Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16634 del 08/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21278-2013 proposto da:

G.L., C.F. (OMISSIS), quale titolare della ditta

individuale GIELLE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITORE 71 (c/o studio VITO NANNA), presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO VITO DELUCIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI MARIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA TORTORA, ALESSANDRO

CERESI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/09/2012 R.G.N. 50/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato TERENZIO ENRICO MARIA per delega Avvocato CERESI

ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19.9.12 la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame di G.L., titolare della ditta individuale CELLE di L.G., contro la sentenza n. 409/09 del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inefficace per difetto di forma scritta il licenziamento intimato a T.M. per giustificato motivo oggettivo e aveva, L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, condannato il G. alla reintegra del lavoratore e al pagamento di cinque mensilità di retribuzione.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.L. affidandosi a quattro motivi.

T.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo mezzo denuncia vizio di motivazione circa un fatto decisivo consistente nell’esistenza della forma scritta del licenziamento e nel rifiuto, da parte del lavoratore, di riceverne a mani la consegna. Si sostiene in ricorso che o si ritiene che il licenziamento sia stato adottato oralmente e allora è illogico il discettare, da parte della Corte territoriale, dell’avvenuta ricezione d’una lettera, oppure, ove si reputi non comprovata l’avvenuta ricezione, ad ogni modo deve ammettersi l’esistenza d’una lettera di licenziamento, a prescindere dalla sua efficacia o meno conseguente all’avvenuta ricezione. Prosegue il ricorso con il segnalare che dell’imminente licenziamento il lavoratore era stato preavvertito per iscritto e che la consegna della successiva lettera di recesso era fallita sol per il rifiuto del dipendente di controfirmare per ricevuta una copia della lettera de qua: la sentenza impugnata si è interessata solo di accertare quale fosse la data della tentata consegna, erroneamente escludendola sol perchè l’incaricato della consegna ( M., superiore dell’odierno controricorrente) e il destinatario ( T.) avevano orari lavorativi diversi, nonostante che ciò non escludesse che il primo avesse tentato la consegna della missiva, sebbene al di fuori del proprio orario lavorativo.

Il secondo mezzo denuncia vizio di motivazione circa un fatto decisivo consistente nell’avvenuta ricezione, mediante raccomandata postale, della lettera di licenziamento dopo la tentata consegna a mani, fallita per il rifiuto del lavoratore: sostiene a riguardo il ricorrente che, ad ogni modo, il licenziamento risultava intimato per iscritto in due successive raccomandate, la prima spedita il 13.11.07 e regolarmente ricevuta dal destinatario, come da certificazione di Poste Italiane, la seconda spedita il 19.12.07 e giunta a destinazione il 27.12.07, sicchè il requisito formale del licenziamento si era comunque perfezionato, restando – semmai – da discutere soltanto della data di decorrenza del recesso.

Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, artt. 1335 e 1348 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha trascurato il principio secondo cui il requisito di forma è soddisfatto dalla consegna a mani della lettera di licenziamento, a prescindere dal rifiuto di riceverla opposto dal lavoratore.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112, 277, 306 e 418 c.p.c., per avere i giudici di merito erroneamente dichiarato inammissibile la riconvenzionale intesa ad ottenere, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’avvenuto pagamento dei crediti retributivi rivendicati dall’attore, a tal fine essendo irrilevante la rinuncia a tale domanda, non accettata dal convenuto.

2- Il ricorso è tardivo (come eccepito dalla difesa di Marco T.) in quanto notificato soltanto in data 16.9.13, vale a dire ben oltre il termine di cui all’art. 325 cpv. c.p.c., considerato che dal fascicolo di parte controricorrente emerge che la sentenza oggi impugnata era stata notificata il 17.10.12 all’odierno ricorrente presso il suo procuratore costituito (avv. D’Alessandro).

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. n. 13546/09; Cass. n. 11216/08; Cass. n. 14642/01; Cass. n. 8143/98), la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente – siccome in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale – alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dall’art. 170 c.p.c.:, pertanto, è idonea a far decorrere il termine breve di cui al cit. art. 325 c.p.c.

Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione.

3- Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Non si accoglie la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non potendo esaminare questa S.C., per l’assorbente considerazione della tardività del ricorso, la fondatezza o meno delle censure in esso svolte.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA