Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16634 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/08/2020), n.16634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14719-2014 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIR. PROV. VENEZIA, AGENZIA ENTRATE UFF.

VENEZIA;

– intimati –

E contro

AGENZIA ENTRATE, DIREZ. CENTR. ROMA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 108/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/13/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che M.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 108/29/13 pubblicata il 29 novembre 2013 con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 108/29/13 che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo M. avverso l’avviso di accertamento a lui notificato n. (OMISSIS) relativo ad imposte dirette per l’anno 2006 e conseguente alla rideterminazione del reddito di impresa in Euro 65.746,00 a fronte di Euro 13.223,00 dichiarato;

che in data 5 ottobre 2017 il ricorrente ha presentato istanza di sospensione ai fini della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 documentando l’avvenuto pagamento delle relative somme;

che in data 11 dicembre 2018 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate dando atto della domanda di definizione agevolata della lite da parte del ricorrente e dell’avvenuto pagamento delle relative somme, e chiedendo conseguentemente la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, ed ha documentato l’avvenuto pagamento delle somme relative, e che l’Agenzia delle Entrate ha dato atto di tale pagamento;

che le parti hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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