Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 22/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16632 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 5308-2013 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.E.
2014
1207

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, DE
ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 22/07/2014

- ricorrenti contro

CFC S.R.L. (già Societa’ Ing. Marcello Zani S.R.L.)
C.E. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

dell’avvocato MICHENZI ALESSANDRO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PITINGOLO DOMENICO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1351/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 25/10/2012 r.g.n.
634/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE;
udito l’Avvocato PITINGOLO DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto.

PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La Corte d’Appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta
dall’INPS nei confronti della C.F.C. srl (già società ing. Marcello Zani srl), nonché
sull’appello incidentale proposto da quest’ultima, entrambi avverso la sentenza del
Tribunale di Crotone del 18 marzo 2005, rigettava l’appello principale e accoglieva
l’appello incidentale, e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, che aveva
accolto solo in parte la domanda della ricorrente, condannava l’INPS al pagamento, in

favore della predetta società, della somma di euro 414.961,19, oltre interessi dalla data
della messa in mora fino al soddisfo.
2. La società C.F.C. srl (già società ing. Marcello Zani srl) aveva adito il
Tribunale chiedendo, nei confronti dell’INPS, il rimborso dei contributi per sgravi
contributivi non fruiti e disposti dall’art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918,
convertito dalla legge n. 1089 del 1968 e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429,
convertito dalla legge n. 589 del 1971 ed infine dal d.P.R. n. 218 del 1978.
3. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, per la parte degli sgravi
inerenti le unità lavorative, in numero di 30, che erano risultate essere un incremento
occupazionale nel passaggio tra le due aziende nel periodo 1985-1992.
4. Per la cassazione della sentenza impugnata ricorre l’INPS prospettando due
motivi di ricorso.
5. Resiste la società con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La Corte d’Appello, nel rigettare l’appello principale, con il quale l’INPS
deduceva che, attesa la continuità tra le due aziende, nessun incremento occupazionale
vi era stato da parte della società che anzi aveva occupato un numero di addetti inferiore
rispetto alla ditta individuale, ha precisato che, nel costituirsi nel giudizio di primo
grado, l’INPS aveva solo eccepito il difetto di legittimazione della società Zani srl, in
quanto non aveva fornito la prova di essere la continuazione della ditta individuale e,
genericamente, la errata liquidazione dell’importo richiesto.
Solo successivamente, anche a seguito di indagine ispettiva compiuta nel corso
del giudizio, l’INPS sostenendo il contrario di quanto eccepito in sede di costituzione,
prospettava l’insussistenza del diritto agli sgravi in ragione della continuità tra le due
aziende.

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Ad avviso del giudice di secondo grado, tale radicale mutamento della difesa
dell’INPS era inammissibile perché tardivo, come eccepito tempestivamente dalla
società. L’eccezione dell’INPS in quanto eccezione in senso stretto non avrebbe potuto
essere rilevata d’ufficio dall’INPS. Ed infatti, mentre la società era tenuta a dimostrare
le nuove assunzioni nel periodo di riferimento, ed aveva adempiuto a tale obbligo,
l’eccezione capace di paralizzare tale circostanza era stata tardivamente rilevata
dall’INPS che tempestivamente aveva invece sostenuto il contrario.

Né si era formato giudicato interno, poiché nessuna pronuncia neppure implicita
vi era stata nella sentenza di primo grado e sul punto era stato interposto appello
incidentale.
2. Nell’accogliere l’appello incidentale, sui quali vertono gli odierni motivi di
ricorso, il giudice di appello affermava che «la continuità tra la identità, tra l’odierna
appellante incidentale C.F.C. srl e la Marcello Zaini sii risulta dal certificato della
camera di commercio da cui si evince che si è trattato di un mutamento di
denominazione», e assumeva, pur in presenza di detta rilevata continuità – non avendo
mosso l’INPS altra contestazione oltre quella tardiva – la sufficienza dei modelli M10 e
conteggi del consulente di parte, quale adempimento dell’onere della prova da parte del
datore di lavoro.
Quindi, la Corte d’Appello, in forza della documentazione allegata (DM 10
evasi dalla Zani srl) e del conteggio eseguito dal consulente di parte della società,
stabiliva i contributi indebiti pagati dalla predetta società, per la mancata applicazione
degli sgravi nella misura di euro 414.961,10.
3. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, occorre premettere, dunque,
che la controversia si incentra sul diritto agli sgravi contributivi in questione, in
presenza di mutamento di denominazione della ing. Marcello Zani srl nella C.F.C. srl
(già società ing. Marcello Zani srl), prospettando, nel presente giudizio, l’INPS – che già
nell’atto di costituzione in primo grado, poneva, sotto il profilo della legittimazione, la
questione del rapporto tra le due aziende – che grava sul datore di lavoro l’onere della
prova in ordine alla novità della azienda per valutare l’incremento occupazionale.
4. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso.
5. Con la prima censura l’INPS deduce la violazione dell’art. 2697 cc, in
relazione all’art. 18, commi da 1 a 7, della legge n. 1089 del 1968 (recte: del decretolegge 30 agosto 1968 n. 918, convertito dalla legge n. 1089 del 1968), all’art. 1 della
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legge n. 589 del 1971, all’art. 14 della legge n. 183 del 1976 e all’art. 59 del d.P.R. n.
218 del 1978.
L’INPS nel prospettare il suddetto motivo di impugnazione richiama la
disciplina degli sgravi contributivi previdenziali nel Mezzogiorno d’Italia.
La stessa, come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 12 del
1987, si inserisce nel quadro della politica che ha promosso l’incentivazione della
industrializzazione del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro-Nord sia con la

creazione di nuove industrie, sia con la ripresa, il potenziamento e l’aumento
dell’attività produttiva delle imprese già esistenti mediante la riduzione del costo del
lavoro, il tutto anche per favorire l’occupazione con la creazione di nuovi posti di
lavoro.
Assume l’INPS che la Corte d’Appello ha accolto la domanda pur se del tutto
sprovvista di un supporto probatorio preordinato a dimostrare l’esistenza dei
presupposti di legge, atteso che occorre far riferimento al concetto di azienda in senso
oggettivo, come peraltro esposto dal CTU nel primo grado di giudizio.
6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa motivazione, in quanto la
Corte d’appello avrebbe trascurato le circostanze risultanti dalla CTU e non avrebbe
offerto un iter argomentativo della decisione assunta.
7. 1 suddetti motivi di impugnazione devono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.
8. Sulla disciplina che regola la fattispecie in esame è intervenuta la Corte
costituzionale (cfr., sentenze n. 261 del 1991, n. 161 del 1996 e n. 12 del 1987), e si è
formata una consistente giurisprudenza di legittimità i cui punti si ritiene opportuno
riepilogare.
a) Con riguardo allo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n.
1089, premesso che per stabilire se sussista il relativo diritto – del cui presupposto
(novità dell’azienda) spetta all’azienda interessata fornire la prova – occorre far
riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali
variazioni intervenute nella titolarità si è puntualizzato che in caso di formale
costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che
si tratti di un’impresa effettivamente nuova o piuttosto di un’impresa solo derivata (sia
pure parzialmente) da un’impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali
fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura
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aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente
collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa e si
è precisato che nell’ambito di tale valutazione, che spetta al giudice di merito, ed è, ove
esente da vizi logici, insindacabile in sede di legittimità, l’assunzione “ex novo” di altri
lavoratori non costituisce elemento sufficiente di per sè a determinare la novità
dell’azienda ed il conseguente diritto agli sgravi. (Cass. n. 6807 del 2003, n. 4064 del
2004);

d) nell’ipotesi di trasferimento di azienda qualora sia stata accertata la presenza
di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale, quali
lavoratori (pure se aumentati di numero) e oggetto sociale (pur se ampliato) è onere
dell’azienda dare dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura
(Cass., n 12598 del 1999);
c) ciò non significa, naturalmente, che un’impresa debba considerarsi comunque
non nuova e derivata tutte le volte in cui abbia in comune con una preesistente impresa
uno o più elementi aziendali, dovendosi invece accertare, in primo luogo, la presenza o
meno di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di
parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), nonché la
presenza o meno, altresì, di elementi di novità intervenuti nella struttura, e, in secondo
luogo, la sussistenza o meno di una sostanziale continuità nell’esercizio dell’impresa,
dato che solo in caso di una tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli
elementi aziendali da un’impresa all’altra e, quindi, la derivazione, quantunque parziale,
della neo- costituita società dalla preesistente impresa (Cass., n. 13728 del 2007);
e) non ricorre il requisito dell’effettivo incremento occupazionale ove l’impresa,
senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non
a rischio, facenti capo ad un’altra azienda (Cass., n. 11379 del 2014).
Così riepilogati i principi enunciati da questa Corte, ai quali si intende dare
continuità, va osservato che la Corte d’Appello non ne ha fatto corretta e congrua
applicazione.
Ed infatti, la stessa, nel vagliare l’appello incidentale, pur affermando che la
identità tra la C.F.C. srl e la Marcello Zani s.r.l. risultava dalla certificazione della
camera di commercio da cui risultava il mutamento di denominazione, non vagliava la
sussistenza della novità in senso oggettivo dell’azienda in ragione delle prove offerte
dal datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova degli elementi costitutivi del
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diritto, e riconosceva i benefici contributivi solo in base ai DM 10 (che sono compilati
dal datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai
dipendenti), evasi dalla Zani srl, nonché ai conteggi del consulente, senza, peraltro,
una adeguata specifica motivazione, assistita da dati fattuali, circa l’incremento
occupazionale.
7. Il ricorso deve essere accolto.

alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che dovrà vagliare, tenuto conto dell’onere
della prova che grava sul datore di lavoro, la sussistenza del diritto allo sgravio
contributivo valutando la rilevanza dell’incremento occupazionale anche in relazione
alla novità o meno dell’azienda.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le
spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2014

idente

8. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio

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