Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16631 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 04/08/2020), n.16631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4630/14 R.G. proposto da:

PORTIGON AG – Succursale di (OMISSIS), (già Westlb Ag), in persona

del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano

Fedele, presso il cui studio in Roma, via XX Settembre, n. 1 è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 84/36/13 depositata in data 27 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria della regione Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe rigettava l’appello principale della società Portigon AG – Succursale di (OMISSIS) – e, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, respingendo la domanda di rimborso del credito Irpeg, pari ad Euro 2.693.460,00, dichiarato, in relazione all’anno d’imposta 2003, quale eccedenza su dividendi e per ritenute d’acconto.

Rilevava, in particolare, che pendeva dinanzi alla Corte di Cassazione giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi relativi all’anno 2002, il cui importo superava la somma richiesta a rimborso, sicchè era del tutto legittimo il rifiuto di rimborso opposto dall’Amministrazione.

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Portigon AG – Succursale di (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, deducendo nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di separazione dei poteri, sancito dall’art. 97 Cost., e dalla L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E, lamenta che i giudici di appello avrebbero sostituito la propria valutazione ad un (mancante) provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

Osserva, al riguardo, che la sospensione del rimborso di un credito vantato dal contribuente in presenza di provvedimenti non definitivi recanti una pretesa fiscale emessi a carico dello stesso è meramente facoltativa e può essere “disposta dal competente Ufficio sulla base degli elementi e dei dati risultanti agli atti d’ufficio o al Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria”; trattandosi di potere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria, lo stesso non può essere esercitato, in via sostitutiva, dal giudice tributario nell’inerzia della prima.

2. Con il secondo motivo censura la sentenza gravata perchè affetta da vizio di extra petizione, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui è stato affermato che, “siccome pende giudizio davanti la Cassazione l’ufficio non può rimborsare”, atteso che il thema decidendum rimesso alla valutazione del giudice verteva sul riconoscimento formale del credito e sulla condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di detto credito e non sulla sussistenza di condizioni di sospensione del credito che potessero impedirne il rimborso.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 23, in quanto i giudici di secondo grado anzichè pronunciarsi sul petitum dedotto in controversia avevano erroneamente affermato che non potesse farsi luogo a rimborso in ragione dello specifico divieto della normativa a rimborsare somme in pendenza di giudizio, e ciò nonostante fosse stato fatto presente nel corso del giudizio di merito che le questioni di fatto e di diritto erano pacifiche ed incontroverse tra le parti e che l’Amministrazione non poteva opporre una sospensione, avvenuta in via di mero fatto, in assenza di uno specifico provvedimento formale ai sensi del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia che la sentenza impugnata è affetta da una motivazione insufficiente, avendo i giudici di appello omesso di indicare la normativa che impedirebbe il rimborso e le ragioni per cui tale normativa dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

5. Assume carattere pregiudiziale all’esame dei motivi formulati il rilievo che la contribuente ha depositato istanza di rinuncia ex art. 390 c.p.c., – alla quale è stata allegata comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con la quale si fa presente che il rimborso è stato convalidato in data 21 aprile 2017 – con la quale evidenzia di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso per cassazione essendo venuta meno la materia del contendere a seguito di espresso riconoscimento del rimborso del credito Irpeg, effettuato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La istanza di rinuncia risulta sottoscritta per accettazione dall’Avvocatura dello Stato che aderisce anche alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla contribuente.

6. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il sopravvenuto rimborso del credito IRPEG, esterno al processo e diretto a sostituire l’originario rapporto tributario e a far venire meno l’oggetto stesso del giudizio, priva, infatti, le parti dell’interesse ad ottenere una pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale e rende privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia impugnata.

Neppure è dovuto il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Infatti, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ordinaria dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. n. 3542 del 10/02/2017).

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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