Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16630 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/07/2017),  n. 16630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27388/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO

27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

C.A., REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI CASANDRINO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3576/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REIONALE di NAPOLI, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa a preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche, Tarsu e Tia relative agli anni d’imposta 2000-2005, la C.T.R. ha rigettato l’appello di Equitalia Sud s.p.a. respingendo, in particolare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per inesistenza della notifica effettuata a mezzo del servizio postale privato, poichè “con D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 28 – attuativo della direttiva 2008/6/CE – è stata abolita la riserva a favore di Poste Italiane SPA;

2. Equitalia Sud s.p.a. censura la decisione per: 1) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, artt. 137 – 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 2700 c.c.”, trattandosi di notifica inesistente in quanto eseguita a mezzo posta privata; 2) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86”, non essendo il preavviso di fermo amministrativo atto autonomamente impugnabile;

3. all’esito della Camera di consiglio, in riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il primo motivo di ricorso è fondato – con assorbimento del secondo – alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale “il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigente di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. Tra questi vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. civ. Sez. 6-5, Ord. 30/09/2016, n. 19467; conf., nn. 27021/14 e 5873/14; Cass. civ. Sez. 6-2, Ord. 31/01/2013, n. 2262; Cass. civ. Sez. 5, nn. 3932/11 e 11095/08);

5. non essendosi il giudice a quo attenuto a tale principio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, poichè la causa non poteva essere iniziata e proseguita a causa della inesistenza dell’impugnazione proposta dal contribuente con l’originario ricorso introduttivo;

6. segue la condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione nei suoi confronti delle spese dei gradi di merito, nonchè l’integrale compensazione delle spese nei confronti degli altri due enti intimati, intervenuti in prime cure ma non costituiti nemmeno in secondo grado.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Condanna il contribuente intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente Equitalia Sud s.p.a., che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità nei confronti degli altri enti intimati. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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