Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16632 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 16632 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13257-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente nonchè contro

BASSOLINO DARIO BSSDRA40P28A064M;
– intimati –

2013
1086

0.1

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 17L.1-24-2-e-e9.;

(k

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

Data pubblicazione: 03/07/2013

MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso di
sospendere il guidizio in attesa della decisione

Sezioni Unite.

I

1.

i

La Corte
Premesso che con ricorso depositato il 17.7.2007 Dario Bassolino adiva la
Corte d’appello di Roma ai sensi dell’art.2 della legge n.89/01, in relazione
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del 4.11.1950, ratificata con

un equo indennizzo per l’eccessiva durata di due processi penali riuniti a suo
carico, iniziati nel 1991-1993 e definiti con sentenza di assoluzione del
3.11.2006;
che la P.A. resistente eccepiva la prescrizione del diritto;
che alla prima udienza di compaiizione del 15.9.2009 non compariva
nessuna delle parti, per cui la Corte d’appello emetteva un provvedimento di
non luogo a provvedere;
che, riassunto il procedimento dal ricorrente con atto del 17.12.2009, la
Corte territoriale accoglieva la domanda valutando in undici anni la frazione
di tempo eccedente i limiti di ragionevole durata del processo presupposto;
che per la cassazione di tale provvedimento ricorre il Ministero della
Giustizia, in base a sette motivi illustrati da memoria;
che Dario Bassolino è rimasto intimato;
rilevato che con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la
violazione dell’ziA. 181 c.p.c., in quanto la mancata comparizione avrebbe
dovuto comportare l’estinzione del procedimento, in applicazione del testo di
tale norma introdotto dall’alt. 50 del D.L. n. 112/08 convertito in legge n.
133/08;

3

legge n.848/55, per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di

atteso che con ordinanze interlocutorie nn. 1490, 1491 e 1492 del 2013
questa sezione ha rimesso alla S.U. la questione inerente, fra l’altro,
all’applicabilità dell’art. 181 c.p.c. al procedimento camerale ex lege n. 89/01;
che pertanto, in attesa della pronuncia delle S.U. di questa Corte il

P. Q. M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. Si
comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.4.2013.

procedimento va rinviato a nuovo ruolo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA