Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16631 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11034-2015 proposto da:

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MONTE DEL GALLO 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TASSINI,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MARAN CREDIT SOLUTION S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE 3 MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO DE

FEO, MARCO MARAZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2860/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2015 r.g.n. 5508/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato TASSINI PAOLO;

udito l’Avvocato MAPAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che, confermando l’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49 aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 6 novembre 2013 da Maran Credit Solution s.p.a. alla dipendente P.M., con le conseguenti pronunce reintegratorie e risarcitorie), con sentenza 27 marzo 2015, ne rigettava la domanda, pure condannandola alla rifusione, in favore della società datrice, delle spese di ogni fase e grado.

Preliminarmente ravvisata l’ammissibilità del reclamo per conformità ai requisiti previsti dall’art. 434 c.p.c., la Corte territoriale, contrariamente al Tribunale ed in esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze documentali e dei fatti incontroversi tra le parti, riteneva la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento della lavoratrice, per soppressione della sua posizione di lavoro (riguardante l’attività, di importanza strategica, di recupero crediti domiciliare commessa da Compass s.p.a. presso la sede di (OMISSIS), cui erano addette altre due dipendenti, pure licenziate), a seguito dell’esigenza di una sua riorganizzazione (comportante il trasferimento delle residue attività a (OMISSIS) per ragioni di migliore efficienza ed economia gestionale) per effetto della drastica riduzione di pratiche affidate (orientativamente pari alla fine dell’anno 2013 al 33% rispetto all’anno precedente), senza assunzione successiva di personale, ma di stabilizzazione sola di lavoratori a progetto già in azienda con collaborazioni autonome e in settore (di recupero crediti “home e phone”) di livello inferiore a quello di P.M. (senza peraltro alcuna contestazione da questa di inadempimento all’obbligo di repechage).

Ed un tale processo di riorganizzazione da collocare poi nel quadro di un documentato deterioramento delle condizioni di mercato: così ricorrenti, nella corretta lettura complessiva della situazione, le effettive ed obiettive ragioni aziendali fondanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di carattere nè occasionale nè pretestuoso, nella discrezionalità delle scelte imprenditoriali, insindacabili dal giudice.

Con atto notificato il 29 aprile 2015, P.M. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste Maran Credit Solution s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per carenza nel reclamo proposto dei requisiti (sia sotto il profilo volitivo – rescindente, sia sotto quello argomentativo – rescissorio) prescritti dalle norme denunciate, così come novellate dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, pure con erronea interpretazione del principio di diritto enunciato da richiamato precedente di legittimità (Cass. n. 2143/2015), in quanto pedissequamente ripropositivo degli identici motivi formulati in sede di opposizione ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di elemento istruttorio decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per inesistenza delle reali esigenze aziendali (essendo documentati l’incremento di attivo, di utile complessivo, di fatturato e pure di personale assunto proprio nell’anno 2013, in cui fu licenziata, licenziata, il 6 novembre, la lavoratrice: come risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e dalla nota integrativa, costituenti fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, di cui omesso l’esame, in violazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come in particolare interpretato da Cass. n. 19881/2014) legittimanti il licenziamento, neppure eziologicamente dipendente da quelle (quand’anche sussistenti): e ciò in riferimento alla soppressione della posizione lavorativa, in difetto di prova (per contestazione dalla lavoratrice, erroneamente disattesa dalla Corte territoriale e nell’onere datoriale, non rispettato nella ripartizione del regime probatorio) del vincolo esclusivo della lavoratrice, nè contrattuale nè di fatto, alla commessa “Compass recupero crediti domiciliare”.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa valutazione della graduazione della tutela, se reintegratoria, qualora manifestamente insussistente il fatto a base del licenziamento, ovvero risarcitoria, qualora ricorrenti altre ipotesi di inesistenza del giustificato motivo oggettivo.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., per carenza nel reclamo proposto dei requisiti prescritti dalle norme denunciate (come novellate dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012), in quanto pedissequamente ripropositivo degli identici motivi formulati in sede di opposizione ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, è inammissibile.

Premesso che il motivo di ricorso attiene alla corretta applicazione delle norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito ed è pertanto ricompreso nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (in tali casi il vizio della sentenza impugnata discendendo direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato), la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale; sicchè, per un tale riscontro mediante l’esame diretto degli atti, è necessario comunque che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. 4 aprile 2014, n. 8008; Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077).

Nel caso di specie, la censura di inammissibilità riguarda il difetto di specificità dei motivi (come anche nell’ipotesi scrutinata dalla citata Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143) del reclamo, la cui disciplina è ben integrabile, in quanto rimedio impugnatorio, con quella dell’appello (Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021): e pertanto vi è necessità, per la verifica del vizio denunciato, della trascrizione dei passaggi della sentenza di appello ricorsa, del contenuto dei motivi del reclamo e dei correlati passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.

Ma a ciò non ha provveduto parte ricorrente, che ha omesso la trascrizione dei passaggi della sentenza di primo grado a suo dire non specificamente confutati, per la reiterazione delle medesime argomentazioni formulate in sede di opposizione, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, avverso l’ordinanza confermata: ciò che integra violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Non è, infatti, sufficiente la puntuale indicazione delle parti del reclamo pedissequamente ricalcate su quelle dell’atto di opposizione (sub nota 1 a pgg. 11 e 12 del ricorso), posto che ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. s.u. 25 novembre 2008, n. 28057).

Neppure essendo necessario, per la sussistenza del requisito di specificità dei motivi di gravame, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti addotti a sostegno di essi (Cass. 19 ottobre 2009, n. 22123). Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di elemento istruttorio decisivo (bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e nota integrativa), per inesistenza delle reali esigenze aziendali legittimanti il licenziamento, neppure eziologicamente dipendente da quelle, in riferimento al difetto di prova della soppressione del posto della lavoratrice, è infondato.

In proposito, occorre ribadire come, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, competa al giudice (che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale questi ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto (Cass. 14 maggio 2012, n. 7474; Cass. 11 luglio 2011, n. 15157). In particolare, non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. 6 ottobre 2015, n. 19923; Cass. 30 novembre 2010, n. 24235; Cass. 22 agosto 2007, n. 17887).

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto (per le ragioni in particolare illustrate a pg. 5 della sentenza) l’effettiva soppressione della posizione lavorativa di P.M., nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale presso la sede di (OMISSIS), dipendente da una drastica riduzione (orientativamente pari alla fine dell’anno 2013 al 33% di pratiche affidate rispetto all’anno precedente) dell’attività commessa da Compass s.p.a., di importanza strategica, consistente nel recupero crediti domiciliare, comportante il trasferimento delle residue attività a (OMISSIS) per ragioni di migliore efficienza ed economia gestionale.

Nè l’effettività di una tale ragione organizzativa è in sè contestata dalla ricorrente, che si duole piuttosto del comportamento datoriale nel contesto più generale di un quadro economico e finanziario dell’impresa tutt’altro che negativo (per l’incremento di attivo, di utile complessivo, di fatturato e pure di personale assunto proprio nell’anno 2013), pure negando la propria esclusiva adibizione alla commessa “Compass recupero crediti domiciliare”, oggetto della soppressione della posizione lavorativa presso la sede di Roma. Chiarito che il denunciato incremento di personale assunto nello stesso anno del suo licenziamento è stato accertato essere dipeso da un percorso di stabilizzazione, in base ad accordo sindacale dell’aprile 2013, di lavoratori a progetto e pertanto di personale già operante nell’impresa con collaborazioni autonome e limitatamente al settore “home e phone” (primo capoverso di pg. 7 della sentenza), appare evidente come la critica impinga nell’ambito della congruità e dell’opportunità delle scelte imprenditoriali, sottratte, per le ragioni illustrate, al sindacato giudiziale.

Più specificamente, non appare poi decisivo, proprio perchè riguardante il suddetto ambito di insindacabilità una volta accertata l’effettività delle ragioni organizzative poste a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato (soppressione della sua posizione lavorativa, realmente avvenuta), l’omesso esame dei risultati di bilancio al 31 dicembre 2013, in quanto ritenuti irrilevanti (quinto capoverso di pg. 7 della sentenza). Esso si rivela anzi, non già quale fatto storico correttamente denunciabile a norma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma quale elemento istruttorio (così denunciato) e, per la ragione detta, neppure decisivo e così esulante dal cono devolutivo di quest’ultima norma.

L’omesso esame di elementi istruttori non integra infatti, di per sè, vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nel caso di specie), ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori e la riduzione al “minimo costituzionale”, nella corretta interpretazione della riformulazione della suddetta disposizione denunciata, del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

Ma anche il concorrente profilo di censura dell’adibizione della lavoratrice alla commessa Compass, contestata non tout court ma solo in riferimento alla sua non esclusività, appare sostanzialmente irrilevante, una volta accertato, come in effetti è stato, che ella vi fosse davvero addetta e che quella posizione di lavoro sia stata soppressa: con la conseguente integrazione del nesso causale tra le esigenze di riorganizzazione aziendale ed il suo licenziamento per tale ragione.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 900 del 1970, art. 18, comma 7, art. 112 c.p.c., per omessa valutazione della graduazione della tutela, se reintegratoria ovvero risarcitoria) per la ritenuta sussistenza del giustificato motivo oggettivo, discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna P.M. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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