Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. un., 29/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI

22, presso lo studio dell’avvocato PANETTA GIANMARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FAUGNO MASSIMO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Alessandro MADDALO dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Massimo FAUGNO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato in data 18.3.2008 Z.D. conveniva in giudizio, dinanzi a Tribunale di Pescara, sez. lavoro, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Direzione Didattica di (OMISSIS) al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto alla supervalutazione del servizio prestato all’estero, previsto dal R.D. n. 740 del 1940, trasfuso nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673 come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera. Costituite in giudizio, le Amministrazioni intimate instavano per il rigetto del ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto.

Con sentenza n. 831 emessa in data 6.5.2008 e depositata il 29.5.2008, il Tribunale di Pescara accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava il diritto della ricorrente al riconoscimento degli aumenti stipendiali per il servizio prestato all’estero dal 7.5.1979 al 6.7.1979, dal 1.9.1979 al 16.10.1979, dal 17.10.1979 al 14.4.1980, dal | 15.4.1980 al 14.4.1981, dal 15.4.1981 al 14.4.1982, dal 15.4.1982 al 9.9.1982, dal 10.9.1982 al 14.4.1983, dal 15.4.1983 al 14.4.1984, dal 15.4.1984 al 14.4.1985, dal 15.4.1985 al 14.4.1986, dal 15. 4.1986 al 14. 4.1987, dal 15.4.1987 al 14.4.1988, da 1 15.4.1988 al 20.8.1989, dal 21.8.1989 al 20.8.1990, dal 21.8.1990 al 20.8.1991, dal 21.8.1991 al 20.8.1992 e dal 21.8.1992 al 31.8.1991, nonchè alla conforme ricostruzione della carriera con le decorrenze secondo le effettive prestazioni di servizio, condannando le Amministrazioni al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale pronuncia, le Amministrazioni pubbliche, convenute in primo grado, proponevano ricorsi, dinanzi alla Corte di Appello de L’Aquila, sez. lavoro e previdenza, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, la prescrizione del diritto azionato, il difetto di legittimazione passiva, nonchè l’infondatezza nel merito della domanda avversaria, chiedendo la riforma della sfavorevole sentenza.

L’adita Corte d’appello con sentenza del 4-25 febbraio 2010 ha rigettato il gravame, respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione e di prescrizione, affermando la legittimazione passiva delle Amministrazioni e ritenendo, nel merito, la fondatezza della pretesa avversaria.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell’università e della ricerca con tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. a conoscere della presente controversia. Al fine di determinare il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario occorre far riferimento all’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze che hanno dato causa alla lite, con la conseguenza che se la lesione del diritto è prodotta da un atto provvedimenlale o negoziate, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione. Nella specie l’Amministrazione ha negato il riconoscimento della supervalutazione come anzianità permanente di servizio utile per lo sviluppo di carriera con provvedimenti adottati anteriormente alla data del 30.06.1998 (decreto n. 6519/85, n. 2479/19S6, n. 4805/88. n. 10787/1991), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.

Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. perchè non è stata riconosciuta la prescrizione, per decorso del tenni ne ordinario ex art. 2946 c.c. o del termine breve ex art. 2948 c.c., del diritto alla supervalutazione del servizio prestato all’estero come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera.

Con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. 12 febbraio 1940, n. 740, art. 21 e del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 673. Erronea è l’interpretazione sostenuta dalla Corte d’appello, secondo cui in applicazione delle norme citate, la rivalutazione degli anni trascorsi all’estero avrebbe dovuto tradursi in un’anzianità aggiuntiva di servizio a carattere permanente utile ai fini della progressione in carriera. In realtà il R.D. n. 740 del 1940, art. 21 e il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673 prevedono che la supervalutazione del servizio prestato all’estero può essere effettuata soltanto agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio e ai fini del trattamento di quiescenza individuando allo stesso tempo l’ambito e i limiti applicativi dell’istituto in questione. I benefici derivanti dalla supervalutazione del servizio prestato all’estero consistono nell’attribuzione di una maggiore anzianità che comporta una accelerazione della sola progressione economica con riassorbimento del beneficio.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

E’ vero che la sentenza impugnata, al fine di affermare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in esame, fa riferimento impropriamente all’epoca della domanda introduttiva del giudizio di primo grado (successiva allo scrimine temporale del 30 giugno 1998 previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17); ma dalla sentenza stessa (che tra l’altro parla di rilevanza della supervalutazione dell’anzianità anche per il “futuro”), oltre che dal ricorso introduttivo del giudizio, risulta – senza che ciò sia stato oggetto di contestazione – che la Z. era in servizio all’epoca in cui ha introdotto la lite (18.3.2008).

Deve allora considerarsi che la domanda introduttiva del giudizio, che è di mero accertamento della c.d. supervalutazione dell’anzianità di servizio all’estero al fine di conseguire le maggiorazioni stipendiali legate alla mera anzianità di servizio (quali gli scatti di anzianità o la progressione a più elevati livelli retributivi), è sorretta dall’interesse ad agire riguardante l’esatta determinazione del trattamento retributivo nel momento (attuale) del perdurante svolgimento del rapporto di impiego in corso all’atto di inroduzione della lite. La quale quindi ha riguardato innanzitutto il periodo del rapporto di impiego che certamente era successivo alla data suddetta (30 giugno 1998) di operatività del trasferimento della giurisdizione al giudice ordinano delle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato.

Nè nella specie occorre adottare il criterio del frazionamento (cfr.

ex plurimis Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2009, n. 7768, che ha affermato che in tema di lavoro pubblico c.d. privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, opera la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati) perchè l’azione esercitata dalla Z. era di mero accertamento in riferimento ad un rapporto di impiego pubblico in corso al momento della proposizione della domanda e non già anche di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive per periodi pregressi che avrebbero consentito ed implicato il frazionamento suddetto; sicchè legittimamente la stessa ha adito il giudice dotato di giurisdizione al momento in cui era in corso il rapporto stesso, ossia il giudice ordinario, come correttamente ritenuto sia dal giudice di primo grado che da quello d’appello.

Può aggiungersi che non rilevano ai fini del radicamento della giurisdizione – i provvedimenti dell’Amministrazione di diniego della “supervalutazione” dell’anzianità di servizio all’estero (o meglio, di diniego del carattere permanente di quest’ultima, atteso che la tesi originaria del Ministero era quella, non già della negazione tout court del beneficio, ma del suo riassorbimento con la progressione economica nel tempo del dipendente) perchè, trattandosi di diritto alla retribuzione, la situazione soggettiva della dipendente non è mai degradata in interesse legittimo ed il giudice ordinario, nel nuovo contesto della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, la cui cognizione è stata a lui devoluta dopo il 30 giugno 1998, può comunque disapplicare tali provvedimenti. Non è quindi condivisibile la tesi dell’Avvocatura secondo cui rileverebbe la data dei plurimi decreti ministeriali di diniego della supervalutazione dell’anzianità (1985, 1986, 1988 e 1991).

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La prescrizione delle differenze retributive per periodi più risalenti del rapporto di impiego in corso potrà rilevare in un eventuale successivo giudizio su quantum debeatur, ma non già nel presente giudizio di mero accertamento, che riguarda innanzi tutto il trattamento attributivo in atto, certamente non prescritto. Ossia, trattandosi di azione di mero accertamento (solo sull’an debeatur) è sufficiente che vi siano periodi retributivi certamente non coperti da prescrizione; ciò che certamente ricorre nella specie, essendo la Z. in servizio al momento della proposizione del ricorso.

Non rileva invece, a tal fine, come erroneamente ritiene l’Avvocatura, la data di cessazione del servizio all’estero (31.8.1991). Ciò non esclude che la prescrizione “periodo per periodo” rilevi successivamente ai fini della determinazione del quantum debeatur.

4. Infine il terzo motivo – che attiene alla questione (di diritto) centrale nella presente controversia – è parimenti infondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che l’Amministrazione ha sempre sostenuto la tesi del “riassorbimento” del beneficio della supervalutazione dell’anzianità di servizio prestato all’estero nel senso che il beneficio consisterebbe solo nell’anticipazione di uno scatto di anzianità o di un passaggio ad un livello retributivo superiore ove previsto per mero decorso dell’anzianità di servizio.

Questa tesi è destituita di fondamento – come correttamente hanno ritenuto il giudice di primo grado e quello d’appello – in ragione del fatto che la norma attributiva del beneficio non prevede affatto questo riassorbimento.

Infatti il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 673 (recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) – che riproduce pedissequamente analoga disposizione dettata dal R.D. 12 febbraio 1940, n. 740, art. 21 – prevede, al comma 1, che il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo. Il comma 2 poi prevede analogo beneficio anche ai lini del trattamento di quiescenza stabilendo che il servizio stesso è valutato con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi. Non c’è alcuna menzione del riassorbimento predicato dall’Amministrazione che pure è conosciuto dall’ordinamento in fattispecie similari.

Basti considerare, con riferimento allo stesso comparto di pubblici dipendenti, il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, comma 4, – atto di natura regolamentare che ha recepito l’accordo collettivo del personale del comparto scuola, valido per il triennio 1988/1990 – che prevede espressamente il riassorbimento nel caso di attribuzione di scatti di anzianità “convenzionali” (per nascita di figli ed altre situazioni). Quello dell’art. 673 cit. pure è un beneficio che riconosce un’anzianità “convenzionale”, ma è diverso dagli scatti biennali “convenzionali” dell’art. 3, comma 4, e per esso non è invece previsto alcun riassorbimento.

Un’altra limitazione testuale del beneficio dell’anzianità convenzionale riguarda il servizio di ruolo prestato in paesi in via di sviluppo, per il quale opera la L. 26 gennaio 1987, n. 49, art. 23, comma 2; il beneficio per cui per il personale civile di ruolo e militare comandato a prestare servizio in tali paesi, “ogni trimestre completo di servizio prestato all’estero è valutato con la maggiorazione di un terzo”, è previsto esclusivamente ai fini degli aumenti di stipendio, sicchè la limitazione (in tal caso, di estensione) del beneficio è parimenti testuale.

Va però chiarito che la supervalutazione dell’anzianità nel caso del personale della scuola con periodi di servizio all’estero riguarda solo la progressione economica per anzianità, ossia quella automatica per anzianità (scatti di anzianità e similari), oltre che l’anzianità ai fini del trattamento di quiescenza di cui non si discute nella presente controversia; non anche l’anzianità quale presupposto, unitamente ad altri, per istituti diversi (ad es.

anzianità per partecipare ad un concorso interno). Ossia la supervalutazione dell’anzianità è sì permanente (ossia non riassorbirle), ma attiene pur sempre solo alla progressione economica automatica per anzianità, che è quella tipica degli scatti di anzianità; ed analogamente vale per le classi stipendiali secondo scaglioni di anzianità del servizio trattandosi comunque di una progressione economica per anzianità.

In questo stesso senso peraltro si è recentemente pronunciata questa Corte (Cass., sez. lav., 17 giugno 2010, n. 14629) affermando che in tema di personale docente, l’attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche previste dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 673 per il personale che presta la propria attività all’estero comporta uno stabile mutamento dell’anzianità ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile per la pensione, dovendo escludersi che essa riguardi la sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi di stipendio, posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all’ultima classe di stipendio, si vedrebbe consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio (cfr. anche Cass. sez. lav. 25 maggio 2009, n. 11996).

Nello stesso senso in precedenza si è anche pronunciata la giurisprudenza amministrativa (Cons. stato, sez. 6^, 1 aprile 2008, n. 1849; 27 aprile 2004, n. 4414; 3 dicembre 2003, n. 7968) con riferimento a rapporti di impiego rientranti all’epoca nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Il ricorso è quindi nel suo complesso infondato e va rigettato con l’enunciazione, in particolare, del seguente principio di diritto: il beneficio previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 673, comma 1, che stabilisce che il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai fini soli economici (e quindi ai fini degli scatti di anzianità o di altre forme di progressione economica in ragione della mera anzianità di servizo), e non è suscettibile di riassorbimento al passaggio – sempre per anzianità – del dipendente ad un successivo più elevato livello retributivo, ma opera permanentemente ai fini della progressione economica del dipendente.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso: condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro tremiladuecento/00, di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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