Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16633 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16633 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 17934-2007 proposto da:
L:FA
O
NICOLOSI MARIO, elettivamente domiciliato

in ROMA,

VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato
MULARGIA MARIA CRISTINA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PATTI GIOVANNI ROSARIO;
– ricorrente 2013
1202

contro
0139e110 2 3-f)

FALL EDIL CASE SNC, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato PENNISI VINCENZO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SANGIORGIO ANNA MARIA;

Data pubblicazione: 03/07/2013

5

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1229/2006 della CORTE
D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso previa integrazione nella
motivazione e condanna alle spese.

PICCIALLI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.2.1993 la curatela del fallimento della Edilcase s.n.c convenne
al giudizio del Tribunale di Catania Mario Nicolosi, promissario acquirente di un
appartamento e detentore dello stesso in virtù di contratto preliminare stipulato con la società
fallita, chiedendone la condanna al relativo rilascio,invano richiesto con lettera raccomandata

data del fallimento.
La domanda,cui il convenuto aveva resistito opponendo la legittimità del proprio possesso,
con connesso diritto di ritenzione, e proponendo riconvenzionale per la mancata stipula del
contratto definitivo, oltre per il rimborso dei miglioramenti e delle addizioni apportati
all’immobile, venne accolta dall’adito tribunale con sentenza del 9.9.2003, rigettando le
riconvenzionali e liquidando il danno in misura di £ 400.000 mensili,pari al virtuale canone
di locazione in regime di libero mercato..
Appellata dal soccombente e,in via incidentale (sull’importo delle spese del giudizio) dalla
curatela, la suddetta decisione venne confermata dalla Corte di Catania con sentenza n. 1213
dei 28.6-28.11.1006,salvo che in punto di decorrenza dei virtuali canoni locatizi,fissata dalla
data della richiesta di rilascio,e rivedendo in aumento,in accoglimento del gravame
incidentale,le spettanze difensive liquidate dal primo giudice alla parte attrice;le spese di
secondo grado venivano compensate per 1/4 e per il resto poste a carico del Nicolosi.
Riteneva,tra l’altro e per quanto ancora rileva,la corte etnea:che non sussistesse litisconsorzio
processuale nei confronti della moglie dell’appellante convenuto,per avendo la
medesima,come da quest’ultimo eccepito,partecipato al contratto preliminare e condiviso il
possesso anticipato dell’immobile,ben potendo operare la richiesta condanna al rilascio nei
confronti del solo convenuto;che legittimamente il fallimento avesse preteso il rilascio
dell’immobile,avendo,con la relativa richiesta,implicitamente manifestato la propria
scelta,prevista dall’art. 72 L.F,di sciogliersi dal vincolo contrattuale non ancora
1

del 12.7.94,oltre al risarcimento dei danni,in ragione del valore locativo,con decorrenza dalla

traslativo;che,conseguentemente da una parte sussisteva l’obbligo di restituzione del bene
promesso in vendita e di corrispondere l’indennizzo per la relativa restituzione, dall’altra
quello di rimborso del prezzo versato,da far valere tuttavia nell’ambito del procedimento
concorsuale;che analogamente in tal sede avrebbero potuto farsi valere le richieste di
rimborso delle addizioni e dei miglioramenti;che la mancanza di rifiniture nell’immobile,

proposta dalla curatela,la quale ben avrebbe potuto,se le fosse stato riconsegnato, utilizzarlo
secondo i propri intendimenti e trarne reddito,a nulla rilevando la mancanza dei certificati di
abitabilità o agibilità,essendo il bene comunque idoneo ad essere abitato,come di fatto lo era
stato dal convenuto;che correttamente il valore locativo fosse stato ragguagliato al reddito
medio ritraibile in regime di libera contrattazione e non di equo canone;che soltanto fino alla
data della ricezione della richiesta di rilascio il convenuto avrebbe potuto considerarsi
possessore di buona fede,mentre per il periodo successivo aveva posseduto in mala fede,con
conseguente impossibilità di opporre il diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. a garanzia del
credito vantato per le assunte spese di addizioni e miglioramenti.
La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Nicolosi con cinque motivi di
ricorso,illustrati con successiva memoria.
Ha resistito la curatela del fallimento Edil Case con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102
e.p.c. in rel.all’art. 72 L.F.,ribadendo la censura di nullità del giudizio di merito in quanto
svoltosi senza la partecipazione della litisconsorte necessaria Francesca Grasso,stipulante
anch’ella,quale promissaria acquirente,i1 contratto preliminare,dal quale la curatela aveva
inteso sciogliersi,oltre che condetentrice dell’immobile compromesso.
Il motivo è fondato.

2

come consegnato al promissario acquirente,non fosse ostativa alla richiesta di indennizzo

La corte di merito,pur dando atto della documentata ed incontroversa circostanza che alla
stipula del contratto preliminare aveva partecipato anche la moglie dell’appellante
convenuto,quale promissaria acquirente dell’irnmobile,si è limitata a prendere in
considerazione, nel rigettare il motivo di appello deducente la non integrità del
contraddittorio, la sola qualità di condetentrice della medesima,pervenendo alla conclusione

sarebbe stata inutiliter data . Tale affermazione,pur astrattamente in linea con la
giurisprudenza di legittimità (v. S.U. n. 2427/92, che ammette l’esperibilità dell’azione
recuperatoria di un bene detenuto senza titolo da più soggetti,contro uno solo degli
stessi,potendo lats:I= spiegare effetti nei rapporti soltanto con il medesimo),non tiene conto
della specificità del caso in esame,nel quale la domanda di rilascio proposta dal curatore
presupponeva l’accertamento dell’avvenuto scioglimento dal rapporto contrattuale del
fallimento, succeduto nella posizione della promittente venditrice soc. Edil Case nel
contratto preliminare,ai sensi dell’art. 72 L.F. Siffatta domanda,implicante la verifica del
legittimo esercizio del diritto potestativo spettante alla curatela, non avrebbe potuto essere
proposto nei confronti del solo Nicolosi,incidendo su un rapporto comune anche alla
Grasso,che, quale compromissaria acquirente del medesimo immobile,aveva interesse a
partecipare al giudizio in cui si chiedeva l’emissione di una sentenza,ancor prima che di
condanna al rilascio del bene,alla dichiarazione del legittimo esercizio della suesposta
facoltà da parte della curatela (che non risulta neppure averla esternata,anche nei confronti
della Grasso, con la missiva anteriore al giudizio).
Non potendo tale scioglimento essere limitato al solo rapporto con l’altro promissario
acquirente,tenuto conto dell’inscindibilità della prestazione dedotta nel contratto preliminare,
comportante l’obbligo di trasferire il bene in comunione indivisa al Nicolosi ed alla Grasso,la
pretermissione di quest’ultima,litisconsorte sostanziale necessaria,si è tradotta nella nullità
del giudizio fin dal primo grado.
3

che la condanna al rilascio, potendo essere eseguita nei confronti del solo Nicolosi,non

7

I rimanenti motivi restano assorbiti.
Consegue la cassazione della sentenza impugnata ed,ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,i1 rinvio al
Tribunale di Catania,quale giudice di primo grado, per il rinnovo del giudizio,previa
integrazione del contraddittorio.
Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità e dei pregressi gradi di merito

P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,dichiara assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza
impugnata,dichiara la nullità del giudizio di primo grado,e rinvia,anche per le spese,a1
Tribunale di Catania.

va,infine, demandato al suddetto giudice.

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