero imposto il riconoscimento dell’esenzione.

Il ricorso è manifestamente infondato, sicchè può essere respinto con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

La questione della efficacia interpretativa/retroattiva delle disposizioni invocate è stata già decisa in senso negativo da questa corte (24500/2009,14530/2010).

Il vizio di motivazione dedotto col secondo motivo è riferito a circostanze di fatto non incompatibili con la decisione impugnata, ma semplicemente rilevanti in relazione ad una nozione di commercialità diversa da quella accolta dalla CTR (“qualsiasi attività economico produttiva esercitata col coordinamento organizzato di fattori della produzione”: non esclusa dall’inserimento nell’organizzazione produttiva di fattori non remunerati a costi di mercato, come la ricorrente sostiene), che avrebbe semmai dovuto impugnarsi per violazione di legge”.

Va quindi respinto il ricorso, compensandosi fra le parti le spese del giudizio, giacchè i principi applicati si sono consolidati, nella giurisprudenza di questa corte, dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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