Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16633 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 797/2018 proposto da:

N.P.A., elettivamente domiciliato in Milano, via Edmondo De

Amicis n. 61, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Picerno, che

lo rappresenta e difende come da procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Provincia Brescia,

Questura Di Brescia,

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino senegalese, destinatario di un ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Brescia del 9.11.17, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Brescia.

Il GdP emetteva decreto di convalida del provvedimento impugnato rilevando la ricorrenza dei presupposti di legge e che non risultava provato il vincolo di parentela asserito dallo straniero.

Contro il provvedimento del GdP, N.P.A. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, mentre, l’amministrazione statale non ha spiegato difese scritte.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce il travisamento dei fatti e il vizio di violazione di legge perchè il Questore aveva disposto l’espulsione automatica in ragione della mancata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge, senza considerare che tale mancato rinnovo era dipeso da causa di forza maggiore attinente a motivi familiari; inoltre, il ricorrente presta attività lavorativa, ha proventi economici leciti ed è integrato sul territorio nazionale.

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 45,46 e 47, perchè il giudice a quo non aveva tenuto conto dei fatti, status e qualità personali autocertificati dal ricorrente, in particolare, della presenza di un fratello maggiore che aveva già acquisito la nazionalità italiana e il fatto che il ricorrente era padre di due figli di nazionalità svizzera, quindi, apparteneva ad una categoria di soggetti non espellibili.

Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta il travisamento di fatti controversi e decisivi ai fini della decisione e il difetto di motivazione in relazione all’art. 111 Cost., sia in riferimento alla valenza della dichiarazione sostitutiva presentata dal ricorrente (di cui al motivo precedente), sia per asserita violazione del principio del ne bis in idem perchè essendo sub iudice il preliminare giudizio sulla validità del decreto di espulsione del Prefetto di Brescia, il Questore non poteva mettere in esecuzione l’ordine di espulsione prima che fossero esauriti i mezzi d’impugnazione riferiti a tale ordine di espulsione del Prefetto.

Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c., perchè il GdP non ha sospeso il giudizio sul provvedimento di accompagnamento alla frontiera per pregiudizialità della definizione del ricorso per cassazione avverso il decreto di espulsione, come avrebbe dovuto o potuto fare anche discrezionalmente, senza esprimere le proprie ragioni al riguardo.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’espulsione è automatica senza valutazione discrezionale da parte del Prefetto, in caso di trattenimento illegale nel territorio dello Stato da parte dello straniero, senza che assumano alcun rilievo nè la circostanza che egli sia entrato regolarmente in Italia nè che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell’attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo (Cass. n. 8984/16).

Il secondo motivo è infondato, in quanto la presenza di un fratello maggiore sul territorio nazionale è irrilevante in assenza di convivenza così come il fatto che lo straniero fosse padre di due figli maggiorenni residenti in altro paese ((OMISSIS)) che potrebbe al più legittimare la richiesta di permesso di soggiorno in quel paese e senza che quest’ultima circostanza risulti dedotta davanti al GdP. Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, perchè l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione non ha efficacia sospensiva, ex lege, della opposizione avverso il provvedimento di allontanamento del Questore; nè rientra nella previsione dell’art. 295 c.p.c., una facoltà discrezionale di sospensione del processo.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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