Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16631 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12637/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale B.buozzi 77,

presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Internaz. Di Foggia, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso proposto da S.M. cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito in sede di audizione giudiziale che i propri familiari erano morti per via di un avvelenamento messo in atto dalla matrigna ovvero seconda moglie del padre, con la quale aveva vissuto per tutta l’infanzia (circostanza non emersa in sede di colloquio davanti alla Commissione territoriale). Sempre davanti al tribunale ha riferito di aver vissuto in un garage, quando si era trasferito a (OMISSIS), poichè non poteva permettersi di pagare grandi cifre, mentre davanti alla Commissione ha sostenuto di aver dormito la notte per strada, perchè il proprio datore di lavoro non poteva ospitarlo. Ha, infine, dichiarato che la principale finalità della migrazione era di natura economica, perchè era venuto in Italia per cercare migliori condizioni di vita.

A supporto delle ragioni di rigetto, il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del richiedente, oltre ad evidenziare incongruenze non di poco conto erano rese non credibili da quanto dichiarato in conclusione dell’audizione, dove emergeva il reale motivo dell’espatrio (cioè, la motivazione economica). Il tribunale riteneva, quindi, che fossero insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, perchè mancava qualunque “atto di persecuzione”, così come la protezione sussidiaria in una delle sue diverse forme. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del tribunale è ora proposto ricorso per cassazione

sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per nullità del decreto e del procedimento, per violazione degli artt. 112,277,737 e 738 c.p.c. e dell’art. 12 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il tribunale statuito sull’intera domanda di protezione sussidiaria, in particolare, sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b), ma solo sull’ipotesi di cui alla successiva lett. c); (ii) sotto un secondo profilo, per nullità del decreto, in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancanza di motivazione in merito al rigetto della domanda di protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per nullità del decreto e del procedimento, in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento alla domanda di protezione umanitaria.

Il primo motivo è infondato, in quanto, il ricorrente è stato reputato non credibile, e ciò ha determinato nel caso di specie, ad avviso del tribunale, una mancanza di elementi per poter valutare la vicenda, anche per quanto riguarda la protezione sussidiaria (oltre che per lo status di rifugiato) nella sua integralità, per cui l’argomentazione è stata sintetica ma non omissiva sulla richiesta di tale protezione.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo, in quanto la motivazione del tribunale è sostanzialmente apparente in quanto non ha alcuna attinenza con il caso in esame ed è frutto di evidente confusione (avendo riferito i motivi della partenza del ricorrente alla perdita di ogni contatto con conoscenti e familiari ossia a circostanze mai emerse nei fatti di causa).

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo assorbito il terzo e rigettato il primo, la sentenza va cassata e rinviata al tribunale di Potenza, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe il terzo e rigetta il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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