Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 05/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/07/2017), n. 16632
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5263/2016 proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. VIRGINIO
ORSINI 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIFOLCO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PAGANI, EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7112/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il
16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – con sentenza n. 7112/4/15, depositata il 16 luglio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal sig. B.B. nei confronti del Comune di Pagani e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per TIA (Tariffa integrata ambientale) richiesta dal Comune di Pagani, relativa all’anno 2011, confermando la legittimità della pretesa impositiva dell’ente locale con riferimento a due unità immobiliari site in detto Comune.
Avverso detta pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Comune di Pagani ed Equitalia Sud S.p.A., anch’essa intimata quale agente della riscossione per la Provincia di Salerno, non hanno svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi limitata a riprodurre il contenuto della pronuncia di primo grado, senza dar conto quindi di avere autonomamente valutato i motivi addotti a sostegno del ricorso in appello e rendendo quindi impossibile il controllo sul percorso logico – giuridico che ha condotto la CTR a disattendere il gravame proposto dal contribuente.
Il motivo è manifestamente fondato.
Invero, a fronte delle specifiche contestazioni afferenti alla decisione di primo grado in punto d’insussistenza del presupposto impositivo in relazione a ciascun immobile in contestazione (inagibilità assoluta del primo, ubicato alla (OMISSIS), pagamento del tributo in relazione al secondo, sito alla Via (OMISSIS), già (OMISSIS), come evidenziato dal contribuente, da parte della figlia del contribuente medesimo titolare dell’immobile), la decisione impugnata si è limitata di fatto pressochè a trascrivere la decisione di primo grado. Essa ha, infatti, ignorato del tutto, quanto al primo, le ribadite circostanze fattuali addotte dall’appellante relative all’insussistenza di utenze domestiche attive ed alla richiesta al Comune, rimasta senza esito, di attestazione d’inagibilità dell’immobile stesso e, relativamente al secondo, quanto il ricorrente assume rilevabile dallo stesso certificato storico di residenza dell’immobile di (OMISSIS) che, a seguito di mutamento nella numerazione, dall’originario n. 43 avrebbe assunto prima il numero (OMISSIS) e poi il n. (OMISSIS), ciò che avrebbe comprovato l’unicità dell’immobile rispetto al quale il tributo in oggetto sarebbe stata già pagato dalla figlia del contribuente, proprietaria dell’immobile, presso il quale il ricorrente assume avere da tempo stabilito la propria dimora abituale.
Questa Corte ha più volte espresso il principio che la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purchè il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 15 luglio 2016, 14596; Cass. sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6332; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7347; Cass. sez. 6-5 ord. 20 maggio 2011, n. 11138), di modo che deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).
Ciò è quanto si ritiene si verifichi nella fattispecie in esame, nella quale la sentenza in questa sede oggetto d’impugnazione consiste, in parte qua, nella mera riproduzione delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, senza che emerga in alcun modo che la condivisione della pronuncia di primo grado sia stata il frutto di un’autonoma valutazione da parte della CTR della critica formulata dal contribuente con gli specifici motivi d’impugnazione addotti con il ricorso in appello.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi, con conseguente rinvio, per nuovo esame, alla CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017