Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23399/2017 proposto da:

N.P.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Leonida Rech,

76, presso lo studio dell’avvocato Poerio Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Arbosti Mauro,

Migliorati Giovanni;

– ricorrente –

contro

Prefettura Brescia,;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino senegalese destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brescia in data 9.5.17, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In via preliminare, il GdP rilevava come la rinuncia al ricorso in primo grado, da parte dello straniero, non era stata accettata dalla Prefettura, pertanto non poteva dichiarare l’estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., perchè la rinuncia non aveva prodotto alcun effetto.

Innanzitutto, il predetto GdP rileva che il ricorrente è stato trovato privo di permesso di soggiorno e in possesso di un passaporto senza visto che non legittimava la sua presenza in Italia, circostanza che aveva condotto all’emissione del decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale con assegnazione, in presenza dei presupposti di legge e su richiesta dello stesso ricorrente, del termine per la partenza volontaria.

In secondo luogo, il GdP ha rigettato le deduzioni del ricorrente in quanto egli non aveva fornito alcuna prova della sua asserita lunga permanenza in Italia e dell’attività d’interesse sociale che stava svolgendo.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione N.P.A. sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Milano non risulta costituita.

In via preliminare, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 273 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 151 c.p.c., per la mancata riunione da parte del GdP del presente procedimento con altro procedimento avente il medesimo oggetto e fissato in distinta udienza.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della Dir. Europea 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 e l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 4, comma 3. Illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere: difetto di motivazione e d’istruttoria e omessa considerazione di circostanze essenziali, in quanto,erroneamente, il giudice a quo aveva fondato il rigetto del ricorso esclusivamente sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini stabiliti dalla legge, mentre invece il ricorrente poteva vantare vincoli familiari con due cittadini italiani (fratelli); inoltre, aveva dimostrato la disponibilità di risorse finanziarie provenienti da fonti lecite ed era inserito socialmente, attesa la sua lunga permanenza nel territorio nazionale.

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta la nullità dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 30 giorni per omessa sottoscrizione da parte del Prefetto del relativo provvedimento ed incompetenza del vice prefetto nonchè delle conseguenti misure accessorie per omessa sottoscrizione da parte del questore competente.

L’eccezione preliminare è inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. n. 32804/19). Nella specie, la richiesta di riunione dei procedimenti aventi il medesimo oggetto e la ragione che sottendeva tale richiesta non risultano da alcun atto difensivo; nè dal provvedimento impugnato.

Il primo motivo è infondato, in quanto il mancato rinnovo del permesso di soggiorno oltre i 60 gg. dalla scadenza del precedente è contemplato dalla legge e in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b). Eventuali ragioni per un permesso di soggiorno umanitario dovevano essere fatte valere con la relativa domanda che, invece, non è stata presentata. La permanenza in Italia del ricorrente, al pari della presenza nel territorio nazionale dei due fratelli non conviventi di quest’ultimo, non rilevano a questo fine a prescindere dalla mancanza di prova.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la doglianza circa la sottoscrizione di altra persona in luogo del Prefetto e del Questore che in tesi non era munita di delega, non risulta formulata in sede di merito.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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