Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16631 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. un., 29/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 44, presso lo studio degli avvocati PASCAZI PAOLO, ARENA

GREGORIO, ANGELO CASILE, che lo rappresentano e difendono, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4651/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

uditi gli avvocati Paolo PASCAZI, Beatrice FIDUCCIA dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, A.G.A..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato al Tribunale di Roma F.F. conveniva in giudizio l’ENEA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), ente datore di lavoro, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento, nei suoi confronti, in aggiunta al già percepito trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa (polizza collettiva n. (OMISSIS)) stipulata in data 1 gennaio 1983 tra l’ente datore di lavoro e l’INA e della quale il ricorrente doveva considerarsi beneficiario.

Le suddette maggiori somme venivano richieste anche a titolo di risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio l’ENEA eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma.

Osservava in particolare la Corte territoriale che la domanda del lavoratore era basata su una azione risarcitoria risalente al 30 giugno 1992, data di cessazione del apporto. Tale domanda risarcitoria era connessa alla responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, derivante dall’inadempimento dei suoi pretesi obblighi connessi al rapporto di lavoro, e quindi, trattandosi di inadempimento riferito ad un periodo precedente il 30 giugno 1998, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, inoltre anche a voler accogliere la tesi del lavoratore circa la sussistenza di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. rimaneva comunque la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della L. n. 205 del 2000.

Per la cassazione di tale sentenza F.F. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. L’ENEA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata fissata innanzi a queste Sezioni Unite atteso che il motivo di ricorso pone una questione di giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 1 cod. proc. civ. ovvero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e art. 69, comma 7, in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda oggetto del presente giudizio. Il ricorrente deduce che la giurisdizione deve essere definita in base alle prospettazioni poste a base della domanda e non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, all’esito dell’accertamento giudiziale per cui, essendo stata proposta una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la stessa deve ritenersi comunque ricompresa nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo anche anteriormente al processo di contrattualizzazione del pubblico impiego.

Sotto altro profilo si allega che la Corte territoriale aveva omesso di considerare, ai fini della giurisdizione, che la richiesta di pagamento del trattamento assicurativo non era collegata ad atti di gestione del rapporto di lavoro derivanti da obblighi di legge o previsti da contratti collettivi.

Nello stesso motivo di ricorso si deduce inoltre l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1 e art. 69, comma 7, sull’assunto che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente considerato la permanenza della condotta di occultamento del credito posta in essere dall’ente, condotta protrattasi fino all’aprile 2002.

Il motivo è infondato alla luce dei principi, di seguito riportati, già enunciati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 14 aprile 2010 n. 8834) in una fattispecie analoga, principi che devono essere integralmente confermati.

La determinazione della giurisdizione consegue all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta.

In particolare, se è fatta valere la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego soggetta ratione temporis alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, mentre, ove sia stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr., oltre alla sentenza prima citata, Cass. S.U. 4 marzo 2008 n. 5785; Cass. S.U. 6 marzo 2009 n. 5468). Deve precisarsi peraltro che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rileva, ai fini della configurazione dell’azione, la qualificazione formale data dalla parte in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale anche mediante il richiamo di specifiche disposizioni relative all’uno o all’altro tipo di responsabilità, trattandosi di indizi di per sè non decisivi rispetto all’individuazione dei tratti propri dell’elemento materiale della condotta posta a base della pretesa (Cass. S.U. 8 luglio 2008 n. 18623).

Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che la domanda traeva fondamento dal dedotto inadempimento dell’ENEA in relazione agli obblighi previsti dalla polizza assicurativa stipulata con l’INA e hanno ritenuto, sulla base dell’interpretazione della domanda, che la causa petendi dovesse essere inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale dell’ENEA connessa al rapporto di lavoro. Trattandosi di inadempimento riferito ad un periodo precedente il 30 giugno 1998 sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale interpretazione si sottrae alle censure sollevate in ricorso, peraltro generiche e prive di specifiche indicazioni in ordine a eventuali vizi di motivazione o violazioni di canoni ermeneutici idonei a inficiare il procedimento logico- esegetico dei giudici di merito.

Non può rilevare, d’altronde, la proposizione di una specifica domanda di risarcimento, anche in relazione al danno morale conseguente al comportamento denunciato, atteso che, per le controversie devolute alla sua giurisdizione, il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000 (art. 7), dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione (cfr. Cass. S.U. 28 ottobre 2009 n. 22749 del 2009).

Per gli aspetti risarcitori, infine, non si profila alcuna permanenza dell’illecito oltre la data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale coincide l’asserito inadempimento dell’ente datore di lavoro, non essendo stati peraltro adeguatamente prospettati successivi comportamenti datoriali rilevanti ai fini in esame.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato dovendosi ritenere corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione adottata dalla Corte territoriale.

In definitiva deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e per l’effetto le parti devono essere rimesse dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio per lo svolgimento del giudizio di merito.

In applicazione del criterio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi al T.A.R. competente per territorio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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