Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16630 del 08/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 08/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10298-2015 proposto da:

B.A., C.F. BRRNTN70H29C495Z, B.M. C.F.

(OMISSIS), B.P. C.F. (OMISSIS), BO.AL.

C.F. (OMISSIS), A.C. C.F. (OMISSIS), tutti nella qualità

di eredi di B.S. e in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato

GERARDO RUSSILLO, che li rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

e contro

FINMECCANICA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., – DIVISIONE LA FONDIARIA

(già LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A.), GENERALI ASSICURAZIONI

S.P.A., INA ASSITALIA S.P.A., ALLIANZ S.P.A., REALE MUTUA S.P.A.;

– intimate –

Nonchè da:

FINMECCANICA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SIGILLO’

MASSARA, MARIO MICELI, giusta delega in atti;

– contoricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.P. C.f. (OMISSIS), BO.AL. C.F. (OMISSIS),

A.C. C.F. (OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di

B.S. e in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1931/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2014 R.G.N. 10126/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato FUSILLO GIUSEPPE per delega verbale Avvocato

RUSSILLO GERARDO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva condannato Finmeccanica s.p.a., incorporante Ansaldo Trasporti s.p.a. alle cui dipendenze aveva lavorato B.S. dal 16 gennaio 1964 fino alla morte il 16 agosto 1992, a causa di mesotelioma pleurico maligno contratto per inalazione di fibre di amianto in ragione delle mansioni svolte, al pagamento, in favore dei suoi eredi A., P., Al. e B.M. e A.C., della somma di Euro 238.892,00 per danno biologico e di Euro 79.630,70 per danno morale, con la condanna delle compagnie chiamate in causa Assicurazioni Generali s.p.a., Allianz s.p.a., Ina Assitalia s.p.a., Reale Mutua s.p.a. e Fondiaria Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la società assicurata nei limiti ciascuna della propria quota di responsabilità), con sentenza 17 aprile 2014, dichiarava l’estinzione del giudizio nei confronti delle compagnie di assicurazione, rigettava l’appello degli eredi del lavoratore deceduto e, in parziale accoglimento di quello, pure autonomo, di Finmeccanica s.p.a., rideterminava l’importo del danno biologico in Euro 146.000,00 e del danno morale in Euro 48.670,00, compensando interamente le spese del grado tra tutte le parti.

Preliminarmente ritenuta l’estinzione del giudizio nei confronti delle compagnie di assicurazione, per mancata riassunzione a seguito di interruzione per effetto dell’incorporazione per fusione di Ansaldo s.p.a. in Finmeccanica s.p.a., la Corte territoriale ribadiva l’esclusione del mancato riconoscimento, in favore degli eredi, del danno morale, iure proprio, da perdita parentale, in difetto di specifica allegazione: esso esigendo, ben più della perdita delle consuetudini quotidiane, la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.

La Corte partenopea riteneva, quanto al gravame di Finmeccanica s.p.a., che, a fronte della prova offerta dagli eredi del lavoratore deceduto (risultante dallo scrutinio degli accertamenti tecnici e dell’istruttoria orale svolti) del nesso causale tra il danno alla salute (mesotelioma pleurico, tumore monocausale collegato all’esposizione alle fibre di amianto) e l’attività lavorativa (in ragione delle mansioni svolte da B.S.), la società non avesse adottato tutte le misure protettive concretamente esigibili, tenuto conto della conoscenza ben anteriore al 1970 della pericolosità dell’amianto. Essa rideterminava invece, in accoglimento della relativa censura, la misura del danno biologico, sulla base degli importi tabellari per invalidità temporanea assoluta, debitamente moltiplicati (e non, come il primo giudice, previsti per invalidità permanente, avendo questi a riferimento la diversa aspettativa ordinaria di vita, invece interrotta dall’evento morte, estintivo di ogni danno biologico successivo), in misura di Euro 146.000,00: ad essa correlando, secondo il mantenuto rapporto di un terzo, quello morale.

Con atto notificato il 14 aprile 2015, gli eredi B. ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resiste Finmeccanica s.p.a con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui hanno replicato i predetti con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre le società di assicurazione sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea esclusione del danno non patrimoniale subito da ciascun erede in ragione della sofferenza d’animo patita per la malattia e la morte del congiunto (specificamente allegato e soggetto a regime di prova presuntiva), in quanto ricondotto al solo profilo di radicale alterazione della vita di relazione e delle abitudini di vita (ritenuto non provato), con limitazione così del danno non patrimoniale alla sola componente esistenziale (non anche di danno morale soggettivo).

Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea liquidazione del danno biologico iure hereditatis sulla base del valore dell’indennità giornaliera da invalidità temporanea, ancorchè quadruplicata, senza considerare il decorso di oltre due anni del mesotelioma pleurico del loro dante causa; con liquidazione poi del danno morale in misura di un terzo, senza alcuna giustificazione.

Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per utilizzazione di tabelle (del Tribunale di Milano) non aggiornate e computo di 730 giorni di inabilità temporanea, a fronte di almeno 747 giorni dai primi sintomi gravi della malattia (luglio 1990) al decesso (16 agosto 1992).

Con unico motivo, Finmeccanica s.p.a. a propria volta deduce, in via di ricorso indentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesigibilità di misure protettive effettivamente impedienti l’insorgenza del mesotelioma pleurico, per mancanza all’epoca di mezzi tecnologicamente idonei a filtrare le particelle di pochi micron responsabili, quali le fibre di amianto, invisibili ad occhio nudo, al contrario delle polveri non eziologicamente implicate.

Per evidenti ragioni di pregiudizialità logico – giuridica, occorre avviare l’esame dall’unico motivo del ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., per inesigibilità di misure protettive effettivamente impedienti l’insorgenza del mesotelioma pleurico, per mancanza all’epoca di mezzi tecnologicamente idonei a filtrare le fibre di amianto, di esso responsabili.

Esso è inammissibile.

Ed infatti, Finmeccanica s.p.a. ha ricostruito la vicenda nel merito diversamente da come essa è stata accertata dalla Corte d’appello, di mancata prova di adozione di idonee misure protettive da Ansaldo Trasporti s.p.a. (per le argomentate e persuasive ragioni esposte in particolare a pgg. 9 e 10 della sentenza), in epoca nella quale già da tempo era imposta l’adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, in virtù delle disposizioni del D.P.R. n. 303 del 1956. Ed in particolare (oltre ai pure richiamati: art. 9, di previsione del ricambio dell’aria; art. 15, di riduzione al minimo di sollevamento delle polveri, con prescrizione di uso di aspiratori; art. 18, di proibizione dell’accumulo di polveri; art. 19, di adibizione di locali separati per le lavorazioni insalubri; art. 25, di dotazione dei lavoratori di apparecchi di protezione, nel caso di pericolosità dell’atmosfera) del suo art. 21, facente obbligo al datore, nei lavori normalmente fonte di polveri di qualunque specie, di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne la diffusione nell’ambiente di lavoro, tenuto conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, e, in caso di impossibilità di sostituzione del materiale di lavoro polveroso, di utilizzare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi o muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri per impedirne la dispersione; ed ancora, quando inattuabili tali misure tecniche di prevenzione e possibile per la natura del materiale polveroso, di provvedere all’inumidimento del materiale; ed infine, qualunque sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, di impedirne il rientro nell’ambiente di lavoro.

Sicchè correttamente la Corte partenopea ha escluso il raggiungimento dalla società datrice della prova liberatoria, a suo carico, correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, non avendo essa dimostrato l’adozione di comportamenti specifici che, ancorchè non espressamente dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 15 luglio 2014, n. 16149; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Con il motivo in esame sono stati piuttosto censurati aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardanti il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto: sicchè esso si traduce in un’istanza inammissibile di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e quindi nella richiesta di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064).

Il primo motivo principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2059, 2697 e 2727 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per erronea esclusione del danno non patrimoniale subito da ciascun erede in ragione della sofferenza d’animo patita in ragione della malattia e della morte del congiunto, è invece fondato.

Ed infatti, sia pure con deduzione concisa, i ricorrenti in via principale hanno allegato l’assistenza prestata “con grande dolore e sofferenza”, nella vicinanza al loro congiunto per tutto il periodo della malattia (p.to 8 del ricorso introduttivo, trascritto a pg. 14 del ricorso), quindi richiedendo il “risarcimento di tutti i danni derivanti dalla malattia e dalla morte del loro congiunto, ed in particolare il danno biologico e i danni morali”, sia iure hereditatis, sia iure proprio (nella trascrizione a pg. 15 del ricorso).

Ora, di un tale fatto storico, indubbiamente decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale liquidabile iure proprio a ciascuno dei coeredi per la sofferenza morale patita in conseguenza della morte del congiunto B.S. (rispettivamente marito di A.C. e padre di A., P., Al. e B.M.) e debitamente specificato, la Corte territoriale ha omesso l’esame: sicchè si configura il vizio denunciato alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). Nè un tale danno parentale è integrato da requisito diverso da quello della perdita del rapporto e della correlata sofferenza soggettiva (Cass. 19 ottobre 2015, n. 21084; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25351); diversa essendo la richiesta di un danno non patrimoniale distinto ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale), che non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane: piuttosto esigendo la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare e da adempiere in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. 13 maggio 2011, n. 10527).

Ma appare evidente l’equivoco nel quale è incorsa la Corte territoriale in ordine ad esso (al quarto e quinto capoverso di pg. 7 della sentenza), sull’erroneo assunto che di un tale danno ulteriore si trattasse, così non riconoscendo neppure quel danno da ordinaria sofferenza morale dei congiunti del de cuius, che invece deve essere loro attribuito per le ragioni dette.

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c., per erronea liquidazione del danno biologico iure hereditatis sulla base del valore dell’indennità giornaliera da invalidità temporanea, ancorchè quadruplicata e del danno morale in misura ingiustificata di un terzo, è inammissibile.

Non è, infatti, sindacabile in sede di legittimità una liquidazione del danno in via equitativa, in presenza di una motivazione (per le ragioni esposte a pg. 11 della sentenza) immune da vizi logici e giuridici (Cass. 31 luglio 2006,n. 17303; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23233: con specifico riferimento alla liquidazione di danno da responsabilità di amministratori sociali).

Anche il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per utilizzazione di tabelle non aggiornate e computo di 730 giorni di inabilità temporanea, a fronte di almeno 747 giorni dai primi sintomi gravi della malattia al decesso, è inammissibile.

E ciò per la stessa ragione di insindacabilità in sede di legittimità dell’adozione delle tabelle in questione, quale parametro di liquidazione equitativa, pure correttamente assunto come base per ulteriore moltiplicazione (Cass. 6 marzo 2014, n. 5243).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso incidentale e, in accoglimento del primo motivo principale (inammissibili gli altri), la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo di ricorso principale, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA