Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16634 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8001/2018 proposto da:

N.P.A., elettivamente domiciliato in Milano, via Edmondo De

Amicis n. 61, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Picerno, che

lo rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Provincia Brescia,

Questura Di Brescia;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino senegalese, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brescia del 9.11.17, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base della considerazione che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem (rispetto al precedente decreto di espulsione del medesimo Prefetto di Brescia del 9.5.17) che si applica alle controversie giudiziarie e non agli atti amministrativi. Inoltre, dalla documentazione in atti, ad avviso del medesimo GdP non risultava lo stato di convivenza con un parente avente cittadinanza italiana; infine, il ricorrente in sede di identificazione da parte dei Carabinieri il 9.11.17 aveva dichiarato di essere senza fissa dimora.

Contro il provvedimento del GdP, N.P.A. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi, mentre, l’amministrazione statale non ha spiegato difese scritte.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento dei fatti e il vizio di violazione di legge perchè il Prefetto aveva disposto l’espulsione automatica in ragione della mancata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge, senza considerare che tale mancato rinnovo era dipeso da causa di forza maggiore attinente a motivi familiari; inoltre, il ricorrente presta attività lavorativa, ha proventi economici leciti ed è integrato sul territorio nazionale.

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis e art. 19, lett. c), per la mancata considerazione del rapporto di convivenza con parenti di nazionalità italiana e del fatto che il ricorrente era padre di due figli di nazionalità svizzera, quindi, apparteneva ad una categoria di soggetti non espellibili.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’espulsione è automatica senza valutazione discrezionale da parte del Prefetto, in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno oltre i 60 gg. dalla scadenza del precedente così come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), nel caso in cui si verifichi il trattenimento illegale nel territorio dello Stato da parte dello straniero, senza che assumano alcun rilievo nè la circostanza che egli sia entrato regolarmente in Italia nè che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell’attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo (Cass. n. 8984/16).

Il secondo motivo è infondato, in quanto il rapporto di convivenza con un fratello che ha acquisito la nazionalità italiana o l’avere figli svizzeri non rileva ai fini delle disposizioni del T.U. Imm., oltre al fatto che il GdP ha accertato che lo straniero era senza fissa dimora (sulla base del verbale di identificazione dei c.c. di Rovato del 9.11.2017).

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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