Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/08/2020), n.16632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9558-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO

BUOZZI 53/A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA MARIA LORENA

CORDARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO MANENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 4256/18/15, depositata il 12/10/2015, con la quale la CTR della Sicilia, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di M.A. al rimborso delle imposte versate per redditi da lavoro dipendente, nei periodi d’imposta relativi agli anni 1990/1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, la cui, chiara, espressione letterale, condurrebbe a ritenere che beneficiari delle agevolazioni fiscali dovessero essere sia coloro che non avevano versato le imposte, che coloro che le avevano, regolarmente, corrisposte;

avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

M.A., ritualmente intimato, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni necessarie per la concessione del rimborso in favore del contribuente, in particolare per quanto concerne l’efficacia temporale della disposizione di favore recata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e, quindi, se detta disposizione riguardi i pagamenti ancora da effettuarsi, o anche quelli già effettuati in data antecedente alla sua entrata in vigore, ed inoltre per quanto riguarda l’ambito soggettivo concernente l’individuazione dei destinatari dei benefici fiscali, per aver esteso tale ambito, anche al sostituito d’imposta;

2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla questione concernente la rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti;

3. con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 12 e 14 preleggi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello, errato nell’individuare il “dies a quo” del termine di presentazione della domanda di rimborso, avendo illegittimamente omesso di applicare la disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che disciplina l’ipotesi in cui il diritto alla restituzione, non previsto in precedenza, sia sorto, invece, in data posteriore rispetto al versamento dell’imposta;

4. il ricorso s’appalesa infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte;

5. con riferimento al profilo di censura dedotto con il primo motivo, attinente al problema del rimborso richiesto da coloro che avevano adempiuto all’obbligazione tributaria, va osservato che, già con la sentenza n. 20641 del 2007, questa Corte aveva ritenuto che, il citato art. 9, comma 17, dovesse essere interpretato nel senso che esso opererebbe sia in favore di chi non ha ancora versato l’imposta, sia in favore di colui che ne ha già completamente corrisposto l’importo, e ciò al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, iniqua ed irragionevole, a tutto danno del contribuente che nell’osservanza della legge aveva adempiuto all’obbligazione tributaria, rispetto ad altro contribuente, che per la stessa causale d’imposta era, invece, rimasto inadempiente;

6. tale orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso da questo Collegio, si è consolidato (Cass. n. 32298/18), ulteriormente, anche con riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina operante nella materia in disamina, in ragione della considerazione che, una diversa interpretazione di essa, porrebbe seri dubbi in ordine alla ragionevolezza ed equità del provvedimento agevolativo, la cui percentuale del risparmio d’imposta risulterebbe affidata non più a criteri oggettivi, bensì alla dinamica del se e quanto ciascun contribuente abbia già versato all’erario prima della introduzione della norma, ed in relazione allo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 190 del 2014, art. l, comma 665;

7. risulta poi inammissibile il secondo motivo di doglianza, in quanto le relative censure attengono a questione (rimborsabilità delle imposte al sostituito di imposta) esulante dalla “ratio decidendi” e peraltro non divisata nel giudizio di secondo grado; il motivo di ricorso non è comunque meritevole di accoglimento in quanto anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4291 del 22/02/2018);

8. il terzo motivo è infondato. A norma della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008, di conversione del D.L. n. 248, ossia dal 1 marzo 2008 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15252 del 22/07/2016);

9. il ricorso alla stregua delle considerazioni che precedono va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, in Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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