Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16630 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2071/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 19,

presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Protezione

Internazionale Bari, Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2021 dal Cons. Dott. I LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso proposto da D.A. cittadino del Togo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di aver svolto l’attività di contrabbando di benzina e di essere stato fermato, a causa di ciò, nel (OMISSIS), da una pattuglia della polizia, che gli sequestrò il carico di benzina; in quell’occasione scoppiò una rissa (perchè il ricorrente e i suoi amici non credevano che fossero veri poliziotti), nel corso della quale venne picchiato dagli agenti di polizia. Il ricorrente ha aggiunto che nel timore di essere arrestato decise di fuggire ed ha timore, in caso di rientro, di essere arrestato e torturato in prigione.

A supporto delle ragioni di rigetto, il tribunale ha ritenuto che i fatti narrati si collocassero fuori della normativa sulla protezione internazionale, sia per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per il riconoscimento della protezione sussidiaria non avendo il tribunale ravvisato alcuna minaccia di danno grave o situazione di violenza indiscriminata. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro il decreto del tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di legge, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, comma 3 e art. 14, comma 1, lett. b) e art. 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, artt. 47,52,337 e 581 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 8 della CEDU, degli artt. 2, 3, 10, 13,27,32 e 111 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 32, per mancata concessione della protezione umanitaria, per mancata applicazione del principio di non refoulement e della domanda di asilo costituzionale.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, in quanto il tribunale ha reputato credibile il ricorrente, ma non gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria alla luce della storia narrata, senza aver approfondito – tramite COI – il concreto pericolo di danno grave proveniente dalla reazione delle forze di polizia quali possibili “agenti” di persecuzione ed anche il rischio di esposizione a torture e a trattamenti inumani nelle carceri, in caso di eventuale condanna ingiusta.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la

sentenza va cassata e rinviata al tribunale di Potenza, affinchè, alla luce di quanto esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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