Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16631 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 16631 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: SCALISI ANTONINO

Data pubblicazione: 03/07/2013

SENTENZA

sul ricorso 14784-2007 proposto da:
DEMATTE’ MAURIZIO C.F.DMTMRZ53E27H330K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENINI
LUCA;
– ricorrente –

2013
contro

947

BONTEMPELLI UMBERTO C.F.BNTMRT35TO4C756K, DEMATTE’
BRUNA

IN

BONTEMPELLI

C.F.DMTBRN40P63C756P,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9,

,9(

presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
i

BALLARDINI RENATO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 176/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Silvia Maria Cinquemani con delega
depositata in udienza dell’Avv. Vannicelli Francesco
difensore dei controricorrenti che ha chiesto il
•O

.

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di TRENTO, depositata il 24/05/2006;

..
..

Svolgimento &l processa.

..

Maurizio Demattè con atto di citazione del 2S dicembre 2003, conveniva in

giudizio

davanti al Tribunale di Rovereto Bontempelli Umberto e

Bontem e elli Bruna e

e remettendo di essere e ro e rietario ero e uota della

palazzina edificio 1328/3 di proprietà dei convenuti, che nel corso dell’anno
2002 questi ultimi avevano fatto eseguire opere di insolazione termica del
proprio edificio, realizzando un rivestimento a cappotto sull’immobile degli
stessi, così restringendo la facciata principale, nonché la pensilina sovrastante
la porta di ingresso del suo edificio con conseguente compromissione
dell’estetica complessiva dell’edificio e illegittima occupazione del terreno di
. •

esso attore, ai sensi dell’art. 949 chiedeva l’eliminazione del manufatto con
conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano la carenza di legittimazione
attiva dell’attore non essendo in causa l’altro comproprietario, nonché per
difetto della maggioranza prevista dall’art. 1136 comma II e IV cc.

Nel

merito eccepiva che il manufatto era stato realizzato con il consenso
dell’attore e si era limitato ad occupare per uno spessore di cm 5 e per la
lunghezza di c. 1,40 la parete prospiciente la proprietà attorea.
Disposta consulenza tecnica il tribunale di Rovereto accoglieva le domande
dell’attore condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi mediante
rimozione del “cappotto”.
Avverso tale sentenza proponevano appello Bruna Demattè in Bontempelli ed
Umberto Bontempelli eccependo l’infondatezza della pretesa avversaria, non
..*.

integrando, la copertura apposta al proprio edificio, intralcio all’esercizio

1

palazzina edificio 1328/1 in C.C. di Arco di Trento, confinante con la

.

.
..

della proprietà dell’appellato

nonché l’applicazione del disposto di (Iii

all’ari 938 cc (quarto comma).
Resisteva l’appellato.
La Corte d’appello di Trento accoglieva l’appello e condannava l’appellato al

Trento, il “cappotto termico” apposto dagli appellanti al proprio edificio dello
spessore variante da 5,5 a sei cm posta a mt. 1,12 da terra fino alla gronda
piana non costituiva alcun vulnus al diritto di proprietà dell’appellato, vietato
ai sensi dell’art. 949 cc. costituendo semplicemente un volume di
modestissima entità, da considerare al pari di una rugosità del muro, che non
impediva, per le sue dimensioni e caratteristiche tecniche, alla controparte il
••

libero godimento del proprio bene, senza alcuna compromissione della sua

funzionalità.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Maurizio Damattè con
ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Bruna Damattè e
Umberto Damattè hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo di ricorso Maurizio Damattè lamenta la violazione e
falsa applicazione degli arti. 832,833,840,949 cod. civ. in relazione all’art.
360 n. 3 cPc. Secondo il ricorrente la decisione della Corte di Trento, secondo
la quale il cappotto termico parzialmente apposto dai sigg. Bruna Damattè e
Umberto Damattè sulla proprietà di Maurizio Damattè, non creava alcun
vulnus al diritto di proprietà dell’appellato non terrebbe conto delle risultanze
probatorie e si porrebbe in palese contrasto con le norme indicate nella rubrica
del motivo in esame. Intanto, specifica il ricorrente è stato accertato che il

,

2

pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di

,

_
manufatto realizzato dai sigg Damanè determina un’indubbia occupazione
della proprietà altrui, e così come accertato

dal CTU, il matera.ssina isolante

sconfina nella proprietà del sig. Damatiè Maurizio per k) spessore del
materassino più l’intonaco cioè per una larghezza di cm. 5,5=6. A fronte di
questi accertamenti il Tribunale di Rovereto aveva correttamente evidenziato

che: l’interesse del proprietario ad agire ex art. 949 cc. sussiste tutte le volte in
cui egli agisca al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della libertà del
fondo contro qualsiasi ingerenza e pretesa altrui che attenti al pieno ed
esclusivo godimento dell’immobile da parte del proprietario con l’ulteriore
specificazione che nessun rilievo assumono le dimensioni del manufatto,
essendo pacifica l’invasione di una porzione della facciata dell’edificio di

proprietà dell’attore. Cionondimeno, specifica ancora il ricorrente, la Corte di
Trento ha, invece, escluso che l’occupazione de quo potesse rappresentare un
vulnus al diritto di proprietà dell’odierno ricorrente. Epperò, così statuendo al
Corte di Trento, sempre secondo il ricorrente, avrebbe trascurato: a) il
principio di cui all’art. 832 cc. secondo cui il diritto di proprietà si estrinseca
per il proprietario nell’insindacabile e totale godimento della cosa senza
limitazioni di sorta; b) di considerare che il diritto del proprietario sia
esclusivo ed ogni sua limitazione, anche minima, operata dai terzi debba
essere considerata abusiva, in mancanza di un suo specifico titolo; c) che il
pregiudizio al libero godimento del bene debba ritenersi insito nella pretesa
affermata dal terzo. Nel caso di specie non vi è dubbio che il fatto posto in
esser dai resistenti implichi l’affermazione di un diritto di natura reale su bene
altrui. Posto ciò il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se ad
integrare i presupposti dell’azione ex art. 949 cc.sia necessario e sufficiente

3

Ig'(

l’accertamento della sussistenza del fatto concreto dell’accupa7ione qinc tinti()
.•
dell’altrui proprietà senza che rilevino l’allegazione e la dimostra7ione di un

qualche ed ulteriore specifico danno., dovendo_si ritenere il pregiudizio per il
proprietario in re ipsa, ovvero insito nella pretesa affermata dal terzo e non

ulteriori elementi tra cui l’eventuale compromissione della funzionalità del
bene.
1.1.= Il motivo è infondato
L’azione negatoria, che, a norma dell’art 949 cod civ, il proprietario può
esercitare per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa,
ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sulla stessa (e
– .

per ottenere l’eventuale risarcimento dei danni), presuppone che il proprietario

.I

abbia motivo di temere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative
o le molestie) possano recargli un pregiudizio. Il pregiudizio di cui alla
normativa in esame che in via di principio può derivare sia da situazioni di
fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con
comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti
contro il proprietario l’esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in
un limite al potere di godimento del proprietario. In altri termini, la norma di
cui all’art. 949 cod. civ. legittima il proprietario a chiedere la cessazione
dell’attività altrui quale che sia (di fatto o di diritto) se quell’attività limita il
suo potere di godimento sul bene di cui è proprietario. Si tratta di una
normativa coerente con i principi generali in materia di proprietà. Come è
opinione diffusa in dottrina e anche nella giurisprudenza il diritto di proprietà

va visto sotto un duplice aspetto: da un lato è un potere di godimento su un

.,
4

essendo al giudice del merito consentito di apprezzare la sussistenza di

.

I’
bene,_per altrn_postula il dovere degli altri di non_ostacoLare o turbare
l’esercizio del potere di godimento del

e e e i-

aria_ Quale potere di

godimento, il diritto di proprietà. nel nostro sistema normativo è un potere che
la legge può limitare al fine di soddisfare un corretto equilibrio di

fine il diritto vigente vieta gli atti emulativi (art. 833 cc.) e, in ragione della
funzione sociale cui deve rispondere la proprietà secondo l’art. 42 della
costituzione, identifica un ben determinato godimento di beni aventi
specifiche caratteristiche (si pensi ai limiti e ai vincoli urbanistici ed edilizi,
artt. 873 e ss. Cod. civ.). Visto il diritto di proprietà nella prospettiva del
dovere di tutti i consociati di non ostacolare o turbare il potere di godimento
i. .

del proprietario, i singoli consociati che concretamente sono nella possibilità

.’.

di interferire con il proprietario di un bene, non possono mantenere
comportamenti o avanzare pretese che direttamente o indirettamente non
consentono al proprietario di trarre dal proprio bene tutte le utilità ivi
comprese quelle estetiche e, al contrario, il terzo che si trova nella possibilità
di interferire con la proprietà di altro soggetto non ha necessità di limitare il
proprio comportamento se oggettivamente il suo comportamento non turba o
non compromette che il proprietario possa trarre dal bene di cui è proprietario
tutte le utilità che il bene può garantirgli. In questo senso, si apprezza la
normativa di cui all’ultimo comma dell’art. 840 cod. civ. laddove si afferma
che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si
svolgono a tale profondità nel sottosuolo e a tale altezza nello spazio, che egli
non abbia interesse ad escluderle.
1.1.a).= Ora, questi principi consentono di apprezzare la decisione della Corte
. .
#

5

sfruttamento del bene e una pacificazione dei rapporti interindividuali. A tal

.

.

.

Trento

addove ha -escluso

.

diritto

.

‘ Maurizio

rimozione del manufatto realizzato dai sigg. Bo~ dato che il
manufatto di cui si dice (il cappotto termico apposto dagli appellanti al
proprio edificio) di per sè non integra gli estremi di un atto emulativo e, ad un

Corte trentina, insomma, ha accertato, secondo valutazione di merito, che non
viene neppure contestata per vizi logici o per contraddittorietà, e tenuto conto
della CTU espletata che il manufatto realizzato da Damattè Bruna e
Bontempelli Umberto non integrava gli estremi di una turbativa al libero
godimento del Damattè Maurizio, quale proprietario dell’edificio posto al
confine con l’edificio di proprietà dei Bontempelli, ovvero che il manufatto di
.
.

cui si dice, non alterava né l’estetica, né comprometteva la funzionalità del
bene del Damattè.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio
della soccombenza ex art. 91 cpc. condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio di cassazione che liquida in E. 3200,00 di cui E. 200,00 per esborsi.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di cassazione
. il 10 aprile

13

,

tempo, non “costituisce un vulnus al diritto di proprietà dell’appellato”. La

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